News

27-07-2022 NOVITA' SUI CONTRATTI DI LAVORO

Nel mese di giugno è stato approvato il D.Lgs che recepisce la direttiva UE 1152/2019 e siamo in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per conoscerne la decorrenza.    Che cosa cambia per i rapporti di lavoro in Italia    Il contratto di assunzione dovrà riportare delle informazioni molto articolate, per le quali in molti casi non sarà possibile, come si fa ora, richiamare il Contratto Collettivo. Citiamo per esempio le ferie spettanti, il periodo di preavviso, la collocazione dell’orario di lavoro, il ricorso al lavoro straordinario.  Ogni modifica alle condizioni contrattuali dovrà essere notificata al lavoratore con una comunicazione che riporti tutte le indicazioni di legge.  Assumere un lavoratore richiederà uno studio approfondito della pratica con riferimento sia alle norme di Legge che al contratto collettivo. Per questa ragione saremo in grado di gestire le pratiche di assunzione solo con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.    Cosa cambia per le trasferte all’estero     Salvo modifiche dell’ultim’ora, prima dell’inizio della trasferta dovrà essere consegnata al lavoratore una lettera d’incarico che comprende le seguenti informazioni:      TRASFERTA UE/EXTRA UE per prestazioni di servizi (es. installazione, servizi post vendita, montaggio, ecc.)  TRASFERTA UE/EXTRA UE quando non c’è un contratto con il cliente (es. fiere, visite commerciali, meeting, ecc.)  In quali casi  Anche per un solo giorno  Durata superiore a quattro settimane consecutive  Destinazione e durata  SI  SI  Indennità specifiche (es. trasferta) e rimborso spese  SI  NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante  Ulteriori emolumenti inerenti agli incarichi in trasferta  SI  SI  Retribuzione alla quale il dipendente ha diritto in base alle norme dello stato ospitante  SI  NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante  Valuta pagamento retribuzione  SI  SI  Indirizzo del sito internet istituzionale dello stato ospitante dedicato al distacco  SI  NO  Condizioni di rimpatrio se previsto  SI  SI  Lingua  Lo stato ospitante potrebbe prevedere la traduzione (anche certificata) nella lingua locale  Ulteriori informazioni  Potrebbero essere richieste dalla normativa dello stato ospitante      Ciò significa che l’individuazione delle norme di Legge, del contratto collettivo e della retribuzione minima devono necessariamente essere effettuati prima della partenza del lavoratore.    ATTENZIONE: in vari paesi europei la normativa entrerà in vigore dal 1 agosto 2022    Ricordiamo che le norme attualmente vigenti prevedono, in estrema sintesi non esaustiva, i seguenti obblighi per le imprese che inviano i dipendenti in trasferta nei paesi UE/SEE e Svizzera:  notifica all’autorità competente  pagamento della retribuzione vigente nello stato ospitante se più favorevole  richiesta del certificato A1   rispetto delle principali condizioni previste dal Contratto collettivo e dalla legge locale  rispetto delle normative locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro  nomina di un referente/rappresentante sul posto  produzione e conservazioni dei documenti richiesti dalle autorità locali  rappresentanza IVA ove obbligatoria  A tali obblighi si possono aggiungere quelli di presentazione di dichiarazioni mensili e iscrizione a enti locali e si applicano anche per un solo giorno di trasferta, salvo rare eccezioni.  Le sanzioni vengono fissate da ogni nazione e si contano sempre in migliaia di euro anche per pochi giorni, con massimali che possono superare i 500.000 €. E possono colpire l’azienda italiana, il cliente, l’impresa ospitante, il legale rappresentanti in qualità di persone fisiche e in alcuni casi anche i dipendenti.  Le autorità possono anche stabilire il divieto di prestare servizi nel paese ospitante o di acquisirvi appalti.     

04-07-2022 PROTOCOLLO CONDIVISO MISURE ANTICOVID DAL 01/07/2022

E’ stato approvato il nuovo protocollo condiviso tra sindacati e parti sociali che aggiorna, dal 1 luglio 2022, le misure di contrasto Covid-19 negli ambienti lavorativi.    Nel complesso le misure già in essere fino al 30 giugno risultano alleggerite, ma esistono ancora molte disposizioni da applicare e da rispettare.  Viene ribadito il ruolo centrale del medico competente, così come la necessità della stesura di un protocollo aziendale e della presenza di un comitato aziendale con la partecipazione dell’RLS e delle rappresentanze sindacali se presenti.  “Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19”    In estrema sintesi i punti di attenzione:  Non obbligatorio/raccomandato:  Indossare mascherina FFP2, salvo casi particolari individuati in collaborazione con il medico competente e ove non sia possibile rispettare il distanziamento di un metro  Misurare la temperatura all’ingresso  Ricorso al lavoro agile   Favorire orari di ingresso scaglionati e prevedere ove possibile porte di entrata e uscita separate  Necessario/obbligatorio:  aggiornare il protocollo aziendale Covid 19  costituire (o mantenere, dal momento che già ci dovrebbe essere) il comitato in azienda per la verifica dell’applicazione del protocollo, con la partecipazione del RLS e delle rappresentanze sindacali  coinvolgere il medico competente e il RSPP nell’individuazione e applicazione delle misure, anche per i lavoratori fragili  mettere a disposizione in azienda un numero adeguato di mascherine FFP2, detergenti per mani e per superfici  contingentare l’accesso agli spazi comuni   informare i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro  informare in modo specifico i lavoratori in funzione dei contesti lavorativi  assicurare ovunque il ricambio d’aria  assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali/superfici e di tastiere, schermi touch, ecc, nonché delle attrezzature di uso promiscuo  adottare tutte le precauzioni igieniche personali, in particolare la pulizia/disinfezione delle mani  seguire le regole previste per la sorveglianza sanitaria    Il protocollo precisa inoltre il comportamento da tenere qualora insorgano sintomi nei luoghi di lavoro e in caso di contagio, anche con riferimento agli appaltatori. Le parti si dovrebbero riunire entro il mese di ottobre 2022 quindi, salvo cambiamenti nella situazione generale, le regole previste si applicheranno almeno fino al 31/10/2022.  Resta in vigore il protocollo per i cantieri, approvato con Ordinanza del ministero della Salute 09/05/2022 e valido fino al 31/12/2022, così come restano in vigore gli specifici protocolli di settore.    Ricordiamo che relativamente a tutti i dati trattati nella gestione dei protocolli anticovid dovranno essere rispettate le normative del GDPR (privacy).    A tale proposito vogliamo segnalare che l’art. 25 del testo unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008), che si occupa della sorveglianza sanitaria, prevede quanto segue:   (c) (il medico competente)  istituisce,   aggiorna  e  custodisce,  sotto  la  propria responsabilità,  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio  per  ogni lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria;  tale cartella è conservata  con  salvaguardia  del  segreto professionale e, salvo il tempo  strettamente  necessario  per  l'esecuzione della sorveglianza sanitaria  e  la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di   custodia   concordato   al   momento  della  nomina  del  medico competente;  La custodia della cartella sanitaria comporta obblighi e responsabilità: suggeriamo di verificare che nel contratto con il medico competente sia chiaramente definito questo luogo di custodia. 

15-06/2022 Trasferte UE e contratto, la parola chiave è informazione

La Direttiva (UE) 2019/1152, che deve essere recepita dagli stati membri entro il 1 agosto 2022, riguarda la trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro nell’ambito dell’Unione Europea. Trasferte UE e contratto, la parola chiave è informazione Ogni lavoratore operante nell’Unione Europea deve essere messo in grado di conoscere e comprendere anticipatamente tutte le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro, in tutti i suoi aspetti. Parliamo di istituzione del rapporto del lavoro, patto di prova e tipo di contratto, ma anche di svolgimento e cessazione del rapporto e di aspetti economici e retributivi. La direttiva specifica nei minimi dettagli il “cosa”, cioè quali sono le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori nel contratto di assunzione e qual è il livello di dettaglio richiesto, e il “come”, cioè i tempi e i modi in cui tutto ciò si deve perfezionare. Il contratto di lavoro è il documento essenziale Quando TradeCube chiede ai clienti le copie dei contratti di lavoro dei lavoratori da inviare in trasferta, spesso riceve mezza paginetta di prestampato, dove si fa generico riferimento alle norme contrattuali e di Legge e copia del modello Unilav/COB, il tutto naturalmente in italiano. Spesso la retribuzione indicata sul contratto non è aggiornata, così come non lo sono le qualifiche, i livelli e le mansioni. I modelli Unilav/COB non sono altro che atti unilaterali del datore di lavoro che comunica alcuni dati alle autorità nazionali e generalmente fuori dall’Italia non hanno alcuna rilevanza. Il documento sostanziale è il contratto di lavoro, che ha natura di contratto tra le parti, certifica le effettive condizioni di lavoro e deve essere sempre aggiornato. Le informazioni contenute nel contratto di lavoro Ad oggi la Legge italiana prevede dei contenuti minimi, ma le normative di altri Stati membri richiedono informazioni aggiuntive, come ad esempio che vengano espressamente esplicitati il trattamento del lavoro straordinario, le ferie spettanti e la formazione. Molto spesso richiedono che il contratto di lavoro sia in inglese o nella lingua locale. La nuova direttiva prevede essenzialmente due set di informazioni, che vengono definite “basic” e “supplementary” e per ogni singola informazione stabilisce se sia vincolante per tutti gli stati i singoli stati possano scegliere se renderla obbligatoria o meno sia/non sia possibile operare un generico rimando al contratto collettivo. Saremo quindi in presenza di un set omogeneo di informazioni ma dovremo sempre accertare come è stata recepita la direttiva nel singolo stato di destinazione. Le informazioni obbligatorie per i lavoratori in trasferta nella UE L’art. 7 della direttiva prevede espressamente che, prima della partenza, ai lavoratori debbano essere comunicate una serie di informazioni relative alla trasferta.  In particolare, per le trasferte nella UE, la comunicazione deve riguardare, tra l’altro: la retribuzione alla quale avrà diritto il lavoratore, calcolata sulla base delle norme in vigore nello stato di destinazione le indennità di trasferta/distacco specifiche e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio Queste informazioni sono necessarie solo per le trasferte di durata superiore alle quattro settimane, salvo che gli stati membri dispongano diversamente. La retribuzione deve essere individuata prima della partenza Prima della trasferta il datore di lavoro si dovrà preoccupare di individuare la retribuzione applicabile nello stato di destinazione, come previsto dalle norme di Legge o dai Contratti Collettivi, in base all’attività svolta, al luogo di effettuazione dei lavori e all’inquadramento del lavoratore. Cosa fa LIA Bergamo attraverso il partner Tradecube? Assiste l’azienda con un’analisi personalizzata per l’individuazione delle condizioni economiche da riconoscere al lavoratore in trasferta. Identifica le norme applicabili, l’esistenza di un Contratto Collettivo nazionale o locale, l’inquadramento del lavoratore e prepara l’informativa specifica nella lingua richiesta dallo stato di destinazione.

02-05-2022 RESTRIZIONI COVID VIGENTI AD OGGI

Ecco una sintesi delle restrizioni Covid a oggi: che cosa è stato abolito e che cosa invece è ancora in vigore.     Rientri in Italia dall’estero  Dal 1 al 31 maggio:  non necessita più il PLF (Passenger Locator Form)  è sempre necessario il green pass non rafforzato (tampone, guarigione o vaccinazione)    Green pass per l’accesso al luogo di lavoro Dal 1 maggio non è più necessario.    Mascherina nei luoghi di lavoro L’ordinanza del 28/04/2022 elimina l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, ma resta in vigore il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 6 aprile 2021 che ancora lo prevede. La stampa ha evidenziato che con la cessazione dello stato di emergenza la mascherina cessa formalmente di essere un DPI e pertanto verrebbe meno anche la previsione del Protocollo.  L’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro è quindi raccomandato: date le incertezze è consigliabile un confronto con il medico competente e l’RSPP e un eventuale aggiornamento del protocollo aziendale.  In ogni caso la mascherina deve essere utilizzata qualora non sia possibile mantenere il distanziamento.    Altre disposizioni Covid I Protocolli Condivisi del 6 aprile 2021 sono sempre in vigore e devono essere rispettati in tutte le loro parti.   In particolare il protocollo condiviso per i cantieri prevede l’obbligo di misurazione della temperatura; per quanto riguarda gli altri settori è necessario fare riferimento alle eventuali ordinanze regionali e locali.     Smart working senza accordo individuale  Si ipotizza un’ulteriore proroga al 31/08/2022 (al momento scade al 30 giugno), ma non è ancora definitiva.    Attenzione: Le disposizioni qui sintetizzate si riferiscono alle aziende manifatturiere e commerciali. Le alte attività, in particolare quelle connesse al settore sanitario, scolastico e dei trasporti hanno regole ad hoc che devono essere osservate.   

31-01-2022 MOBILITA’ INTERNAZIONALE E NOVITA’ PRESTAZIONI OCCASIONALI

La nuova ordinanza del Ministero della Salute del 27/01/2022, valida fino al 15/03/2022, mantiene in vigore le restrizioni già in essere, salvo quelle relative agli ingressi dall’elenco C    Ingressi in Italia dall’area UE/Schengen  Dal 1 febbraio gli ingressi dai Paesi dell’elenco C potranno avvenire con l’esibizione di una qualsiasi delle certificazioni verdi (certificato vaccinale, certificato di guarigione oppure tampone) e non più del cosiddetto “green pass rafforzato”.  C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco      Passenger Locator Form (PLF)  Green pass UE attestante vaccino/guarigione/tampone negativo    In assenza – quarantena di 5 gg con comunicazione all’autorità sanitaria e tampone al termine della quarantena        Ricordiamo che le norme da rispettare fanno sempre riferimento ai soggiorni o transiti dei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia e non semplicemente alla provenienza.    Viaggi aerei/treni  Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso a mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, navi e traghetti, ecc) è consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione).  L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli e trasporti internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma - Milano).  Raccomandiamo di interpellare sempre preventivamente le compagnie aeree/ferroviarie perché potrebbero applicare misure più restrittive in funzione della destinazione o degli aeroporti di transito.    Restano fermi tutti gli obblighi previsti da altre norme di legge, compresi quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ove applicabili.   

03-01-2022 SINTESI NOVITA' 2022

Condividiamo alcune delle novità che riguardano le imprese… non solo Legge di bilancio: negli ultimi 10 giorni del 2021 sono state approvate numerose norme.    QUARANTENA E TRASFERTE ALL’ESTERO    Il DL 229/2021 ha escluso la quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale/è guarito da non più di 120 giorni o ha ricevuto la terza dose, ma solo in caso di contatto stretto con un positivo.  I rientri dalle trasferte sono regolati dall’Ordinanza del Ministero della Salute già in vigore e non viene eliminato l’obbligo di 10 gg di quarantena per i vaccinati che abbiano soggiornato/transitato nei paesi dell’elenco E. Quindi per ora non cambia nulla, almeno fino al 31/01/2022, data di scadenza delle misure in essere.      PROROGA STATO EMERGENZA AL 31/03/2022    La proroga trascina con sé alcune norme:  la possibilità di attivare lo smart working con procedura semplificata, senza l’accordo individuale con il lavoratore  l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro  la tutela per i lavoratori fragili, fino all’approvazione dell’apposito provvedimento e comunque non oltre il 28/02/2022  i congedi retribuiti per genitori con figli fino a 14 anni o con grave disabilità in caso di DAD, quarantena o Covid dei figli e l’aspettativa non retribuita se i figli hanno dai 14 ai 16 anni non compiuti    ESPORTAZIONI VERSO LA GRAN BRETAGNA  E’ cessato dal 2022 il regime transitorio, che prevedeva semplificazioni per le operazioni doganali.  Invitiamo gli operatori a preparare con anticipo ogni operazione di esportazione, che potrebbe richiedere maggiore o diversa documentazione e più tempo per lo svolgimento delle pratiche doganali.  

25-10-2021 AGGIORNAMENTO MOBILITA’ INTERNAZIONALI E NOVITA’ LAVORO

La scorsa settimana sono intervenute varie novità in materia di lavoro e di mobilità internazionale.   DL 146/2021, che ha previsto, in estrema sintesi:  la quarantena effettuata dai lavoratori nel 2021 sarà indennizzata dall’INPS come malattia. Ricordiamo che la quarantena disposta dalle autorità estere resta a completo carico del datore di lavoro in quanto non riconosciuta dall’INPS  riconoscimento alle aziende di un contributo forfettario di € 600 per ciascun lavoratore non indennizzato INPS che ha effettuato la quarantena, purchè la sua prestazione non potesse essere svolta in modalità agile   ulteriori settimane di CIG gratuite (senza contributo addizionale) con causale Covid 19 da fruire entro il 31/12/2021. Per le aziende che utilizzeranno la Cassa Integrazione permane il divieto di licenziamento:   9 settimane Cassa Integrazione Ordinaria  13 settimane FIS e CIG in deroga  i congedi indennizzati al 50% per i genitori con figli fino a 14 anni non compiuti (o di qualsiasi età se disabili) che siano posti in quarantena, contraggano il Covid o in occasione della sospensione dell’attività scolastica in presenza. Tali congedi possono essere fruiti anche da artigiani/commercianti e iscritti alla gestione separata INPS (es. amministratori di società)  i permessi non retribuiti per genitori con figli dai 14 ai 16 anni non compiuti nelle medesime condizioni    Ordinanza Ministero della Salute 22/10/2021  L’ordinanza aggiorna le restrizioni Covid alla mobilità internazionale per il periodo dal 26/10/2021 al 31/12/2021.  Vi invitiamo a consultare il sito del Ministero nei prossimi giorni (in questo momento non risulta ancora aggiornato con le nuove normative) https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  In sintesi i contenuti sono i seguenti:  Le movimentazioni tra Italia/San Marino e Vaticano sono libere e i green pass rilasciati dalle relative autorità sono considerati equivalenti a quelli italiani  Sono stati modificati gli elenchi C e D. Ora l’elenco C include esclusivamente le nazioni appartenenti alla UE e allo spazio Schengen (è stato tolto Israele). L’elenco D, che comprende alcune nazioni extraUE/Schengen per le quali è possibile evitare la quarantena ha subito molte modifiche. Vi invitiamo quindi a consultarlo sempre in caso di necessità.  L’elenco C prevede l’esonero da quarantena e tamponi per chi è in possesso di Green Pass UE  L’elenco D prevede l’esonero dalla quarantena per i soggetti che hanno ultimato il ciclo vaccinale e solo per Canada, Giappone e USA è ammesso anche il certificato di guarigione. Per fruire dell’esonero da quarantena è necessaria anche l’effettuazione di un tampone negativo nelle 72 ore (48 per il Regno Unito) antecedenti l’ingresso in Italia  L’elenco E comporta l’effettuazione di un tampone nelle 72 ore precedenti e di 10 gg di quarantena seguiti da un nuovo test.   Sono state eliminate le restrizioni speciali previste per India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile. Questi paesi sono ora compresi nell’elenco E e possono fruire delle relative eccezioni.    L’eccezione relativa al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore è riferita esclusivamente alla quarantena: i lavoratori in questione non sono esentati dall’esibizione del green pass o dall’effettuazione dei tamponi ove previsti.  E’ stato previsto che le certificazioni rilasciate da Canada, Giappone, Israele, Regno Unito e USA sono equivalenti al green pass UE.  E’ stata riconosciuta l’equivalenza di alcuni vaccini somministrati all’estero, l’elenco nella circolare https://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2021/09/circolare_23settembre.pdf  Attenzione: in molti paesi, anche nella UE, la situazione Covid si sta aggravando e sono stati disposti lockdown e restrizioni all’ingresso. Vi raccomandiamo di verificare giorno per giorno le normative vigenti nello stato di destinazione.  Poniamo la Vostra attenzione sul fatto che il significato del termine “green pass” e il suo contenuto non sono omogenei all’interno della UE. Vi invitiamo a leggere il nostro articolo https://www.tradecube.it/il-green-pass-e-le-trasferte-allestero/ che evidenzia le possibili problematiche. 

27-09-2021 GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERO

Il 21/09/2021 è stato pubblicato il DL 127/2021, che prevede l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro dal 15/10/2021 al 31/12/2021. Siamo in attesa delle linee guida governative, ma nel frattempo vogliamo evidenziare, in modo estremamente sintetico, gli obblighi e i dubbi operativi    Da chi e dove deve essere esibito il green pass?  chiunque svolga un’attività lavorativa, di formazione o volontariato   in qualunque luogo presso il quale acceda  esclusi i lavoratori formalmente esentati dalla campagna vaccinale    Chi controlla?   il datore di lavoro del lavoratore stesso   il datore di lavoro dell’eventuale azienda ospitante  i loro delegati    Come si controlla?  incaricando formalmente dei delegati   sulla base di apposita procedura operativa  al momento dell’accesso presso il luogo di lavoro  solo con l’app “Verifica C19”. Non è obbligatoria la richiesta del documento d’identità     E i lavoratori sprovvisti di Green pass?  Non accedono al luogo di lavoro  Sono considerati assenti ingiustificati  Non hanno conseguenze disciplinari ma solo economiche  Nelle aziende fino a 14 dipendenti il lavoratore, dopo 5 gg di assenza ingiustificata, può essere sostituito. In questo caso è sospeso dal servizio per max 20 gg    E le sanzioni?  Mancato controllo e mancata adozione di misure organizzative – da € 400 a € 1.000  Accesso nei luoghi di lavoro senza Green pass – da € 600 a € 1.500      Punti d’attenzione e dubbi  La mancata istituzione delle procedure organizzative è sanzionata al pari del mancato controllo. Raccomandiamo alle aziende di attivarsi per tempo.  Il decreto parla di verifiche “anche a campione”, deve essere chiarita la portata di questa norma. Riteniamo comunque raccomandabile effettuare le verifiche in modo completo, per garantire la maggior sicurezza possibile in azienda.  La verifica deve essere effettuata al momento dell’accesso “ove possibile”. E’ bene spiegare nel regolamento organizzativo quali sono i casi nei quali ciò non è possibile, motivandoli e regolamentandoli.  Il Garante Privacy ha dato semaforo verde alla verifica del Green pass, ma i dati non devono in alcun modo essere conservati, memorizzati, raccolti, ecc. e l’attività si deve limitare al check da effettuare con la app e, eventualmente, alla verifica del documento d’identità.  Le procedure devono regolamentare in modo preciso come procedere in caso di accertamento di un’infrazione, in quanto i dati dovranno essere comunicati al Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni      IL GREEN PASS PER LE TRASFERTE INTERNAZIONALI Molti paesi esonerano dalla quarantena i viaggiatori in possesso di Green Pass oppure i viaggiatori “fully vaccinated”  Attenzione: è sempre necessario verificare nel dettaglio, paese per paese, quali sono le condizioni per essere considerati vaccinati, guariti o testati.    Alcuni esempi:  In Italia un soggetto è considerato   vaccinato quando ha completato il ciclo vaccinale da 14 gg  guarito dopo 180 gg dal primo tampone positivo  “tamponato” quando è in possesso di test antigenico o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore  Salvo eccezioni, questi tre requisiti si equivalgono, quindi possono essere fatti valere alternativamente    All’estero e nella UE, ad esempio:  possono essere previsti diversi tempi di attesa dopo aver ricevuto l’ultima o unica dose di vaccino, che possono andare indicativamente dai 7 giorni alle 4 settimane.  i tre status (vaccinato, guarito o testato) non sempre hanno la stessa validità ma vi possono essere associati obblighi diversi  il concetto di “fully vaccinated” può coincidere con quello italiano, ma può anche prevedere l’effettuazione di una o due dosi di vaccino per i guariti  per documentare la guarigione può essere richiesto un test sierologico  può essere valido solo il tampone molecolare, oppure possono essere previsti tempi più stretti per l’antigenico    In ogni caso le singole compagnie aeree e i singoli aeroporti possono avere delle policy che prevedono obblighi particolari (es. il tampone anche ai vaccinati) e sono sempre da consultare prima della partenza. 

13-09-2021 INFORMATIVA - NUOVE REGOLE ORIGINE PREFERENZIALE AREA PANEUROMEDITERRANEA

NUOVE REGOLE ORIGINE PREFERENZIALE AREA PANEUROMEDITERRANEA  come già illustrato più volte in queste pagine https://www.tradecube.it/la-dichiarazione-di-origine-preferenziale-ue/, per poter certificare l’origine preferenziale UE di un prodotto è necessario far riferimento alla regola di origine contenuta nell’accordo di libero scambio stipulato tra L’Unione Europea e il paese nel quale i prodotti devono essere esportati.  La Convenzione Paneuromediterranea stabilisce regole condivise da un gruppo di paesi comprendenti l’SEE, la fascia nordafricana, diversi paesi dell’area balcanica e dell’est europeo geografico.  Come già anticipato in questo articolo https://www.tradecube.it/accordo-paneuromediterraneo/  nel mese di agosto 2020 la Commissione UE aveva approvato una serie di modifiche atte a facilitare gli scambi nell’area interessata.  Il 25 agosto 2021 la Commissione UE ha pubblicato la guida alle nuove regole di origine transitorie.  Le regole transitorie applicabili facoltativamente dal 01/09/2021  Sono applicabili agli scambi di beni con Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania e Isole Faroe. Per gli altri paesi sono ancora in atto i processi di implementazione del nuovo set di regole.  Nel periodo transitorio gli operatori economici potranno scegliere quali regole applicare, ma solo per i paesi elencati sopra. La scelta dovrà essere effettuata con la massima attenzione perché:  anche se le nuove regole sono più flessibili e hanno l’obiettivo di agevolare gli scambi, non è detto che siano sempre e in ogni caso favorevoli   la scelta dell’utilizzo della regola transitoria presuppone che tutti i soggetti coinvolti nella filiera debbano certificare l’origine sulla base delle nuove regole   eventuali automatismi già presenti nei software utilizzati dall’azienda dovranno essere verificati ed eventualmente adeguati    Che cosa deve fare l’esportatore?  Può anche non far nulla e continuare ad applicare le regole che conosce, ma potrebbe perdere delle opportunità vantaggiose.  La competitività dell’esportatore è direttamente proporzionale alla possibilità che esso ha di piazzare sul mercato prodotti scortati da certificato di origine preferenziale.  Vale quindi la pena di rivedere le regole applicabili ai prodotti destinati all’esportazione verso Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania e Isole Faroe.  Per poter effettuare questa analisi è necessario chiedere ai fornitori che rilascino dichiarazione di origine preferenziale sulla base delle regole transitorie, accertandosi che indichino chiaramente sulla dichiarazione il set di regole utilizzato. 

10-09-2021 Le provvidenze ELBA 2021 per imprese artigiane e lavoratori

Sono state confermate per il 2021 le provvidenze ELBA. L'Ente Lombardo Bilaterale per l'Artigianato offre alle imprese artigiane i seguenti contributi richiedibili tramite lo sportello di LIA Bergamo. La novità principale riguarda l'introduzione di due nuove provvidenze dedicate all'imprenditoria femminile.LE PROVVIDENZE 2021FAA - Formazione Apprendisti €125 per la formazione esterna dell'apprendista FAI - Formazione Aggiornamento Professionale 30% dei costi sostenuti dall'impresa (max 200€) per corsi rivolti a imprenditori e dipendenti di durata tra le 16 e le 80 ore 50% del costo netto della partecipazione di titolari, soci e collaboratori ad iniziative formative finanziate da Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti  (max 520€) CCM - Contributo Carenza Malattia €100 per ogni evento di malattia per il quale l'azienda, se tenuta dal CCNL applicato, retribuirà i giorni di carenza di malattia APA - Anzianità Professionale Aziendale €170 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 14 anni di anzianità continuativa di servizio in azienda €200 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 20 anni di anzianità continuativa di servizio in azienda RLS - FORMAZIONE RAPPRESENTANTI LAVORATORI Contributi alle imprese che effettuano nel 2021 la formazione obbligatoria dei rappresentanti interni dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il contributo è concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa e non potrà superare l'importo di €260 ALS - Contributo spese per acquisto di libri scolastici Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo (massimo €200) con riferimento all’anno scolastico (2021/2022), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori MPC - Mutuo prima casa Erogazione di un contributo al lavoratore che nel 2021 ha contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, quindi per coloro che non sono proprietari di altre case, per un importo di €500 IMPRENDITORIA FEMMINILE Alle donne titolari di impresa artigiana, in caso di nascita o adozione di un figlio, è riconosciuto un contributo "una tantum" di €500 (IFM) Alle imprese femminili* che abbiano assunto nel corso del 2021 un lavoratore dipendente con rapporto a tempo indeterminato, o a tempo determinato di almeno 12 mesi, che aumenti il numero dei lavoratori già in forza presso l’azienda e che venga mantenuto per almeno quattro mesi, è erogato un contributo di €500 (IFO) *Ditta individuale il cui titolare è donna; società di persone o cooperative in cui almeno il 60% dei soci sono donne; società di capitali, se almeno i 2/3 delle quote sono sottoscritte da donne e se l’amministrazione è formata per 1/3 almeno da donne) Il primo termine per la presentazione della domanda, relativo ai primi sette mesi dell'anno, è previsto per novembre 2021. Per informazioni sulle ulteriori scadenze e sulla modulistica clicca qui

30-08-2021 TRASFERTE INTERNAZIONALI

TRASFERTE INTERNAZIONALI – rientri dal 31 agosto 2021  La nuova Ordinanza del 28/08/2021 ha prorogato fino al 25/10/2021 quanto previsto dalle precedenti ordinanze in materia, comprese le disposizioni per i viaggi in Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh e quelle relative ai voli Covid Tested.    Segnaliamo le novità importanti per i viaggiatori che hanno soggiornato o transitato negli ultimi 14 gg da:    paesi dell’elenco D:  Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea,  repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.  Non devono più effettuare la quarantena di cinque giorni qualora presentino:  Attestazione, cartacea o elettronica, di aver completato il ciclo vaccinale. La certificazione può essere costituita dal green pass UE oppure da analoga e conforme certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria estera  Certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 per il Regno Unito)  Presentazione Passenger Locator Form (PLF)  I lavoratori non vaccinati dovranno quindi continuare a effettuare la quarantena di 5 giorni e un nuovo tampone al termine della stessa, salvo eccezioni (trasferta della durata massima di 120 ore) USA, Canada, Giappone: la nuova ordinanza prevede che in aggiunta al green pass UE e al PLF dovranno presentare certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti    Brasile, Sri Lanka, India e Bangladesh:  restrizioni prorogate al 25/10/2021 senza eccezioni      Attenzione a:  trasferte della durata massima di 120 ore: danno luogo solo all'esenzione da quarantena, ove prevista. Quindi i lavoratori che si trovano in questa situazione dovranno presentare il Green Pass (paesi UE, Schengen e Israele) oppure effettuare il tampone con il preavviso previsto in funzione del luogo di provenienza  notifica all’ATS di competenza: le ordinanze non prevedono più la notifica immediata del rientro in Italia all’autorità sanitaria di competenza, sebbene questa sia prevista dal DPCM in vigore. In ogni caso la comunicazione all’autorità sanitaria deve sempre essere effettuata in caso di quarantena, perché possa essere attivata la sorveglianza.  nulla è cambiato per coloro che hanno soggiornato o transitato negli ultimi 14 gg dai paesi dell'elenco E (paesi diversi da UE, Schengen, Israele e quelli sopraelencati)

28-07-2021 Assistenze imprese e lavoratori iscritti edilcassa

Le Parti Sociali, tra cui la nostra organizzazione, hanno rinnovato i contributi Edilcassa a favore delle imprese dell'edilizia introdotti nel 2019. La scelta conferma l'impegno costante a supporto di imprenditori e lavoratori di un settore chiave per il nostro territorio.   ASSISTENZE IMPRESE:   PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DELL’APPRENDISTA PROFESSIONALIZZANTE   All’impresa iscritta in Edilcassa è riconosciuto un contributo di € 750,00 quando l’apprendista abbia raggiunto la qualifica. Il contributo è elevato a € 1.000,00 nel caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la qualifica per almeno 6 mesi.   CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE DIGITALE    Con questo contributo si intende promuovere la diffusione della cultura digitale, riconoscendo alle imprese iscritte in Edilcassa un contributo del 70% dei costi ammissibili (fino ad un massimo di € 5.000,00) che abbiano effettuato un investimento in attrezzature tecnologiche (minimo € 3.000,00) oppure in consulenza per l’innovazione digitale (minimo € 2.000,00) oppure in formazione per l’innovazione digitale (minimo € 1.000,00).   CONTRIBUTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI    Questo contributo è mirato a promuovere gli investimenti in beni strumentali, riconoscendo alle imprese iscritte in Edilcassa un contributo del 15% dei costi ammissibili (fino ad un massimo di € 3.000,00) che abbiano effettuato un investimento per rinnovare o ampliare i propri beni strumentali (minimo € 5.000,00). I contributi possono essere erogati per le spese sostenute dal 01 giugno 2021 e sino al 31 agosto 2022: sono accettate fatture emesse dal 01 giugno 2021 sino al 31 maggio 2022 e saldate entro il 31 agosto 2022.   ASSISTENZE LAVORATORI:   PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DELL’APPRENDISTA PROFESSIONALIZZANTE   All’apprendista iscritto in Edilcassa ed in forza presso una impresa iscritta a Edilcassa che abbia ottenuto la qualifica a decorrere dal 1° ottobre 2015 e sino al 30 settembre 2021 è riconosciuto un contributo di € 750,00 quando l’apprendista abbia raggiunto la qualifica. Il contributo è elevato a € 1.000,00 nel caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la qualifica per almeno 6 mesi.   CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA   Il contributo riconosciuto da Edilcassa Artigiana di Bergamo ai lavoratori iscritti in caso di stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione viene riconosciuto ai mutui stipulati sino a tutto il 30 settembre 2021.   CONTRIBUTI PER SPESA ASSISTENZA FISCALE DEL CAAF NELLA COMPILAZIONE DEL 730   I lavoratori ai quali Edilcassa abbia rilasciato la Certificazione Unica 2021 e che si rivolgono ad un CAAF, costituito da organizzazioni o da associazioni che siano aderenti alle parti costituenti Edilcassa Artigiana di Bergamo, per la compilazione del 730/2021 o dell’Unico 2021 possono ottenere per l'anno 2021 il riconoscimento di un contributo, a fronte di una eventuale spesa per assistenza fiscale, per un importo annuo fino ad un massimo di € 25,00.  

17-05-2021 RIMOSSO L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER GLI INGRESSI DA UE/SCHENGEN

in data 14/05/2021 sono state firmate due nuove ordinanze del Ministero della Salute, che modificano gli obblighi e le restrizioni per i rientri dall’estero. Le nuove normative sono in vigore fino al 30/07/2021.  Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni al Webinar che si terrà martedì 18/05/2021, durante il quale saranno trattati per cenni anche i temi riguardanti le trasferte in Svizzera, UK, Germania e USA, che sono tra le nazioni più gettonate in base ai quesiti ricevuti da TradeCube. Iscrizioni su https://mailchi.mp/liabergamo/trasferta21   Le informazioni che seguono sono puramente orientative e devono essere sempre verificate con quelle riportate sul sito   https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html Autodichiarazione obbligatoria  Verrà sostituita da modulo digitale di localizzazione del passeggero, previa adozione di circolare del Ministero della Salute   Chiunque faccia ingresso in Italia da paesi UE/Schengen, Regno Unito e Israele  Non è più tenuto alla quarantena di 5 gg  deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare la certificazione verde Covid19 da cui risulti di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo  Il sito esteri.it precisa che nelle more del rilascio della certificazione verde resta valido il certificato di tampone negativo  Chi non presentasse il tampone negativo è obbligato a 10 gg di quarantena e a test al termine della stessa    Chiunque faccia ingresso in Italia e abbia soggiornato o transitato, negli ultimi 14 gg, da paesi diversi dai precedenti, salvo Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka  Il test molecolare o antigenico deve essere effettuato entro le 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia  Restano fermi gli obblighi di quarantena di 10 gg e di nuovo test al termine della stessa    Eccezioni (pertinenti alle trasferte di lavoro) da test e quarantena  chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro  personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore    Chiunque faccia ingresso in Italia e abbia soggiornato o transitato, negli ultimi 14 gg, da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka  E’ soggetto a divieti d’ingresso, test e quarantena come da istruzioni riportate su sito esteri.it, senza eccezioni.  Restrizioni per il Brasile fino al 30/07/2021  Restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh fino al 30/05/2021    Voli Covid-tested  Le relative autorizzazioni sono state estese a Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York “John Fitzgerald Kennedy'' e "Newark Liberty'', Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.  Gli aeroporti italiano coinvolti sono Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Venezia Marco Polo.  Le persone in arrivo in Italia con voli Covid tested sono esonerate dagli obblighi di quarantena  L’operatività dei voli è da verificare con le singole compagnie aeree La disciplina dei voli “covid Tested” sarà in vigore fino al 30/10/2021 

03-05-2021 TRASFERTE IN UK E RESTRIZIONI RIENTRI DA INDIA, BANGLADESH E SRI LANKA

Vi aggiorniamo sulle seguenti novità:   Trasferte nel Regno Unito   L'INPS ha chiarito che ai fini previdenziali continuerà ad essere rilasciato il modello A1, valido fino a 24 mesi senza possibilità di proroga. Ogni trasferta nel Regno Unito, anche molto breve, deve essere attentamente valutata, in quanto potrebbe essere necessaria la richiesta di un permesso di lavoro. Questo vale sia per la Gran Bretagna che per l'Irlanda del Nord. Quest'ultima continuerà ad applicare le norme UE per la gestione doganale e IVA, ma non per la movimentazione delle persone e per il distacco/trasferta dei lavoratori.   Limitazioni ai rientri da India, Sri Lanka e Bangladesh   Nuova ordinanza del 29/04/2021: fino al 15 maggio 2021 gli ingressi dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka sono consentiti ai soli cittadini italiani residenti in Italia prima del 29 aprile 2021 e alle persone espressamente autorizzate dal Ministero della Salute, alle seguenti condizioni: autodichiarazione e immediata comunicazione dell'ingresso in Italia all'autorità competente test molecolare o antigenico effettuato delle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia test molecolare o antigenico all'aeroporto di arrivo )in caso di test molecolare il soggetto è mantenuto in quarantena fino all'esito dello stesso) dieci giorni di quarantena presso un "Covid hotel" o altra struttura approvata dall'autorità sanitaria ulteriore test molecolare o antigenico al termine del 0 gg Le  precedenti ordinanze relative a queste nazioni sono sostituite da quella del 29/04/21.   Le persone che si trovano in Italia e che dal 15 al 28 aprile compresi hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate: a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso all'autorità sanitaria competente per territorio,  a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone   a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento. La situazione è in continuo cambiamento, tutti gli aggiornamenti su: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

03-05-2021 IMPRESE CHE ESPORTANO IN SVIZZERA

Dal 1 maggio 2021 per le esportazioni in Svizzera non è più ammessa l'emissione dell'EUR.1 previdimato; per tutte le altre destinazioni la scadenza è stata posticipata al 31/07/2021.  Questo significa che l'emissione dell'EUR.1 per la Svizzera sarà soggetta a un'istruttoria da parte delle dogane, che mirano a verificare che l'origine sia stata correttamente attribuita e documentata. Questo potrebbe comportare un allungamento dei tempi e maggiori costi per il rilascio.    La novità non riguarda:  chi avesse già ottenuto lo status di "esportatore autorizzato", che appone la dichiarazione d'origine in fattura indipendentemente dall'importo   le forniture di importo non superiore a € 6.000, per le quali è tuttora ammessa la dichiarazione d'origine in fattura    ATTENZIONE: l'apposizione della dichiarazione d'origine in fattura non esenta l'esportatore dall'accurata documentazione dell'origine preferenziale, secondo la regola stabilita dall'accordo di libero scambio.    Chi non avesse lo status di esportatore autorizzato può continuare a dichiarare l'origine preferenziale con il modello EUR.1: dovrà solo tenere conto del fatto che i tempi si possono allungare. Invitiamo quindi chi si trova in questa situazione a contattare per tempo lo spedizioniere che seguirà l'operazione doganale per poter produrre tutta la documentazione necessaria evitando perdite di tempo.    Ricordiamo che la richiesta dello status di esportatore autorizzato presuppone un audit in azienda da parte della Dogana, finalizzato a verificare che l'azienda sia strutturata per l'attribuzione e documentazione dell'origine preferenziale e che le risorse siano adeguatamente formate.   LIA Bergamo, in collaborazione con il partner TradeCube accompagna le aziende in questo percorso, erogando la formazione necessaria e assistendole nella stesura delle procedure di compliance.

23-04-2021 AGGIORNAMENTO NORMATIVA COVID E RIENTRI DALL'ESTERO

Sintetizziamo le modifiche intervenute nel corso della settimana, in seguito all'Ordinanza Salute del 16/04/2021 e al DL 52 del 22/04/2021 (riaperture). Sintetizziamo unicamente le misure riguardanti le imprese produttive e commerciali diverse da quelle al minuto.  lo stato di emergenza è prorogato fino al 31/07/2021  le misure previste dal DPCM 02/03/2021, qualora non modificate dal DL 52/2020, restano in vigore fino al 31/07/2021   fino al 31/07/2021 è possibile attivare/prorogare lo smart working con la procedura semplificata. La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente l'inizio della prestazione   gli spostamenti tra regioni italiane per ragioni di lavoro continuano a essere consentiti (indipendentemente dal colore della regione) purchè i lavoratori abbiano con sè documentazione a riprova delle ragioni di lavoro e autocertificazione. Segnaliamo che l'ingresso nella Regione Sardegna è ammesso solo previa compilazione di apposito modulo on line dichiarando di essere vaccinati oppure di avere effettuato tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti https://www.regione.sardegna.it/j/v/2834?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&ph=1  Modifiche in vigore per i rientri in Italia dal 19/04/2021 (ordinanza Salute 16/04/2021)  la quarantena di 14 gg al rientro in Italia viene ridotta a 10gg (per ingressi dal 18/04/2021). Chi è rientrato in Italia fino al 17/04/21 deve completare i 14 gg di quarantena.  non cambia però il periodo di "osservazione", che riguarda i soggiorni e i transiti degli ultimi 14 gg  in estrema sintesi gli obblighi (ad eccezione del Brasile) sono i seguenti:  tampone negativo entro le 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia  quarantena (5 gg per elenco C=UE/Schengen/Israele/UK - 10 gg per tutti gli altri stati)  tampone negativo al termine della quarantena  obbligo di dichiarazione (che sarà resa in modalità digitale prima dell'ingresso in Italia)  obbligo di avvisare l'autorità sanitaria dal rientro in Italia  Sono state eliminate le restrizioni relative al Tirolo  Le restrizioni riguardanti il Brasile rimangono in essere   Verrà presto messo a disposizione un modulo digitale on line che sostituirà l'attuale autodichiarazione e dovrà essere compilato prima dell'ingresso in Italia    Vi raccomandiamo di consultare, per approfondimenti e dettagli  http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio    Precisiamo che quanto qui specificato vale solo:  per il rientro in Italia  in assenza assoluta di sintomi  e che per l'ingresso nei paesi UE/esteri è necessario esaminare le norme e restrizioni in vigore per ogni singola nazione/regione di destinazione.    Il 12/04/2021 sono state emanate le istruzioni del Ministero della Salute per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia Covid, che potete trovare a questo link https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null   La procedura è diversificata nei seguenti casi: lavoratori con sintomi gravi e ricovero ospedaliero - prima del rientro, il medico competente effettua la visita prevista dal DLgs 81/2008, indipendentemente dalla durata dell'assenza lavoratori con sintomi - la malattia viene certificata dal medico di famiglia con le normali modalità lavoratori asintomatici - la malattia viene certificata dal medico di famiglia con le normali modalità lavoratori positivi a lungo termine - non possono presentarsi al lavoro prima della negativizzazione del tampone, ma potranno essere adibiti a lavoro agile nel periodo intercorrente tra l'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione lavoratore contatto stretto asintomatico - è in quarantena, ma può operare in regime di lavoro agile Le certificazioni, attestazioni e qualsiasi tipo di informazione vengono rilasciate al datore di lavoro solo ove previsto dalla circolare e dalla Legge e sempre per il tramite del medico competente.

08-04-2021 NOVITA' RAPPORTI DI LAVORO, VACCINI E TRASFERTE ESTERO

Vi aggiorniamo sulle seguenti normative/novità che interessano i rapporti di lavoro:  proroga misure anticontagio al 30 aprile 2021   modifiche nelle restrizioni per le trasferte all’estero  decreto sostegni - divieto licenziamento e CIG  vaccini in azienda e privacy  rinnovo CCNL Metalmeccanici Federmeccanica/Assistal  DL 44/2021 – misure anticontagio e vaccini:  ha prorogato gli effetti del DPCM 02/03/2021 al 30 aprile 2021. In particolare sottolineiamo che per le aziende continuano ad applicarsi i protocolli anticontagio già in essere, che raccomandiamo di adeguare anche in relazione alle nuove varianti del virus e di integrare con appositi disciplinari per le trasferte all’estero.  ha previsto l’obbligatorietà del vaccino per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività    nelle    strutture    sanitarie, sociosanitarie  e socio-assistenziali, pubbliche   e   private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali   Trasferte all’estero: Facendo seguito alla precedente news precisiamo che: -sui siti istituzionali, ancora in aggiornamento, si trovano informazioni parzialmente contrastanti su alcuni casi particolari. Nella tabella abbiamo incluso quanto estratto dalle norme ufficiali ma in caso di dubbio si rende sempre necessaria la conferma delle autorità competenti -anche Israele è stato aggiunto alla lista di paesi -elenco C- che prevendono una quarantena di cinque giorni, come il Regno Unito e l’Austria (ad eccezione del Tirolo)  Decreto sostegni DL 41/2021: Cassa Integrazione e licenziamenti  Il Decreto Sostegni ha previsto il divieto di licenziamento per GMO/motivi economici generalizzato fino al 30/06/2021, e concede ulteriori settimane di cassa Integrazione con causale Covid-19, fruibili dai lavoratori in forza al 23/03/2021:  ·         Imprese con CIG ordinaria (industria/edilizia):  ulteriori 13 settimane gratuite di Cassa Integrazione, fruibili tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021  ·         Altri settori:   ulteriori 28 settimane gratuite di Cassa Integrazione, fruibili tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.  Per questi settori il divieto di licenziamento è prorogato al 31/10/2021.    Contratti a termine  Fino al 31/12/2021 possono essere prorogati o rinnovati senza causale, per un periodo massimo di 12 mesi, entro il tetto massimo dei 24 mesi. La proroga/rinnovo è possibile una sola volta, senza considerare quelli già intervenuti.      Rinnovo CCNL Metalmeccanici Federmeccanica/Assistal  Questo argomento riguarda da vicino tutte le imprese e non solo quelle che applicano il CCNL dei Metalmeccanici, perché tratta dei profondi cambiamenti in corso nell’organizzazione del lavoro.  L’accordo di rinnovo siglato il 05/02/2021 prevede, tra le altre cose, una nuova classificazione dei lavoratori in accordo con i mutamenti avvenuti nell’organizzazione del lavoro.  Le competenze e l’esperienza del lavoratore nelle mansioni sono solo uno dei criteri di professionalità, mentre si sottolinea l’importanza di temi come il senso di responsabilità, l’autonomia, il raggiungimento degli obiettivi, il contributo all’innovazione, che sono elementi indispensabili per le PMI che vorranno restare sul mercato nei prossimi anni. I criteri di professionalità sono i seguenti:  ·         Autonomia-responsabilità gerarchico-funzionale  ·         Competenza tecnica specifica  ·         Competenze trasversali e partecipazione al miglioramento  ·         Polivalenza  ·         Polifunzionalità  ·         Miglioramento continuo e innovazione  Sono definizioni innovative e potenti, con le quali anche le associazioni sindacali dei lavoratori e dei lavoratori certificano il cambiamento.  La riclassificazione dei lavoratori dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021 Il nuovo accordo introduce anche un diritto soggettivo alla formazione, su temi specifici e trasversali ben delineati ed esemplificati dall’accordo stesso.   

07-04-2021 AGGIORNAMENTI TRASFERTE ESTERO

L'Ordinanza Ministero Salute 02/04/2021 – restrizioni trasferte estero: proroga al 30 aprile 2021: la quarantena di 5 giorni per l’ingresso da paesi UE e Schengen le restrizioni per l’ingresso dal Brasile elimina le particolari restrizioni vigenti per l’Austria e il Regno Unito, che ora vengono trattati come gli stati UE e Schengen introduce una quarantena di 14 giorni per gli spostamenti da e per la regione Tirolo (Austria)   In sintesi, chiunque entri in Italia avendo soggiornato a transitato negli ultimi 14 giorni dai paesi UE (ed eccezione del Tirolo che prevede 14 gg di quarantena), Schengen, Regno Unito:  - deve effettuare tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore antecedenti l'ingresso  - è sottoposto a quarantena di 5 gg anche se il risultato è negativo  - deve effettuare ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 gg  Restano in essere l'obbligo di autocertificazione e di segnalazione immediata all'autorità sanitaria dell'ingresso in Italia.    Chiunque entri in Italia avendo soggiornato a transitato negli ultimi 14 giorni per paesi extra UE/Schengen è tenuto all’effettuazione di 14 gg di quarantena, con obbligo di autocertificazione e di segnalazione immediata all'autorità sanitaria dell'ingresso in Italia   Le esenzioni (che non valgono per il Brasile) sono, tra le altre:  Personale di imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative max 120 ore   Chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo max di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro  

31-03-2021 QUARANTENA PER INGRESSI DALLA UE

L'ordinanza del Ministero della Salute, in vigore da oggi 31/03/2021 e fino al 06/04/2021 prevede che chiunque entri in Italia avendo soggiornato a transitato negli ultimi 14 giorni precedenti da:   Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco   -deve effettuare tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore antecedenti l'ingresso -è sottoposto a quarantena di 5 gg anche se il risultato è negativo -deve effettuare ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 gg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg   Restano in essere l'obbligo di autocertificazione e di segnalazione immediata all'autorità sanitaria dell'ingresso in Italia. L'unica esenzione per le trasferte di lavoro è quella prevista per i dipendenti di aziende italiane per trasferte della durata massima di 120 ore.   Allo stato attuale chi si trova quindi in trasferta da più di 5 gg e deve rientrare per la Pasqua sarà necessariamente soggetto alla quarantena di 5gg.   Per i rientri dall'Austria restano sempre valide le norme più restrittive (quarantena e due tamponi senza eccezioni).

08-03-2021 DPCM 02/03/2021 - CONFERME E NUOVE RESTRIZIONI PER TRASFERTE ALL'ESTERO

Il DPCM 02/03/2021, in vigore dal 06/03/2021, ha apportato alcune modifiche relativamente alle restrizioni alla mobilità causa Covid-19.   Regole particolari per Brasile, Regno Unito e Irlanda del Nord e Austria  Sono ben dettagliate anche su http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio   Le regole sono articolate in modo differente, ma è previsto in ogni caso l'obbligo di quarantena per 14 giorni al rientro da questi paesi.  Il DPCM 02/03/2021 ha introdotto delle eccezioni, che riguardano in particolare il personale di imprese con sede principale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative per max 120 ore.   Queste eccezioni sono però ammesse solo previa autorizzazione del Ministero della Salute. Ai seguenti link il modulo e le istruzioni per la richiesta, che deve essere effettuata con 7 giorni di anticipo rispetto all'ingresso in Italia ed accuratamente documentata.  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_2_file.pdf  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_3_file.pdf    Ingresso nei paesi esteri  E’ sempre regolato dalle norme locali, che possono variare senza preavviso rendendo difficoltose o impossibili le trasferte già programmate. Importante prevedere clausole contrattuali di salvaguardia che possano tutelare l'impresa in caso di mancato o tardivo adempimento ed eventualmente assicurazioni per annullamento viaggio, per non perdere le spese eventualmente anticipate.   In alcuni paesi è possibile ottenere esenzioni dall'effettuazione della quarantena, per le imprese che svolgono attività ritenute di importanza strategica, quali quelle legate al settore sanitario o dei servizi pubblici. L'ottenimento di un esonero o di un particolare visto all'estero non ha alcuna efficacia sugli obblighi previsti dalla legge italiana.  Qualunque esonero o esenzione vale solo in assenza di sintomi.  Aggiornamenti sui siti delle varie ambasciate e su www.viaggiaresicuri.it, dove è anche disponibile il questionario interattivo https://infocovid.viaggiaresicuri.it/      Monitoraggio dei 14 gg precedenti  Evidenziamo che le prescrizioni e restrizioni valide in Italia, così come in genere quelle previste dagli stati esteri, si applicano con riferimento ai soggiorni o transiti nei 14 gg precedenti l’ingresso nel Paese, e non semplicemente con riferimento alla provenienza.     Elenchi paesi  Bisogna prestare la massima attenzione perchè gli elenchi paesi potrebbero subire modifiche da un giorno all'altro con ordinanza del Ministero della Salute. A volte le modifiche degli elenchi sono contenute nelle ordinanze relative alle regioni italiane o ad altri argomenti e quindi non è sempre facile individuarle.   Consultare sempre:   http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp, oppure    https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  verificando la data di aggiornamento riportata in alto      Se il dipendente è positivo all'estero  Il rientro dai paesi UE, Schengen, UK e Brasile impone l'effettuazione del tampone all'estero. Il dipendente che risultasse positivo, anche se asintomatico, deve seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali che possono essere diverse in base al paese o alla regione.     Quando si rientra in Italia  Non dimentichiamo che, oltre alla compilazione dell'autocertificazione, è obbligatorio comunicare immediatamente all'autorità sanitaria l'ingresso in Italia. Ogni ATS/ASL ha un portale dove sono indicate le modalità per effettuare la comunicazione: on line, tramite e-mail, ecc.    Comprovate esigenze lavorative  E’ opportuno:     rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro     evitare le trasferte non indispensabili e/o di natura commerciale e in ogni caso limitarle a quelle necessarie e indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni italiane o all’estero. Ricordiamo che il Protocollo Condiviso del 24/04/2020 prevede tuttora il divieto di effettuazione di trasferte.     Voli Covid-tested Rimane l'esonero da quarantena (fatto salvo per chi ha soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti dal Regno Unito, Austria e Brasile) per chi fa ingresso in Italia con i voli Covid Tested.  https://www.tradecube.it/nuovi-voli-covid-tested-esonerati-da-quarantena/      Il medico competente  L'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, come ribadito anche dal garante della Privacy, vieta ai datori di lavoro di effettuare accertamenti sullo stato di salute dei lavoratori. Di conseguenza test, tamponi ed accertamenti devono essere prescritti dal medico competente, che deve avere attivato il protocollo per le trasferte all'estero. I risultati dei test, salvo che il dipendente li comunichi all'azienda di sua iniziativa, saranno conoscibili soltanto dal medico competente, che potrà certificare la non idoneità del lavoratore.     Norme che restano in vigore    Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.        E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.    Vista la crescita dei contagi e l’intensificarsi dell’emergenza invitiamo tutti i datori di lavoro a voler riesaminare ed eventualmente adeguare i propri protocolli aziendali.       Raccomandiamo a tutti di convocare il comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro allo scopo di documentare ed attestare che le misure vigenti in azienda, anche con riferimento alle trasferte all’estero, sono da tutti ritenute idonee alla prevenzione del contagio in relazione alla situazione attuale.  

15-02-2021 RESTRIZIONI AUSTRIA, BRASILE E REGNO UNITO

Con ordinanza del 13/02/2021 il Ministero della salute ha stabilito le restrizioni che seguono, valide dal 14/02 al 05/03/2021. La normativa è articolata in modo differente per Austria, Brasile e Regno Unito, ma l'obbligo di effettuare la quarantena all'ingresso in Italia vale per tutte e tre le nazioni.   ingressi dall'AUSTRIA: Chi nei 14 gg precedenti abbia soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria deve: presentare tampone molecolare o antigenico negativo fatto nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia  effettuare un nuovo tampone all'ingresso in Italia (aeroporto o luogo di confine) oppure al massimo entro 48 ore dal rientro presso l'autorità sanitaria competente presentare autocertificazione, comunicare il proprio ingresso in Italia all'autorità sanitaria ed osservare una quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi effettuare un nuovo test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni Non ci sono eccezioni che possano riguardare le trasferte di lavoro.   ingressi dal BRASILE: E' vietato l'ingresso ed il transito in Italia a chiunque abbia soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti in Brasile. Fanno eccezione solo i seguenti casi: persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13/02/2021 persone autorizzate dal Ministero della Salute per inderogabili motivi o necessità In questi casi devono essere osservate le seguenti norme: presentare tampone molecolare o antigenico negativo fatto nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia  effettuare un nuovo tampone in aeroporto all'ingresso in Italia oppure al massimo entro 48 ore dal rientro presso l'autorità sanitaria competente presentare autocertificazione, comunicare il proprio ingresso in Italia all'autorità sanitaria ed osservare una quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi effettuare un nuovo test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni   ingressi dal REGNO UNITO (compresa Irlanda del Nord): La normativa non è cambiata ma la riepiloghiamo: E' vietato l'ingresso ed il transito in Italia a chiunque abbia soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti in Regno Unito. Fanno eccezione solo i seguenti casi: persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23/12/2020 persone che abbiano un motivo di assoluta necessità, da autocertificare In questi casi devono essere osservate le seguenti norme: presentare tampone molecolare o antigenico negativo fatto nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia  effettuare un nuovo tampone in aeroporto all'ingresso in Italia oppure al massimo entro 48 ore dal rientro presso l'autorità sanitaria competente presentare autocertificazione, comunicare il proprio ingresso in Italia all'autorità sanitaria ed osservare una quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi Voli Covid tested: la relativa normativa resta in vigore fino al 05/03/2021   La situazione può modificarsi di giorno in giorno e quindi Vi invitiamo a tenere d'occhio il sito https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

18-01-2021 NUOVE SCADENZE, DPCM 14/01/2021 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA'

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 30/04/2021 (DL 2/2021). La proroga trascina con sé tutte le scadenze legate espressamente al termine dello stato di emergenza.    E' entrato in vigore dal 16/01/2021 il nuovo DPCM relativo alle restrizioni Covid, valido fino al 05/03/2021.    E' stato prorogato al 30/04/2021 il rilascio dell'EUR 1 previdimato. Dal 1 maggio le imprese prive dello status di esportatore autorizzato potranno continuare a rilasciare il modello Eur.1, ma la sua emissione sarà soggetta ad istruttoria da parte della Dogana, con dilatazione di tempi e costi.  https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6571723/20210115-17654RU+CIRCOLARE+EUR+1+PROROGA+post+OH.pdf/66d137af-f123-412f-9a3e-bb3729fb9a8d      Alleghiamo la tabella aggiornata con le restrizioni alla mobilità internazionale, da leggere con riguardo alle avvertenze che seguono:    Le trasferte in Italia e all'estero    Brasile: dal 16 al 31 gennaio 2021, sono vietati l’ingresso ed il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, eccetto per chi si trovava a bordo di un volo indiretto verso l’Italia iniziato il 16 gennaio 2021. In base a questa ordinanza chi si trova in Brasile non ha modo di rientrare in Italia fino alla fine di gennaio. Maggiori dettagli nell'allegato.    Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non ci sono eccezioni. Fino al 05/03/2021 è consentito l'ingresso in Italia solo ai residenti ed in caso di assoluta necessità, con obbligo di:  tampone negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia  tampone da effettuarsi all'aeroporto oppure entro 48 ore dall'ingresso in Italia  quarantena di 14 gg anche se i tamponi sono negativi  Maggiori dettagli nell'allegato o su https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html    Elenchi paesi: bisogna prestare la massima attenzione perchè gli elenchi paesi potrebbero subire modifiche da un giorno all'altro con ordinanza del Ministero della Salute. Bisogna fare molta attenzione perchè a volte le modifiche degli elenchi sono contenute nelle ordinanze relative alle regioni italiane o ad altri argomenti e quindi non è sempre facile individuarle.  Consultare sempre:  http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp, oppure   https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html verificando la data di aggiornamento riportata in alto    Se il dipendente è positivo all'estero: il rientro dai paesi UE, Schengen e UK impone l'effettuazione del tampone nelle 48 ore antecedenti il rientro. Il dipendente che risultasse positivo, anche se asintomatico, deve seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali che possono essere diverse in base al paese o alla regione.    Comprovate esigenze lavorative  ad eccezione del regno Unito, permettono sempre gli spostamenti, nel rispetto degli obblighi di test e quarantena stabiliti per i singoli paesi  E’ opportuno:    rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte    evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni o all’estero     Voli Covid-tested  Rimane l'esonero da quarantena (fatto salvo per chi ha soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti dal Regno Unito) per chi fa ingresso in Italia con i voli Covid Tested  https://www.tradecube.it/nuovi-voli-covid-tested-esonerati-da-quarantena/    Ingresso nei paesi esteri: è sempre regolato dalle norme locali, che possono variare senza preavviso rendendo difficoltose o impossibili le trasferte già programmate. Importante prevedere clausole contrattuali di salvaguardia che possano tutelare l'impresa in caso di mancato o tardivo adempimento ed eventualmente assicurazioni per annullamento viaggio, per non perdere le spese eventualmente anticipate.  Aggiornamenti sui siti delle varie ambasciate e su www.viaggiaresicuri.it, dove è anche disponibile il questionario interattivo https://infocovid.viaggiaresicuri.it/       Raccomandazioni del DPCM     Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.     Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:     -è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  -e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working       Norme che restano in vigore     Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.     E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.    

04-01-2021 NOVITA' LAVORO LEGGE BILANCIO 2021

Ecco una prima sintesi delle norme della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) che interessano ai datori di lavoro.    Art. 1 comma 300 e seguenti – Cassa integrazione Covid 19  n. settimane  12 settimane (non è previsto contributo)  Periodo di fruizione  CIG ordinaria – 01/01-31/03/2021  CIG deroga e assegno ordinario (Fis, Fsba) – 01/01 - 30/06/2021  Computo  I periodi di CIG già richiesti ed autorizzati che cadono in periodi successivi al 01/01/2021 verranno imputati alle nuove 12 settimane  Domanda all’INPS  Entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione orario  Lavoratori interessati  Tutti quelli in forza al 01/01/2021  Alternativa (soggetta ad approvazione della commissione UE)  Esonero contributivo per otto settimane, da fruire entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di CIG fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per i datori di lavoro che non fruiscono dell'integrazione salariale    Art. 1 comma 309 e seguenti – blocco licenziamenti  Scadenza  divieto licenziamento fino al 31/03/2021  Licenziamenti vietati  Licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo  Eccezioni  -Cessazione completa e definitiva dell’attività aziendale con messa in liquidazione della società  -Accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative, che stabilisca un incentivo all’esodo con adesione su base volontaria      Art. 1 comma 279 – contratti a termine  Estesa fino al 31/03/2021 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine prevista dall’art 93 DL 34/2020:  Senza causale  Per un massimo di 12 mesi  Per una sola volta  Senza eccedere la durata complessiva massima di 24 mesi     Art. 1 comma 363 - Congedo di paternità obbligatorio   Elevato da 7 a 10 giorni dal 2021    Art. 1 commi 10-15 - Agevolazione assunzioni a tempo indeterminato  Periodo di validità  Assunzioni effettuate 2021/2022  Soggetti  Giovani fino a 35 anni (36 anni non compiuti) che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato  Tipo assunzione  A tempo indeterminato a tutele crescenti  Conferma a tempo indeterminato di contratto a termine  Agevolazione   Esonero contributivo pari al 100% per un massimo di € 6.000 l’anno  In caso di cessazione del rapporto il bonus residuo può essere fruito dal nuovo datore di lavoro  Durata  36 mesi (48 mesi per assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)  Esclusioni  -esclusi datori di lavoro che abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti, o effettueranno nei 9 mesi successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati   con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva  -esclusa conferma contratti di apprendistato, assunzioni lavoratori che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro e apprendistato art. 43  Entrata in vigore  Misura soggetta all’approvazione della commissione UE  Annotazioni  La misura raddoppia l’agevolazione già in vigore dal 2018 (art. 1 comma 100 L. 205/17)    Art. 1 commi 16-18  - Agevolazione assunzioni donne  Periodo di validità  Assunzioni effettuate 2021/2022  Soggetti  Donne lavoratrici disoccupate ad almeno 24 mesi Tipo assunzione  A tempo determinato anche in somministrazione / a tempo indeterminato  Agevolazione   Esonero contributivo pari al 100% per un massimo di € 6.000 l’anno  Durata  12 mesi in caso di assunzione a termine  18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato  Condizioni  L’assunzione deve comportare un incremento netto della forza lavoro considerando tutte le società del gruppo  Entrata in vigore  Misura soggetta all’approvazione della commissione UE   

31-12-2020 NOVITA' 2021 PER ESPORTATORI

Ecco alcune sintetiche informazioni sulle novità che interessano chi esporta in UK ed in Turchia: TURCHIA - EXPORT SENZA CERTIFICATO ORIGINE L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato in data 22/12/2020 che il Ministero del commercio della Repubblica di Turchia ha apportato di recente una modifica al Regolamento doganale nazionale turco in base alla quale dal 2021 non sarà più richiesto il certificato di origine per le merci provenienti da Paesi UE se accompagnate da certificato di Circolazione A.TR BREXIT - DAZI DOGANALI L’accordo pubblicato il 25/12/2020 prevede, tra le altre cose, l’esenzione da dazi per i prodotti di origine preferenziale UE. Gli esportatori in grado di fornire prova dell’origine UE manterranno le loro quote di mercato e potrebbero anche incrementarle. Questo perché chi non è in grado o non è attrezzato per certificare e documentare l’origine preferenziale subirà una perdita immediata di competitività, in quanto il compratore sarà assoggettato a dazi sulle merci importate. BREXIT - TERMINI CONTRATTUALI La Brexit influisce pesantemente sugli accordi commerciali con clienti UK. E' importante valutare la rinegoziazione dei contratti in essere e porre la massima attenzione nella stipula di nuovi contratti. Il termine di resa DDP, ad esempio, prevede che il venditore debba sdoganare la merce all'importazione in UK, pagando i relativi diritti. Ciò richiede una rappresentanza/identificazione fiscale ed un codice EORI UK, ma comporta anche la responsabilità, per il venditore, di ritardi e problemi incontrati nella fase di sdoganamento in import. Il termine EXW non è utilizzabile in quanto la cessione in UK richiede la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione. Le barriere doganali ed i dazi potrebbero rendere impossibile o estremamente onerosa l'esecuzione del contratto Le operazioni di triangolazione potrebbero rendere necessario l'addebito dell'IVA al cliente oppure la rappresentanza/identificazione fiscale.   Per tutte queste, ed altre ragioni, si rende necessario un risk assessment approfondito.

09-12-2020 VOLI COVID TESTED

il DPCM 3 dicembre 2020 (art. 8 comma 8 lettera p) ha previsto una nuova casistica di esenzione da quarantena per i rientri in Italia valida fino al 15/02/2021, vale a dire i voli “covid tested”.    Si tratta di voli in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino da e per i seguenti aeroporti:  Francoforte «Frankfurt am Main»,   Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss»   Atlanta «Hartsfield-Jackson»,   New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty»,    I voli “covid tested” possono essere individuati in fase di prenotazione e l’imbarco è consentito solo previo:  test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco  oppure test molecolare (RT PCE) o antigenico effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco    I viaggiatori che sbarcano a Fiumicino verranno sottoposti a nuovo test molecolare (RT PCE) o antigenico in aeroporto e, se negativo, verranno esonerati dalla quarantena.    I viaggiatori che sbarcano negli scali sopraelencati dovranno attenersi alle procedure previste dai paesi di destinazione, che possono prevedere uno o più test e periodi di quarantena in attesa degli esiti. La migliore fonte di informazione sono le compagnie aeree  https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/news-e-attivita/news/voli-covid-tested-nyc.html  Restano fermi i divieti di spostamento previsti dal DPCM vigente da e per i paesi extraUE ed extra-Schengen fatte salve pochissime eccezioni, tra le quali le esigenze lavorative.    Ricordiamo che per l’ingresso negli USA per trasferte di lavoro necessita, oltre al visto specifico, il NIE, che viene rilasciato dopo valutazione del consolato USA in Italia, solo qualora il viaggio risponda ad esigenze di interesse nazionale USA.    Per gli USA sono già attivi alcuni voli Alitalia ed entro il 19/12 le procedure verranno attivate anche da Delta.    Ulteriori informazioni ai link:  https://www.adr.it/coronavirus  - Nuova procedura voli “Covid Tested” con USA senza obbligo quarantena all'arrivo in Italia

05-12-2020 DPCM 03/12/2020 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA'

Ecco l'aggiornamento dettagliato sulle novità previste dal DPCM del 03/12/2020, che sarà valido fino al 15/01/2021.    Divieti di spostamento tra regioni e comuni  Vi informiamo che i divieti di spostamento disposti dal DPCM e dal DL 158/2020, così come il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 non si applicano in presenza di comprovate esigenze lavorative  E’ opportuno:   rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte   in particolare nei periodi individuati dalla normativa (dal 21/12/20 al 06/01/21) evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni o all’estero    Raccomandazioni del DPCM    Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.    Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:    -è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  -e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working     Norme che restano in vigore    Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.    E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.      Trasferte nella UE o all’estero  Non esistono divieti assoluti agli spostamenti internazionali per esigenze di lavoro, che restano sempre consentiti anche tra il 21/12/2020 ed il 06/01/2021. Alleghiamo la tabella di TradeCube aggiornata, che si riferisce solo alle trasferte di lavoro.  Attenzione: potrebbero intervenire delle ordinanze del Ministero della salute che modificano gli elenchi di Paesi. Ciò significa che potrebbero sopravvenire obblighi di quarantena anche per i rientri da paesi UE e Schengen o per trasferte non superiori a 120 ore    Ingressi in Italia dal 10/12/2020  Da tale data tutti i lavoratori che rientrano in Italia, salvo le trasferte di durata inferiore alle 120 ore, dovranno essere soggetti a tampone o quarantena, in relazione non solo al paese di provenienza, ma ai soggiorni e transiti effettuati nei 14 gg precedenti:  area UE e Schengen – tampone nelle 48 ore antecedenti l’ingresso  altri paesi – quarantena 14 gg  Chi proviene da San Marino o Vaticano non è soggetto ad alcun obbligo    Ingressi da Area UE e Schengen dal 10/12/2020  Sono subordinati all’effettuazione di tampone (test molecolare o antigenico) con esito negativo fatto nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Ciò significa che il tampone deve essere sempre effettuato all’estero. Invitiamo tutte le imprese ad attivarsi con largo anticipo perché potrebbe non essere facile effettuare il tampone all’estero ed in modo particolare ottenere l’esito in meno di 48 ore. In assenza di certificato di test negativo i lavoratori verranno posti in quarantena per 14 gg.  Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e del GDPR gli accertamenti sanitari possono essere disposti solo con l’intervento del medico competente.    Esenzioni ed eccezioni  Valgono le eccezioni già in vigore (vedi tabelle), in particolare per i lavoratori dipendenti da aziende italiane che si recano in trasferta per un periodo non superiore alle 120 ore.    Denuncia infortunio INAIL per Covid   Ricordiamo che il Covid contratto in occasione di lavoro configura infortunio sul lavoro. Se il datore di lavoro riceve un certificato medico di infortunio o una richiesta in tal senso dell’Inail è comunque tenuto a presentare denuncia d’infortunio entro 48 ore senza entrare nel merito della valutazione della riconducibilità del contagio all’attività lavorativa.  Ricordiamo che solo la scrupolosa osservanza dei protocolli nazionali e territoriali può sollevare il datore di lavoro da responsabilità civili e penali. 

09-11-2020 AGGIORNAMENTO COVID E OPERATIVITA' IN SVIZZERA

Stiamo ricevendo numerose richieste sulla possibilità di effettuare trasferte in Italia ed all'estero.   Uno dei temi centrali riguarda la Svizzera, per la quale abbiamo curato e pubblicato una guida completa che potete scaricare gratuitamente su https://www.tradecube.it/esportare-e-operare-in-svizzera-missione-possibile-guida-gratuita/   Ad oggi non ci sono restrizioni per entrare in Svizzera dall'Italia https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1204858541 né ci sono obblighi di quarantena o tamponi al rientro.     dichiarazione da consegnare ai lavoratori Raccomandiamo di consegnare ai lavoratori in trasferta (in conformità alle restrizioni vigenti in ciascuna area) una dichiarazione del datore di lavoro che contenga i seguenti dati: la descrizione della trasferta la specifica che si tratta di una trasferta necessaria ed indifferibile l'itinerario da percorrere e le date E' possibile allegare alla stessa l'ordine del cliente, la copia dei biglietti aerei o altra documentazione atta a dimostrare quanto sopra. In realtà non è strettamente obbligatorio fornire la dichiarazione, perchè la norma prevede l'autocertificazione, ma è quantomai opportuno. vedi FAQ.   Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.   utilizzo automezzi aziendali Ricordiamo che sono sempre in essere le misure da adottare per l'utilizzo di automezzi aziendali, che devono essere aerati e sanificati su base regolare, vedi FAQ   Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.   Tenete sotto controllo le FAQ al link http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638   altre notizie d'attualità   formazione in materia di sicurezza La formazione in materia di Sicurezza deve essere aggiornata e devono essere rispettate le relative scadenze, in quanto rientra tra le attività formative ammesse: Art. 1 lettera s) DPCM 03/11/2020 - Sono altresì consentiti gli esami (...), nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.  https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html   divieto di licenziamentoIl DL 137/2020 (Ristori) ha previsto la proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi fino al 31/01/2021; la proroga non è più legata alla fruizione della Cassa integrazione né degli esoneri e vale per tutti i datori di lavoro, salvo accordo collettivo aziendale e cessazione completa dell'attività. Restano possibili i licenziamenti disciplinari ed è possibile comunque cessare il rapporto, tra gli altri casi, nel periodo di prova, per superamento del periodo di comporto ed al termine del periodo di apprendistato. La materia è estremamente complessa quindi invitiamo le aziende che intendessero porre termine ad un rapporto di lavoro a sottoporci il caso concreto.

05-11-2020 DPCM 03/11/2020 ZONE ROSSE DAL 06/11/2020 – AGEVOLAZIONI LAVORATORI E CIG

Il giorno venerdì 6 novembre 2020 entrerà in vigore il nuovo DPCM che prevede ulteriori restrizioni a livello regionale:  area gialla  Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.   area arancione  Puglia e Sicilia.   area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.     L’ordinanza del Ministero della Salute che individua le varie aree sarà valida per 15 giorni.  Siamo in attesa di eventuali chiarimenti e ordinanze regionali, nel frattempo precisiamo che:  le attività produttive, commerciali non al dettaglio e professionali proseguono normalmente, fatta salva la scrupolosa applicazione dei protocolli anticontagio  gli spostamenti per comprovate ragioni di lavoro sono sempre consentiti     Restrizioni alla mobilità La mobilità tra regioni, comuni o nell’ambito dello stesso comune (per le zone rosse) è sempre consentita per comprovate ragioni di lavoro, con autocertificazione.   E’ opportuno:  rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte  soprattutto nelle zone rosse evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni  Attualmente sul sito del Ministero Interni si trova il seguente modulo di autodichiarazione https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf Limitazione servizi di ristorazione  Le chiusure (zona rossa) o limitazioni dei servizi di ristorazione (escluse le mense) potrebbero avere riflessi sui lavoratori che devono pranzare o cenare in detti esercizi.  Ciò potrebbe comportare la necessità di introdurre modifiche organizzative come prevedere una maggior flessibilità nella pausa pranzo o consentire la consumazione del pasto in azienda.   Norme che restano in vigore   Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.      E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.   Vista la crescita dei contagi e l’intensificarsi dell’emergenza invitiamo tutti i datori di lavoro a voler riesaminare ed eventualmente adeguare i propri protocolli aziendali.       Raccomandiamo a tutti di convocare il comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro allo scopo di documentare ed attestare che le misure vigenti in azienda sono da tutti ritenute idonee alla prevenzione del contagio in relazione alla situazione attuale. In particolare sarà necessario dare atto della modalità di rispetto delle raccomandazioni che seguono o delle motivazioni per le quali non possono essere rispettate.     Raccomandazioni del DPCM   Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.   Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:   -è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  -e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working Le decisioni aziendali potranno essere riportate e motivate in un documento o nell’aggiornamento del disciplinare, che potrà essere sottoposto al comitato come sopra indicato.  L'utilizzo dello smart working è particolarmente indicato, ove possibile in relazione alla mansione ed indipendentemente dalle misure di sicurezza adottate in azienda, per i lavoratori che si servono dei mezzi pubblici. Deve essere valutato ogni volta che sia compatibile con la mansione, per tutti i lavoratori con figli studenti ed in ogni caso ove la struttura non assicuri il distanziamento sociale ed il rispetto di tutte le prescrizioni dei protocolli.  Il Ministero del Lavoro ha precisato pochi giorni fa nelle sue FAQ che fino al 31/01/2021 sarà possibile utilizzare la procedura semplificata per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori in smart working.  Congedi e smart working genitori Con il DL 137/2020 (ristori), è ampliato il diritto ad agevolazioni e congedi per i genitori, per i periodi di quarantena del figlio disposti dalle autorità sanitarie e per tutto il periodo di chiusura delle scuole Figli fino a 16 anni non compiuti il dipendente può operare in smart working (se la mansione lo consente)   Figli fino a 14 anni non compiuti In alternativa allo smart working un solo genitore ha diritto ad un congedo straordinario retribuito al 50% della retribuzione con indennità a carico dell’INPS Figli da 14 a 16 anni non compiuti Ove non sia possibile svolgere la prestazione da casa il lavoratore avrà diritto ad un’aspettativa non retribuita con conservazione del posto    Qualora un genitore operi in smart working o fruisca del congedo, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà fruire di alcuna di queste misure  Rimane invariato il diritto allo svolgimento del lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza per dipendenti disabili/immunodepressi o con familiari disabili o immunodepressi    Cassa integrazione  Vengono disposte ulteriori sei settimane di Cassa Integrazione Covid, fruibili dal 16/11/2020 al 31/01/2021, ai datori di lavoro per i quali siano state completamente autorizzate le settimane previste dalla precedente normativa (9+9). Le ulteriori sei settimane saranno assoggettate a contributo addizionale del 9% o 18% in relazione al calo di fatturato registrato tra il primo semestre 2019 ed il primo semestre 2020.    Movimenti da e per l’estero  Non cambia nulla per quanto riguarda divieti, obblighi di quarantena e tamponi all’ingresso in Italia.   La situazione oltreconfine è estremamente variabile e confusa, e può cambiare di ora in ora anche in relazione a singole città, regioni o località di transito: prima di partire è indispensabile consultare il sito www.viaggiaresicuri.it e contattare consolati ed autorità locali per conoscere con precisione eventuali restrizioni ed obblighi.  Per le ragioni precedentemente elencate si raccomanda di effettuare solo le trasferte indispensabili e di evitare le trasferte di natura commerciale o comunque i contatti che possono avvenire a distanza.  Evidenziamo che le prescrizioni e restrizioni elencate nell'allegato, così come quelle previste dagli stati esteri, si applicano con riferimento ai soggiorni o transiti nei 14 gg precedenti l’ingresso nel Paese, e non semplicemente con riferimento alla provenienza.  

26-10-2020 DPCM 24/10/2020 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA'

E’ stato pubblicato il DPCM 24/10/2020, che da lunedì 26 ottobre 2020 sostituisce quelli attualmente in vigore e sarà valido fino al 24/11/2020.   La presente informativa riguarda solo i temi che interessano, anche indirettamente, le attività produttive e commerciali non aperte al pubblico.  Ricordiamo che restano sempre in vigore le norme più restrittive previste dalle varie ordinanze Regionali.    Norme che restano in vigore  Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.  E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.  Vista la crescita dei contagi e l’intensificarsi dell’emergenza invitiamo tutti i datori di lavoro a voler riesaminare ed eventualmente adeguare i propri protocolli aziendali.   Raccomandiamo a tutti di convocare il comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro allo scopo di documentare ed attestare che le misure vigenti in azienda sono da tutti ritenute idonee alla prevenzione del contagio in relazione alla situazione attuale. In particolare sarà necessario dare atto della modalità di rispetto delle raccomandazioni che seguono o delle motivazioni per le quali non possono essere rispettate.    Raccomandazioni del DPCM  Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.  Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:  è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working  Le decisioni aziendali potranno essere riportate e motivate in un documento o nell’aggiornamento del disciplinare, che potrà essere sottoposto al comitato come sopra indicato.  In particolare l’utilizzo dello smart working è particolarmente indicato, ove possibile in relazione alla mansione ed indipendentemente dalle misure di sicurezza adottate in azienda, per i lavoratori che si servono dei mezzi pubblici. Deve essere valutato inoltre per tutti i lavoratori con figli studenti ed in ogni caso ove la struttura non assicuri il distanziamento sociale ed il rispetto di tutte le prescrizioni dei protocolli.    Conseguenze indirette sull’attività aziendale  Restrizioni alla mobilità  Alcune Regioni hanno previsto restrizioni alla circolazione (esempio ordinanza Ministero Salute e Regione Lombardia, divieto di circolazione dalle 23 alle 5 fino al 13/11/2020); gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative sono comunque ammessi con autocertificazione. Onde evitare contestazioni raccomandiamo alle aziende di rilasciare apposite dichiarazioni ai lavoratori che si devono muovere negli orari non consentiti per documentare le ragioni di lavoro.  Limitazione servizi di ristorazione  Le limitazioni agli orari ed alla capacità dei servizi di ristorazione (escluse le mense) potrebbero avere riflessi sui lavoratori che devono pranzare o cenare in detti esercizi.  Ciò potrebbe comportare la necessità di introdurre modifiche organizzative come prevedere una maggior flessibilità nella pausa pranzo o consentire la consumazione del pasto in azienda.    Trasferte all’estero  La situazione è estremamente complessa; abbiamo cercato di schematizzare gli obblighi ed i divieti nell’allegato a titolo orientativo con riferimento alle trasferte di lavoro, ma Vi raccomandiamo di sottoporci sempre i casi concreti onde evitare imprevisti.  Le regole che elenchiamo sono relative agli ingressi e soggiorni in Italia stabiliti a livello nazionale:  le regioni potrebbero stabilire regole più restrittive  ogni paese estero ha le sue regole che possono variare anche a livello regionale e sono sempre da esaminare caso per caso (www.viaggiaresicuri.it) Per le ragioni precedentemente elencate si raccomanda di effettuare solo le trasferte indispensabili e di evitare le trasferte di natura commerciale o comunque i contatti che possono avvenire a distanza; ciò vale anche per le trasferte in Italia.

15-10-2020 DPCM 13/10/2020 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE

È stato firmato il DPCM 13/10/2020, contenente le misure anticontagio valide fino al 13/11/2020. Vi riportiamo i passaggi più rilevanti per le attività produttive, con riserva di integrare le informazioni; nella trattazione delle restrizioni ai viaggi ci si riferisce sempre alle trasferte di lavoro.  Norme che restano in vigore (art. 2)  Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali.   Raccomandiamo alle aziende di non allentare per alcuna ragione le misure di sicurezza e di rispettare scrupolosamente (tra l’altro) gli obblighi di distanziamento sociale, mascherina ed eventuali altri DPI, disinfezione e lavaggio mani e sanificazione superfici.   Obbligo di mascherina (art. 1 comma 1)  Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi ad eccezione della propria abitazione, ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli ove sia possibile mantenere continuativamente la condizione di isolamento.   MOBILITA’ DELLE PERSONE  Le informazioni che Vi forniamo sono generiche: in caso di dubbi consultate sempre https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  C’è anche la possibilità di compilare un questionario che Vi può orientare nell’interpretazione della normativa  Spostamenti senza restrizioni (né tamponi né quarantene)  Sono solo quelli che avvengono da e per le seguenti nazioni, purchè non si abbia soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in paesi diversi da quelli elencati di seguito:  Repubblica di San Marino  Stato della Città del Vaticano   Austria   Bulgaria  Cipro  Croazia  Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia)  Estonia   Finlandia  Germania  Grecia  Irlanda  Lettonia  Lituania  Lussemburgo   Malta   Polonia  Portogallo (incluse Azzorre e Madeira)   Slovacchia   Slovenia   Svezia   Ungheria   Islanda   Liechtenstein   Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen)   Svizzera   Andorra   Principato di Monaco  ATTENZIONE: questo elenco vale solo con riferimento alle partenze dall’Italia ed ingressi in Italia; ogni nazione ha le sue regole pertanto chi si reca nelle nazioni elencate potrebbe essere soggetto a tamponi, test o quarantena all’ingresso nel paese  Tamponi obbligatori al rientro (art. 6 comma 6)  Le persone che nei quattordici giorni antecedenti al rientro in Italia hanno soggiornato o transitato nelle nazioni dell’Elenco C   Belgio   Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo)   Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo)   Repubblica Ceca   Spagna (inclusi territori nel continente africano)  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).  devono:    avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia    oppure    notificare l’ingresso in Italia alle autorità sanitarie    effettuare un tampone entro 48 ore dal rientro    Se tali persone nei 14 giorni precedenti avessero soggiornato o transitato in paesi diversi da quelli fin qui elencati sono comunque soggetti a quarantena all’ingresso in Italia.  In base a quanto riportato su   https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html non paiono esistere eccezioni all’obbligo di tampone, anche se dalla lettura del DPCM sembrerebbero applicabili.  Paesi diversi dai precedenti (art. 6 comma 1)  Per il rientro da tutti i paesi non elencati sopra vige l’obbligo di quarantena di 14 gg; in tal caso, una volta arrivati in porto/aeroporto sarà necessario rientrare nella propria abitazione con mezzi privati e dovrà essere informata l’Azienda sanitaria competente per territorio.  Paesi ad alto rischio di contagio (art. 4 comma 1)  E’ vietato entrare in Italia per chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato dai seguenti stati Elenco F:  A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana   A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro   A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia  E’ ammesso il rientro in Italia con quarantena, senza eccezioni, dei cittadini UE o Schengen e dei loro congiunti che siano residenti in Italia da una data anteriore a quelle sopraindicate.  Eccezioni  Le eccezioni non si applicano a chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato nei paesi ad alto rischio dell’elenco F  Le eccezioni riguardano le trasferte brevi ed i transiti ma, stante la complessità delle regole, vi preghiamo di sottoporci il caso concreto per verificarne l’ammissibilità.  Ingresso in paesi UE o esteri   Non esiste una regola fissa e raccomandiamo di consultare sempre viaggiaresicuri.it   Poniamo la Vostra attenzione sul fatto che:   I paesi considerati a rischio dalle altre nazioni non sono necessariamente gli stessi previsti per gli ingressi in Italia.   Le restrizioni possono anche riguardare i viaggiatori provenienti (o che abbiano soggiornato/transitato negli ultimi 14 gg) in alcune regioni italiane.   Dal momento che le persone hanno ricominciato a viaggiare è importante verificare anche dove sono state nei 14 gg precedenti all’ingresso nel paese straniero: infatti il paese di destinazione potrebbe non avere posto in essere restrizioni all’accesso di chi proviene dall’Italia, ma imporre quarantene o test in relazione ai soggiorni o transiti effettuati negli ultimi 14 gg anche in paesi che noi consideriamo “sicuri”   Necessario quindi tenere traccia degli spostamenti del lavoratore dipendente, sia all’estero che nelle varie ragioni italiane.   Smart working semplificato – DL 125/2020  A causa di un disallineamento della normativa sarà possibile continuare a porre in essere o prorogare lo smart working senza necessità di un accordo con il dipendente ed utilizzando la procedura semplificata solo fino al 31/12/2020, nonostante lo stato di emergenza sia prorogato a tutto il 31/01/2021. Raccomandiamo in ogni caso la stesura di un accordo che comprenda almeno i termini e modalità principali dello svolgimento della prestazione da remoto.   Trattamento economico lavoratore in quarantena mess. INPS 3653  L’INPS ha chiarito che il lavoratore che si trovi in quarantena in uno stato estero non è coperto dalla malattia, come invece avviene per la quarantena effettuata in Italia.

09-10-2020 PROROGA STATO EMERGENZA E NUOVE MISURE ANTICONTAGIO

Proroga stato di emergenza  Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/01/2021 (DL 125 del 7 ottobre 2020).   Fino a tale data sarà quindi possibile continuare a porre in essere o prorogare lo smart working senza necessità di un accordo con il dipendente ed utilizzando la procedura semplificata. Raccomandiamo in ogni caso la stesura di un accordo che comprenda almeno i termini e modalità principali dello svolgimento della prestazione da remoto.    Obbligo di mascherina  Lo stesso decreto obbliga su tutto il territorio nazionale all’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi ad eccezione della propria abitazione, ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli ove sia possibile mantenere continuativamente la condizione di isolamento.    Norme che restano in vigore  Il Dpcm del 7/9/2020 è interamente prorogato fino al 15/10/2020, valgono le norme in esso contenute come da nostre precedenti comunicazioni Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore.  Raccomandiamo alle aziende di non allentare per alcuna ragione le misure di sicurezza e di rispettare scrupolosamente (tra l’altro) gli obblighi di distanziamento sociale, mascherina ed eventuali altri DPI, disinfezione e lavaggio mani e sanificazione superfici.    Tamponi obbligatori al rientro  Con l’ordinanza del Ministero della salute del 8/10/2020 è stato modificato l’elenco di paesi che richiede l’effettuazione di tampone al rientro in Italia.  Le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, tutta la Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna  devono:      avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia   oppure   notificare l’ingresso in Italia alle autorità sanitarie   effettuare un tampone entro 48 ore dal rientro      Non esistono più prescrizioni per i rientri da Malta, Croazia o Grecia.  Ricordiamo che accertamenti medici e test possono essere prescritti solo tramite il medico competente.    Eccezioni se sussistono tutte le seguenti condizioni (eccezioni valide fino al 15/10/2020 perché contenute nel DPCM prorogato)  se non ci sono sintomi    se la trasferta è di lavoro (e ciò è comprovato ad esempio dalle notifiche agli Ispettorati del lavoro locali e dai modelli A1)  se tra l’uscita dall’Italia ed il rientro non sono passate più di 120 ore  se non si è soggiornato o transitato in paesi a rischio negli ultimi 14 gg (extraUE - Romania)  Si è esentati dal tampone.    Ingresso in paesi UE o esteri    Non esiste una regola fissa e raccomandiamo di consultare sempre viaggiaresicuri.it  Poniamo la Vostra attenzione sul fatto che:  I paesi considerati a rischio dalle altre nazioni non sono necessariamente gli stessi previsti per gli ingressi in Italia.  Le restrizioni possono anche riguardare i viaggiatori provenienti (o che abbiano soggiornato/transitato negli ultimi 14 gg) in alcune regioni italiane.  Dal momento che le persone hanno ricominciato a viaggiare è importante verificare anche dove sono state nei 14 gg precedenti all’ingresso nel paese straniero: infatti il paese di destinazione potrebbe non avere posto in essere restrizioni all’accesso di chi proviene dall’Italia, ma imporre quarantene o test in relazione ai soggiorni o transiti effettuati negli ultimi 14 gg anche in paesi che noi consideriamo “sicuri”  Necessario quindi tenere traccia degli spostamenti del lavoratore dipendente, sia all’estero che nelle varie ragioni italiane.      La situazione può cambiare di ora in ora: raccomandiamo di consultare costantemente  https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  http://www.viaggiaresicuri.it/find-country 

24-09-2020 TAMPONE PER RIENTRO DA FRANCIA

Avendo ricevuto diverse richieste di chiarimenti sui casi di esenzione dall’effettuazione dei tamponi per i lavoratori in rientro da trasferte in Francia (località interessate)/Grecia/Croazia/Malta/Spagna di durata fino a 120 ore, riepiloghiamo le informazioni con la relativa ricostruzione normativa:   Eccezioni se sussistono tutte le seguenti condizioni: • se non ci sono sintomi   • se la trasferta è di lavoro (e ciò è comprovato ad esempio dalle notifiche agli Ispettorati del lavoro locali e dai modelli A1) • se tra l’uscita dall’Italia ed il rientro non sono passate più di 120 ore • se non si è soggiornato o transitato in paesi a rischio negli ultimi 14 gg (extraUE - Romania - Bulgaria fino al 22/09/2020) Si è esentati dal tampone.   Ordinanza Ministero Salute 12/08/2020 (così modificata dall’ordinanza del 21/09/2020)   Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)   1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.   DPCM 07/09/2020 - ART. 1   3. L'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.   DPCM 7/8/2020 – art. 6 comma 7   7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano: (….) f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; (….) Segnaliamo comportamenti difformi a livello provinciale e regionale.

23-09-2020 NOVITA' TAMPONI FRANCIA

L’ordinanza del Ministero della salute del 21/09/2020 ha previsto che chi rientra dopo avere soggiornato o anche solo transitato in Francia, limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra, così come già previsto per Croazia, Spagna, Malta e Grecia deve:  avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia  oppure  notificare l’ingresso in Italia alle autorità sanitarie  effettuare un tampone entro 48 ore dal rientro  Eccezione:  se non ci sono sintomi   se la trasferta è di lavoro (e ciò è comprovato ad esempio dalle notifiche agli Ispettorati del lavoro locali e dai modelli A1)  se tra l’uscita dall’Italia ed il rientro non sono passate più di 120 ore  se non si è soggiornato o transitato in paesi a rischio negli ultimi 14 gg (extraUE - Romania - Bulgaria fino al 22/09/2020)  Si è esentati dal tampone.  Ricordiamo che l’effettuazione del tampone non coinvolge il datore di lavoro ma è un obbligo del cittadino; dal momento che si tratta di trasferte il datore di lavoro deve informare il lavoratore che l’esito del tampone deve essere trasmesso al medico competente. Ai sensi dell’art. 5 dello statuto dei lavoratori e come ribadito dal Garante Privacy il datore di lavoro non può disporre tamponi o test sierologici né tantomeno conoscerne l’esito: i controlli devono transitare tramite il medico competente.  In assenza di sintomi alcune regioni impongono la quarantena ed altre no in attesa dell’esito del tampone; è opportuno informarsi presso le autorità sanitarie locali. La quarantena, per i lavoratori dipendenti, è considerata malattia a tutti gli effetti e durante la stessa non è possibile operare nemmeno in smart working.  ALTRE VARIAZIONI:  La Bulgaria è stata tolta dall’elenco delle nazioni a rischio dal 22/09/2020; chi rientra non sarà più soggetto a quarantena; la Bulgaria viene a tutti gli effetti trattata come le altre nazioni UE e Schengen.  Rimane l’isolamento fiduciario per la Romania  La Serbia è stata tolta dall’elenco delle nazioni “vietate”; è ora possibile recarsi in Serbia ma al rientro sarà necessaria la quarantena come per tutte le nazioni extraUE   La situazione può cambiare di ora in ora: raccomandiamo di consultare costantemente https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html http://www.viaggiaresicuri.it/find-country

08-09-2020 DPCM 07/09/2020 E RESTRIZIONI MOBILITA'

Stamattina è stato pubblicato il DPCM del 07/09/2020 in vigore da oggi e fino al 07/10/2020.  Le norme vigenti sono state prorogate con pochissime variazioni, compreso l’obbligo di rispetto dei protocolli condivisi per le attività commerciali e produttive, la cantieristica, logistica e trasporti. In particolare le novità riguardano:  Rientri da Spagna, Grecia, Malta e Croazia: continua ad esserci l’obbligo di tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti il rientro in Italia oppure entro 48 ore dal rientro, ma ci sono delle eccezioni per le trasferte di lavoro di breve durata (entro le 120 ore) ed i transiti. Invitiamo chi avesse dei casi concreti a contattarci per effettuare le opportune verifiche.  E’ stato meglio specificato l’elenco B, che è quello dei paesi UE e Schengen dove c’è libertà di movimento, salvo tampone al rientro da Spagna, Grecia, Malta, Croazia  Austria, Belgio, Cipro, Croazia,Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia ( esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco.    Eccezioni alla quarantena: previste originariamente per il personale viaggiante e per particolari esigenze lavorative con protocolli approvati dall’autorità sanitaria,  vengono estese  "agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione dei Ministero della salute e con obbligo di presentare al  vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo." Questa eccezione non riguarda i lavoratori che rientrano in Italia dopo una trasferta, ma persone residenti all’estero che vengono in Italia per ragioni di lavoro indifferibili. E’ stata evidentemente inserita per eventi sportivi e manifestazioni internazionali ma potrebbe riguardare anche altre ragioni di lavoro indifferibili: è necessaria comunque l’autorizzazione del Ministero della Salute.  Tutte le altre disposizioni sono invariate, in particolare:  l’applicazione integrale dei protocolli condivisi per le attività produttive e commerciali, la cantieristica, i trasporti e la logistica, compreso il numero di posti occupabili sugli automezzi aziendali, gli obblighi di pulizia e sanificazione e l'obbligo di indossare la mascherina nei locali comuni la prova della temperatura con obbligo di segnalazione all’autorità sanitaria, da attuarsi nel rispetto della privacy, nelle regioni (es. Lombardia) dove questa è obbligatoria  la necessità di quarantena per il rientro da Bulgaria, Romania, nazioni extra UE ed extra Schengen. In tal caso il luogo in cui verrà effettuata la quarantena in Italia può essere raggiunto solo con mezzi privati. Esistono eccezioni per le trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore ed i transiti, da approfondire singolarmente.  Attenzione: qualsiasi accertamento sanitario (compresi tamponi, test, ecc.) diverso dalla prova della temperatura (ove obbligatoria per legge) deve essere disposto dal medico competente e non può essere disposto dal datore di lavoro, nemmeno se obbligatorio per Legge o per l'ingresso in uno stato estero.    Molti paesi stanno introducendo restrizioni in seguito all'incremento dei contagi in varie nazioni europee: Vi raccomandiamo quindi di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima di programmare qualsiasi spostamento anche nell'Unione Europea e di tenerlo consultato fino al giorno della partenza.   Vi ricordiamo inoltre che il Covid19 contratto in occasione di lavoro (quindi sempre in caso di trasferta) configura infortunio sul lavoro, con possibilità di azioni di responsabilità da parte dell’INAIL e raccomandiamo la stesura di appositi protocolli ed informative al personale destinato in trasferta oltreconfine. 

28-08-2020 NOVITA' MESE DI AGOSTO

Vi aggiorniamo sinteticamente sulle novità del mese di agosto 2020, che impattano particolarmente sui rapporti di lavoro.  Siamo ancora in attesa dei chiarimenti e delle circolari esplicative: non appena risolti i dubbi i clienti gestiti dallo studio riceveranno anche informative personalizzate in base alla loro situazione.  DL 104 DEL 14/8/20 (in vigore dal 15/8) - decreto agosto  CASSA INTEGRAZIONE (ordinaria, FIS, deroga, ecc.) - art. 1   periodi fruibili dal 13/07 al 31/12/2020  -9 settimane per tutti senza contributi aggiuntivi. Nelle 9 settimane sono inclusi i periodi già richiesti e collocati anche parzialmente nel periodo da 13/07 in poi. In pratica i periodi di cassa integrazione già chiusi al 12/7 non contano, mentre quelli in corso contano anche per la parte precedente ai fini dell’utilizzo delle 9 settimane.  -ulteriori 9 settimane con contributo aggiuntivo del 9% o del 18% in funzione del calo del fatturato del 1° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Se il calo raggiunge il 20% non si paga nulla.  ESONERO CONTRIBUTIVO - art. 3   solo per chi ha fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno: chi non fruisce delle nuove 18 settimane e non licenzia ha diritto ad un'esenzione contributiva per un periodo pari al doppio di quello svolto in cassa integrazione tra maggio e giugno, con un massimo di 4 mesi. Per esempio chi avesse fruito di due settimane di cassa integrazione per un dipendente in maggio avrà diritto ad un mese di esenzione contributiva.  ESONERO NUOVE ASSUNZIONI - art. 6   Le nuove assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni dei contratti a termine, effettuate fino al 31/12/2020 daranno luogo ad un esonero contributivo per 6 mesi nella misura massima di € 8.060 su base annua.   CONTRATTI A TERMINE - art. 8   Fino al 31/12 è possibile rinnovare o prorogare senza causale una sola volta i contratti a termine, per una durata massima di 12 mesi, nel limite dei 24 mesi complessivi.  ABROGATA PROROGA AUTOMATICA CONTRATTI A TERMINE ED APPRENDISTATO IN CORSO  Non ci sono ancora chiarimenti sulle modalità operative per cessare i rapporti prorogati automaticamente.  DIVIETO LICENZIAMENTI - art 14   Chi non ha integralmente fruito delle 18 settimane di Cassa integrazione o, in alternativa, non ha terminato la fruizione dell’esonero contributivo, non può licenziare per GMO né attivare procedure, salvo accordo sindacale o cessazione completa dell'attività.  FRINGE BENEFIT NON TASSATO - art. 112   passa da € 258 a € 516 per il 2020. Trattasi dell’importo che può essere erogato, tra l’altro, in buoni spesa non rappresentativi di denaro senza che venga assoggettato ad imposte e contributi. L’importo può essere erogato ad personam; invitiamo le aziende che hanno in corso un piano welfare o simile a contattare il gestore della piattaforma per verificare come l’importo verrà gestito.  Origine preferenziale - modelli Eur1/ATR previdimati – Circolare Dogane 21/2020  E’ stato rinviato al 31/10/2020 il termine entro il quale sarà ancora possibile fruire dell’agevolazione della previdimazione dei certificati d’origine preferenziale e del modello ATR. Ricordiamo che dopo tale data il rilascio dei certificati sarà soggetto ad istruttoria delle Dogane, che implica costi, tempi e verifiche aggiuntive, salvo che l’esportatore abbia la qualifica di “esportatore autorizzato”, che si ottiene con la presentazione di un’apposita domanda e superamento di audit doganale. 

18-08-2020 RIENTRI LAVORATORI DIPENDENTI DALL'ESTERO

Stiamo ricevendo molte richieste relative al rientro al lavoro dei dipendenti che sono stati in vacanza in Croazia, Spagna, Malta e Grecia (elenco che potrebbe allungarsi nei prossimi giorni).   I datori di lavoro sono preoccupati in quanto vorrebbero evitare che i lavoratori rientrassero in azienda prima di avere avuto l’esito negativo del tampone e ci chiedono come comportarsi. Vogliamo quindi riepilogare in questa news tutte le domande ed i dubbi che ci sono stati presentati in questi giorni.  Cosa dicono le norme:   Non c’è alcun obbligo per chi è rientrato in Italia da queste quattro nazioni prima del 13 agosto  In linea generale la quarantena è considerata malattia e trattata come tale (art. 26 DL 28/2020)  L’ordinanza del Ministero della salute prevede l’isolamento fiduciario in attesa del test, ma le varie Regioni hanno interpretato in modo difforme questo obbligo. In particolare Lombardia ed Emilia Romagna non prevedono obbligo di isolamento fiduciario, mentre il Veneto prevede che gli interessati rimangano al proprio domicilio ed il Piemonte prevede l’isolamento fiduciario.  Le ordinanze non coinvolgono in alcun modo i datori di lavoro.   E’ fatto assoluto divieto ai datori di lavoro di effettuare accertamenti sullo stato di salute dei lavoratori. Il divieto è previsto dall’art. 5 dello Statuto dei lavoratori ed è stato ribadito in modo molto deciso dal garante della privacy https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635  E’ parimenti vietato chiedere ai lavoratori autocertificazioni. Le uniche due notizie autocertificabili sono il fatto di non essere stato a contatto negli ultimi 14 gg con persone risultate positive e di non essere stato negli ultimi 14 gg in zone a rischio (che allo stato attuale comprendono anche l’Italia, visto lo stato di pandemia…) https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro    In pratica:  Il datore di lavoro non ha titolo né di sapere dove sono andati in vacanza i dipendenti né di accertare il fatto che abbiano effettuato un tampone con esito negativo e nemmeno può rifiutare la prestazione lavorativa che il dipendente vuole svolgere.  Anche se l’azienda venisse a conoscenza dei luoghi di vacanza dei lavoratori, non potrebbe comunque effettuare delle discriminazioni in funzione della località.   L’unico modo per effettuare eventuali accertamenti sullo stato di salute dei dipendenti è tramite il medico competente: in ogni caso l’azienda non ha la possibilità di sapere se il lavoratore abbia fatto il tampone ed il relativo risultato, ma avrà solo un certificato di idoneità da parte del medico competente.  Ciò che l’azienda potrebbe fare è promuovere, in collaborazione con il medico competente, un programma gratuito di screening in favore dei dipendenti, anche in cooperazione con le autorità sanitarie, ma il tutto su base volontaria e senza che il datore di lavoro possa conoscerne i risultati.  Il lavoratore, se non è in possesso di certificato di malattia, può operare in regime di smart working, ma in assenza di accordo in tal senso non è possibile imporlo. Il dipendente in malattia per isolamento fiduciario non può in ogni caso lavorare in smart working.   E se i dipendenti sono stati in trasferta in queste nazioni?   In tal caso il datore di lavoro è a conoscenza del viaggio, che è stato effettuato per ragioni di lavoro. In questo caso riteniamo che il datore di lavoro sia tenuto ad accertare, tramite il medico competente, l’idoneità del lavoratore al rientro in azienda.  Solo nella Regione Veneto esiste un’apposita ordinanza per le trasferte di lavoro, che impone precisi obblighi ai datori di lavoro https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256    Vacanze e trasferte in località extra Schengen/extraUE, Romania, Bulgaria  Chi rientra (o chi è stato negli ultimi 14 gg in uno di questi stati) è soggetto obbligatoriamente ad isolamento fiduciario per 14 gg, che viene trattato a tutti gli effetti come malattia.    E se il dipendente invia il certificato di tampone positivo?  In qualsiasi caso, se il dipendente di sua spontanea volontà e senza essere sollecitato trasmette certificato di tampone negativo l’azienda ne prende atto.    Riportiamo sotto alcuni link utili per tutte le informazioni del caso relative alla Lombardia e ricordiamo il ruolo centrale del medico competente, che deve fattivamente cooperare con il datore di lavoro per individuare le misure più adatte alla prevenzione dei contagi in azienda.  Tenete in ogni caso presente che la situazione è in continua evoluzione: Vi invitiamo a consultare spesso i siti delle autorità per eventuali aggiornamenti.      L’ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020 prevede, tra l’altro:  b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento   dell'arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.   http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5018  Le Regioni hanno interpretato in modo difforme l’obbligo di quarantena:   LOMBARDIA  https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ordinanza-ingresso-italia  L’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agosto, dispone che le persone residenti o domiciliate (anche temporaneamente) in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto e fino al 10 settembre, in attesa di effettuare il test, non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie  Alcune ATS, tra le quali Milano, raccomandano l’isolamento domiciliare ove possibile: alcuni link utili  http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17762  https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-IN-ITALIA-CHE-FARE  https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2153-coronavirus-se-rientri-dall-estero.html  https://www.ats-insubria.it/news/6106-nuove-disposizioni-per-rientro-da-malta-spagna-croazia-e-grecia  https://www.ats-brescia.it/contenuto-web/-/asset_publisher/Gj9ZAWqZPys2/content/coronavirus-attenzione-a-chi-entra-in-italia 

13-08-2020 NUOVE RESTRIZIONI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Con l'ordinanza del 12/08/2020 il Ministero della Sanità ha previsto le seguenti nuove restrizioni:   -la Colombia è stata aggiunta alla lista delle nazioni dalle quali è vietato l'ingresso (F)   -chi entra in Italia e negli ultimi quattordici giorni ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna deve essere sottoposto a tampone, con le seguenti modalità: presentando all'imbarco o ai controlli di frontiera l'esito del tampone negativo effettuato entro le 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia effettuando il tampone in aeroporto, porto o luogo di confine, oppure entro le 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'ATS di competenza; in tal caso l'interessato è sottoposto a quarantena fino all'esito del tampone. Tutto ciò vale anche per le trasferte di lavoro: dal momento che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sulla salute dei lavoratori, al rientro da eventuali trasferte presso le nazioni indicate il datore di lavoro non potrà ammettere in azienda il dipendente, se non prima di avere avuto l'idoneità dal medico del lavoro o, in alternativa, qualora il lavoratore consegni di sua spontanea volontà l'esito del tampone negativo.   Resta in vigore l'esonero dal periodo di quarantena per soggiorni di durata non superiore alle 120 ore, ad eccezione di chi ha soggiornato o transitato, negli ultimi 14 gg, da Romania, Bulgaria e dalle nazioni elencate nella lettera F, alle quali è stata aggiunta la Colombia. La normativa è piuttosto articolata, quindi Vi invitiamo a contattarci per esaminare il caso concreto.   Riepiloghiamo le restrizioni in essere, con gli ultimi aggiornamenti, da www.viaggiaresicuri.it:   A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.B - PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;in alternativab) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.C- Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente (Armenia ecc…).Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente (Armenia ecc…).  Sono previste alcune, limitate eccezioni. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano: a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

11-08-2020 DPCM 7 AGOSTO 2020 E RESTRIZIONI MOBILITA'

Il DPCM 7 agosto 2020 ha prorogato fino al 7 settembre 2020 le misure previste per le attività produttive e commerciali. Fino a tale data si applicheranno quindi integralmente i protocolli condivisi in essere, applicabili alle attività produttive e commerciali, alla cantieristica, ai trasporti ed alla logistica, Restano quindi in vigore tutti gli obblighi e le procedure fin qui applicati.   Ai fini della mobilità internazionale le nazioni sono state suddivise in 7 gruppi:   Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano Elenco B Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco Elenco C Bulgaria, Romania Elenco D Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco Elenco F A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia   Salvo eccezioni, è vietato l'ingresso in Italia a chi abbia soggiornato negli ultimi 14 gg nei paesi di cui all'allegato F. Chiunque rientri, con mezzo pubblico o privato, dalle nazioni di cui alle lettere C-D-E-F o vi abbia soggiornato/transitato nei 14 gg precedenti è soggetto a quarantena di 14 gg.   Esistono eccezioni per i viaggi di lavoro di durata fino a 120 ore e per i transiti: Vi preghiamo di contattarci in caso di necessità per la verifica del caso concreto.   Le informazioni dettagliate sono consultabili su  https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ma ad oggi il sito non è ancora aggiornato con il DPCM del 7 agosto; Vi invitiamo a tenerlo controllato in caso di trasferte in corso.   Molti paesi stanno introducendo restrizioni in seguito all'incremento dei contagi in varie nazioni europee: Vi raccomandiamo quindi di consultare il sito viaggiaresicuri.it prima di programmare qualsiasi spostamento anche nell'Unione Europea e di tenerlo consultato fino al giorno della partenza.  

03-08-2020 PROROGA STATO EMERGENZA E PROTOCOLLI

Ultime news in materia Covid-19:   PROROGA STATO DI EMERGENZA  Il DL 83/2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020.    VALIDITA’ DPCM 14/07/2020 E PROTOCOLLI CONDIVISI ANTICONTAGIO  Lo stesso decreto ha prorogato fino al 10 agosto la validità del DPCM 14/07/2020. Ciò significa che fino a tale data restano in vigore tutti gli obblighi, compresa l’osservanza dei protocolli condivisi per le attività commerciali e produttive, per la cantieristica, per i trasporti e la logistica.  Regione Lombardia: con l’ordinanza n. 590 del 31/07/2020 ha prorogato tutti gli obblighi in corso fino al 10/09/2020, tra i quali:  obbligo di indossare la mascherina in ambienti chiusi  obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti e tempestivo avviso all’ATS in caso di sintomi  obbligo di misurazione della temperatura per gli esercizi con somministrazione al tavolo    LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE  Ad oggi in Italia non sono state aggiunte nuove restrizioni per chi negli ultimi 14 gg ha soggiornato o transitato nei paesi ritenuti a rischio. La situazione è la seguente:  divieto ingresso  Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana  ingresso con quarantena  Bulgaria, Romania e paesi extra UE ed extra Schengen, fatte salve specifiche eccezioni per brevi soggiorni o transiti    La situazione è però in continua evoluzione, stante la risalita della curva dei contagi in varie nazioni europee. Numerose restrizioni sono state poste con riferimento, ad esempio, ad alcune regioni della Spagna. Raccomandiamo quindi di non dare per scontata la libera circolazione nell’area UE e Schengen e di documentarsi sia in fase di programmazione che immediatamente prima della partenza.     SANIFICAZIONE CON OZONO  La sanificazione con ozono non è tra quelle previste dalla circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute per gli ambienti non sanitari, che prevede ipoclorito di sodio 0,1% ed alcool etilico 70%.  Vista la diffusione di questo metodo di sanificazione, INAIL ed ISS hanno pubblicato uno studio sugli effetti dell’ozono  https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbli-focus-on-ulizzo-ozono-pandemia-2020_6443149992319.pdf  In particolare l’ozono è una sostanza pericolosa, ed in quanto tale deve essere oggetto di specifica valutazione dei rischi ed i lavoratori devono ricevere formazione ed informazione. Raccomandiamo a chi avesse adottato questa procedura di adeguarsi al quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, che tra l’altro raccomanda la valutazione di ricorrere a sostanze/processi non pericolosi o meno pericolosi.    Riportiamo un estratto  Sulla base delle informazioni relative alla proprietà intrinseche dell’ozono, il suo utilizzo in ambienti di lavoro richiede l’adozione di precauzioni specifiche. In particolare è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli operatori preposti ai trattamenti di sanificazione sia dei lavoratori che devono svolgere il loro lavoro negli ambienti trattati. Infatti, trattandosi di una sostanza pericolosa utilizzata in un luogo di lavoro, è necessario applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008, Titolo IX - Sostanze pericolose, Capo I - Protezione da agenti chimici, effettuando la valutazione dei rischi e adottando misure generali e specifiche di protezione e di prevenzione, prevedendo disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, ed effettuando una corretta informazione e formazione dei lavoratori. In particolare, ai fini della riduzione del rischio chimico si raccomanda sempre di valutare la possibilità di ricorrere a sostanze e/o processi non pericolosi o meno pericolosi (principio di sostituzione) (DL.vo 81/2008, Art. 15, co.1, lett. f).     VALIDITA’ DURC  I DURC on line con scadenza compresa tra il 31/01 ed il 31/07/2020 sono prorogati al 31/10/2020 

24-07-2020 SMART WORKING IN SCADENZA AL 31 LUGLIO 2020 - AGGIORNAMENTO

Il ministero del Lavoro ha pubblicato una nuova faq, che definisce le modalità di dichiarazione dello smart working dal 1° agosto.   Resterà una procedura semplificata, con l'allegazione dell'elenco in formato excel, ma dovrà essere compilato un form con il quale il datore di lavoro dichiara di essere in possesso degli accordi con i lavoratori dipendenti che esibirà in caso di verifica.   SMART WORKING: COMUNICAZIONE Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza. Vi terremo aggiornati, buona giornata.

22-07-2020 SMART WORKING IN SCADENZA AL 31 LUGLIO 2020

Qualora non venisse prorogato lo stato di emergenza, il 31 luglio cesserebbe di avere efficacia la procedura semplificata per la comunicazione dei lavoratori in smart working.   Si ritornerebbe quindi alla procedura ordinaria, che prevede il deposito dei singoli contratti presso il Ministero del lavoro. Raccomandiamo a chi non avesse le credenziali di attivarsi immediatamente per richiederle https://www.cliclavoro.gov.it/areariservata/Pagine/La-mia-home.aspx, in modo da essere preparati ad accedere al portale; nel contempo chi non l'avesse ancora fatto deve iniziare a ragionare sugli accordi con il personale.   Al momento restiamo in attesa di istruzioni: nel caso non venga prorogato lo stato di emergenza si auspica la previsione di un periodo transitorio per gestire questo adempimento, anche in considerazione del mese di agosto, ma questa non è una certezza.   Cogliamo l'occasione per sottolineare due aspetti molto importanti:   1) se anche nella Vostra impresa la modalità smart working diventerà la modalità normale di lavoro per parte dei dipendenti, è necessario iniziare a valutarne gli aspetti organizzativi a 360° ed individuare le previsioni contrattuali più idonee per ogni lavoratore interessato. LIA offre consulenza ed assistenza in merito a questi aspetti.   2) raccomandiamo a tutte le imprese di attivarsi richiedendo le credenziali di tutti gli enti (Ministero Lavoro, INAIL, INPS, ecc.) oppure lo SPID (chiama lo 035322377 per informazioni), in quanto nel prossimo futuro l'accesso ai siti istituzionali sarà necessario per svolgere qualunque adempimento che, se delegato, comporta dispendio di tempo e denaro.

16-07-2020 PROROGA MISURE RESTRITTIVE AL 31/07/2020

Le misure anticontagio vigenti fino al 14/07/2020 sono state prorogate al 31/07/2020. DPCM 14/07/2020 Proroga integralmente al 31/07/2020 il DPCM 11/06/2020, compresi gli allegati protocolli condivisi per le attività produttive, i cantieri edili, i trasporti e logistica. INGRESSI IN ITALIA SPOSTAMENTI CONSENTITI Sono  consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia) INGRESSI CON QUARANTENA 14 GG Chiunque faccia ingresso in Italia con qualunque mezzo da una nazione diversa da tutte quelle precedentemente citate, oppure vi abbia soggiornato nei 14 gg precedenti, è sottoposto ad isolamento fiduciario per 14 gg, salvo eccezioni contemplate nella norma (brevi soggiorni e transiti da valutare singolarmente). DIVIETI ASSOLUTI E’ vietato l’ingresso a chi proviene, o ha transitato nei 14 giorni antecedenti da a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord; i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Peru'; n) Repubblica Dominicana. REGIONE LOMBARDIA L’ordinanza 580 del 14/07/2020 proroga fino al 31/07/2020 l’obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti e di comunicare i casi sospetti all’ATS di riferimento. L’obbligo di indossare la mascherina resta in vigore nei locali chiusi e per tutti i lavoratori che operano nello stesso ambiente, come previsto anche dal protocollo condiviso allegato al DPCM del 11/06/2020.

15-06-2020 RESPONSABILITA' DATORE DI LAVORO - TRASFERTE ESTERO

Anche se la parte più critica dell’emergenza sembra rientrata, restrizioni e protocolli restano in vigore e le imprese devono osservarli attentamente per evitare rischi.   NORMATIVA RECENTE DPCM 11/06/2020 – fino al 14/07/2020 restano validi i protocolli anticontagio in vigore, tra i quali ricordiamo, per le imprese di produzione, commerciali ed i cantieri, quelli del 24/04/2020. Tali protocolli sono stati allegati al DPCM 11/06/2020 e quindi hanno valore di legge. La Regione Lombardia, con ordinanza 566 del 12/06/2020 ha prorogato fino al 30/06/2020 l’obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti, con le modalità già in vigore: la misurazione della temperatura deve essere effettuata prima dell’ingresso nei locali aziendali ed anche durante il lavoro, qualora dovessero insorgere sintomi; in caso di temperatura superiore a 37,5° è necessario isolare il lavoratore, dotarlo di mascherina ed avvisare immediatamente l’ATS di competenza. Raccomandiamo l’osservanza dell’obbligo di riservatezza ed il rispetto del GDPR. Potete a proposito consultare le faq del Garante https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro   RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO Ricordiamo che il contagio da Covid in occasione di lavoro configura infortunio sul lavoro e può comportare responsabilità civili e penali in capo al datore di lavoro. Non pensiamo solo a chi opera a contatto con il pubblico o lavora nell’ambiente sanitario: se è vero che in linea generale può essere difficile ricondurre all’occasione di lavoro il contagio, può non esserlo qualora i dipendenti contraggano la malattia in trasferta, soprattutto ora che le restrizioni si stanno allentando. L’art. 2087 del codice civile prevede che L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Come potete vedere gli obblighi sono molto estesi: il DL Rilancio ha confermato quanto aveva già anticipato l’INAIL con un documento di prassi, cioè che il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall’art. 2087 del codice civile, applicando i protocolli del 24/04/2020 e le linee guida di settore. E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. I dipendenti devono essere informati in modo chiaro ed esauriente sia con informative ad hoc che con cartellonistica in azienda. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.   Le trasferte in chiave Covid-19 Alcuni spunti: protocollo dell’azienda ospitante, delle strutture ricettive e luoghi di soggiorno e verifica che siano sufficienti regole vigenti in materia di trasporto pubblico e privato nei paesi di destinazione e transito (es. policy delle compagnie aeree) protocolli aeroporti/stazioni di transito e destinazione norme anticontagio delle nazioni di destinazione e di transito gestione dell’emergenza (sintomi Covid mentre il lavoratore è all’estero oppure al rientro): valutare se le assicurazioni RC, sanitarie, ecc. coprono il rischio da contagio e le eventuali spese istruzioni e formazione al lavoratore sul comportamento da tenere rispetto GDPR nella circolazione di informazioni sul lavoratore coinvolgimento medico del lavoro che se del caso individuerà particolari fattori di rischio Naturalmente se parliamo di trasferte oltreconfine a ciò si aggiungono il rispetto delle norme ordinarie sulla sicurezza sul lavoro e di tutti gli adempimenti obbligatori.   TRASFERTE ALL’ESTERO Le regole che precisiamo sotto sono relative solo agli ingressi in Italia: prima di partire sarà necessario verificare le regole di ingresso nei paesi di destinazione e di transito, che in molti casi prevedono restrizioni e quarantena per chiunque entri o per chi proviene dall’Italia o da altre zone ritenute a rischio.  Ricordiamo inoltre che i controlli saranno assidui ed è indispensabile porre in essere tutti gli adempimenti per il distacco, anche a fronte di trasferte di un solo giorno.   Situazione ingressi in Italia dal 15 giugno 2020 Sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria); Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario   Restrizioni in vigore fino al 14 luglio Fino al 30 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, salvo comprovate esigenze lavorative Fino al 14 luglio 2020 chiunque faccia ingresso in Italia, con mezzi pubblici e privati, salvo che provenga da uno degli stati sopraelencati, sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni. Esistono eccezioni per i transiti e per le trasferte di durata non superiore a 120 ore; le eccezioni sono molto specifiche e quindi preghiamo chi fosse in questa situazione di contattarci per una consulenza ad hoc.   Raccomandiamo infine di iscrivere la trasferta all'estero sul sito www.viaggiaresicuri.it 

01-06-2020 COSA CAMBIA DAL 3 GIUGNO - TRASFERTE - FORMAZIONE

Dal 3 giugno gli spostamenti saranno liberi in tutta Italia, anche tra diverse Regioni.   Tutte le norme, i protocolli e le misure anticontagio per le attività produttive e commerciali restano in vigore e sono invariati Le leggi ed i protocolli vigenti prevedono ancora che in questa fase, ove possibile, venga favorita la modalità di lavoro a distanza (smart working): è possibile istituire delle forme di smart working parziale, per limitare gli accessi alle strutture lavorative e diminuire il numero delle persone presenti contemporaneamente in azienda. I Protocolli nazionali e territoriali prevedono sempre, a maggior tutela dei lavoratori, limitazioni delle trasferte di lavoro in genere: si raccomanda di effettuarle solo in caso di necessità e di svolgere gli incontri di lavoro tramite sistemi di videoconferenza. La Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza 555 del 29/05/2020, con la quale, tra l’altro, ha mantenuto invariati gli obblighi di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti fino al 14/06/2020. Ricordiamo che in Lombardia la misurazione della temperatura deve essere effettuata prima dell’ingresso nei locali aziendali ed anche durante il lavoro, qualora dovessero insorgere sintomi; in caso di temperatura superiore a 37,5° è necessario isolare il lavoratore, dotarlo di mascherina ed avvisare immediatamente l’ATS di competenza. Queste operazioni, così come qualsiasi trattamento di dati relativi alla salute dei lavoratori, devono essere svolte nel rispetto della riservatezza del lavoratore e di quanto previsto dal GDPR, in particolare la temperatura può essere registrata solo qualora superi i 37,5°. https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro   Trasferte all’estero Numerosi clienti ci stanno chiedendo informazioni relativamente alle trasferte all’estero: le regole che precisiamo sotto sono relative solo agli ingressi in Italia: prima di partire sarà necessario verificare le regole di ingresso nei paesi di destinazione e di transito, che in molti casi prevedono restrizioni e quarantena per chiunque entri o per chi proviene dall’Italia o da altre zone ritenute a rischio. Ricordiamo inoltre che i controlli saranno assidui ed è indispensabile porre in essere tutti gli adempimenti per il distacco, anche a fronte di trasferte di un solo giorno. ATTENZIONE: quando si parla di transfrontalieri, o cross border workers, che generalmente possono muoversi senza obblighi di quarantena, si intende coloro che lavorano in una nazione ed abitano in un’altra, facendo ritorno a casa ogni sera. Non sono i lavoratori in trasferta, per i quali la situazione è in continua evoluzione ed ancora esistono restrizioni.   Situazione ingressi in Italia dal 3 giugno 2020 dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria); Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario   Rimodulazione orari di lavoro e formazione Il DL Rilancio 34/2020, che deve essere convertito in Legge, ha previsto la possibilità di istituire piani di rimodulazione degli orari di lavoro, prevedendo dei monte ore da destinare alla formazione dei lavoratori. Le ore di formazione sarebbero interamente a carico dello stato: si attende un apposito decreto per la definizione delle modalità   Ricordiamo ai datori di lavoro del settore metalmeccanico che dovranno garantire la formazione continua dei lavoratori per complessive 24 ore nel triennio 2020/2022; a tale proposito è possibile aderire anche alle offerte formative di LIA BERGAMOed a quelle realizzate in collaborazione con TRADECUBE, per le quali verranno rilasciati attestati che documenteranno l’assolvimento dell’obbligo.

20-05-2020 DECRETO RILANCIO E TRASFERTE ALL'ESTERO

Ieri sera è stato pubblicato il DL "Rilancio" n. 34. Ecco le novità   DECRETO RILANCIO n. 34/2020 – estrema sintesi I dati potrebbero essere imprecisi ed inaccurati, in quanto il DL è stato pubblicato solo ieri sera. In grassetto le norme riguardanti i rapporti di lavoro.   Articolo Sintesi 24 Non è dovuto il saldo IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 (ma restano dovuti gli acconti 2019). Non è dovuto il primo acconto IRAP 2020 25 Contributi a fondo perduto per imprese max 5.000k di fatturato in relazione alla diminuzione dei ricavi di almeno 2/3 nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 28 Credito imposta canoni locazione per imprese max 5.000k con diminuzione dei ricavi di almeno il 50% per marzo-aprile-maggio 50 Per fruire del superammortamento investimenti effettuabili entro il 31/12/20 se acconto 20% ed ordine accettato dal venditore entro 31/12/19 68 Cassa integrazione ordinaria (industria) e FIS (altri settori, tra i quali terziario da 6 a 50 dipendenti): -9 settimane da 23/02 al 31/08/2020 -all’esaurimento delle stesse altre 5 settimane entro il 31/08/2020 -ulteriori 4 settimane in settembre/ottobre 2020 Esperimento della procedura sindacale di nuovo necessario (formulazione poco chiara) Domanda da presentare entro il mese successivo all’inizio dell’integrazione, pena la perdita del trattamento Domanda per il periodo dal 23/02 al 30/04/20 da presentare entro il 31/05/20 Ai dipendenti in FIS spetta l’assegno nucleo familiare 70-71 Cassa Integrazione Deroga -9 settimane da 23/02 al 31/08/2020 -all’esaurimento delle stesse altre 5 settimane entro il 31/08/2020 -ulteriori 4 settimane in settembre/ottobre 2020 Dopo le prime 9 settimane il trattamento si richiede all’INPS e non più alle regioni 72 Congedi pagati ai dipendenti Dal 5 marzo al 31 luglio congedo di 30 gg anche frazionati (si sostituisce ai 15 gg, non sono 30 + 15 ma 30 in tutto) Figli non superiori a 12 anni o disabili L. 104 Trattamento economico 50% carico INPS Aspettativa non retribuita dipendenti Fino alla riapertura delle scuole Figli minori 16 anni Diritto conservazione posto divieto licenziamento a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore Bonus baby sitter in alternativa ai precedenti per i medesimi beneficiari € 1.200 anche per servizi educativi/ricreativi; in tal caso incompatibile con bonus asili nido. 73 Permessi aggiuntivi L. 104 – vengono concesse ulteriori 12 giornate da fruire in maggio/giugno, stesse regole e modalità 80 Divieto di licenziamento per GMO (motivi economici, crisi, ecc.) fino al 16/08/2020 81 DURC in scadenza tra 31/01 e 15/04/20 prorogati al 15/06/20 83 Le aziende senza obbligo di sorveglianza sanitaria devono incaricare un medico competente (anche richiesto all’INAIL) per la tutela dei lavoratori in situazione di fragilità 84 Varie indennità 600 € autonomi spettanti anche per il mese di aprile. Indennità per professionisti iscritti a gestione separata con riduzioni di incassi 85 Indennità 500 € al mese per aprile/maggio per lavoratori domestici non conviventi con orario di lavoro >10 ore/settimana. Non spetta a pensionati e titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico 90 Diritto a svolgere la prestazione in lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza Genitori con figli minori di 14 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore resta invariato il diritto allo svolgimento del lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza per dipendenti disabili o immunodepressi/con familiari disabili o immunodepressi 93 I contratti a termine in essere alla data del 23/02/2020 possono essere prorogati e rinnovati senza causale fino al 31/08/2020 (comunque rispettando il limite max di 24 mesi) 95 L’INAIL promuoverà misure di sostegno per l’acquisto di impianti/attrezzature/DPI anticontagio. Il Bando ISI 2019 è revocato 119 Detrazione 110% per interventi importanti di riqualificazione energetica dal 01/07/20 al 31/12/21 – no imprese 120 Credito imposta per adattamento alle misure anticovid dei luoghi aperti al pubblico 121/122 Cedibilità agli istituti di credito di varie tipologie di credito d’imposta 125 Credito d’imposta 60% tutte le imprese per spese anticovid nel 2020 (necessita provvedimento attuativo) sanificazione DPI Detergenti e disinfettanti Dispositivi di sicurezza, compresi termoscanner Barriere e pannelli protettivi 128 Bonus Renzi 80 € spetta anche ai dipendenti senza capienza, con recupero retroattivo 137 Rivalutazione partecipazioni e terreni persone fisiche – 11% valore al 01/07/2020 – perizia e pagamento entro 30/09/20 147 La compensazione orizzontale di crediti nel modello F24 per il 2020 passa da € 700.000 ad € 1.000.000 186 Credito d’imposta 50% pubblicità effettuata su giornali e periodici anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche. Prenotazione entro 30/09/20   TRASFERTE ALL’ESTERO Il DPCM 17/05/2020 ha parzialmente liberalizzato dal 18/05 lo spostamento per ragioni di lavoro nell’Unione Europea e nell’area Schengen, eliminando l’obbligo di quarantena dopo il rientro in Italia in alcuni casi ben specificati. La normativa ha varie complessità e non è certamente coordinata con quelle delle altre nazioni della UE; dal 3 giugno vengono meno ulteriori restrizioni ed auspichiamo un quadro più chiaro a livello internazionale. Nel frattempo, il nostro partner TRADECUBE sta pubblicando una serie di articoli per aiutare le imprese a prepararsi alla ripresa delle trasferte, che Vi invitiamo a leggere attentamente: https://www.tradecube.it/le-trasferte-di-lavoro-e-lescalation-del-coronavirus-covid-19/ https://www.tradecube.it/trasferte-di-lavoro-allestero-fase-2-e-cambiamenti-dal-30-luglio/ https://www.tradecube.it/trasferte-allestero-post-covid-19-costi-di-viaggio-e-sicurezza/ https://www.tradecube.it/costo-del-lavoro-e-tutele-per-dipendenti-in-trasferta-allestero/

14-05-2020 ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA - PROVA TEMPERATURA

L’ordinanza 546 della regione Lombardia del 13/05/2020 obbliga alla misurazione della temperatura corporea a tutti i dipendenti dal 18 maggio 2020 Art. 1) a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.   ATTENZIONE ALLA PRIVACY: la prova della temperatura deve essere effettuata nel rispetto della privacy e della riservatezza del lavoratore ponendo in essere tutto quanto necessario, cioè: consegnare apposita informativa privacy (che può essere affissa) incaricare formalmente gli addetti impartendo dettagliate istruzioni dotare di DPI gli addetti non registrare la temperatura a meno che sia superiore ai 37,5° informare il dipendente al quale fosse riscontrata una temperatura superiore sul comportamento da tenere aggiornare il registro dei trattamenti (trattasi di una semplice annotazione contenente, tra l’altro, le finalità del trattamento, le categorie di interessati, di dati personali e di destinatari ai quali saranno comunicati, nonché i termini ultimi previsti per la cancellazione) le sanzioni previste dal GDPR possono arrivare al 4% del fatturato iL GDPR consente a chiunque di ottenere il risarcimento del danno subito, ogni qual volta vi sia stata una violazione delle disposizioni del GDPR da parte del titolare o del responsabile del trattamento.   ATTENZIONE AI SEGUENTI ASPETTI: la prova della temperatura deve essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato la prova deve essere effettuata con termoscanner o comunque strumento che non venga a contatto con il lavoratore è opportuno prevedere doppie misurazioni della temperatura a campione per evitare errori di rilevazione dovuti all’imprecisione dello strumento il lavoratore con temperatura superiore a 37,5° deve essere dotato di mascherina se sprovvisto è opportuno che il lavoratore al quale viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5° venga sottoposto ad una seconda prova della temperatura; se risulterà avere la febbre deve essere isolato e messo nelle condizioni di lasciare l’azienda in modo riservato l’ordinanza prevede espressamente che il datore di lavoro informi tempestivamente l’ATS competente attraverso il medico competente o l’ufficio del personale la temperatura dovrà essere provata anche a chi manifesti sintomi in azienda, che deve essere isolato in modo riservato; in questo caso deve essere contattata l'ATS per ricevere istruzioni non è obbligatoria la rilevazione della temperatura a visitatori e clienti, ma è quantomai opportuna. La Legge prevede che il datore di lavoro deve fare il possibile per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed è un controsenso provare la temperatura ai dipendenti e poi permettere che entrino nei locali aziendali persone non controllate   Seguirà ulteriore informativa con ulteriori indicazioni ed una bozza di procedura che potrete utilizzare in azienda.

14-05-2020 COVID-19 - FISCO E DOGANA

Il decreto “rilancio” è stato approvato in via definitiva. Per ora non fate affidamento sulle informazioni che trovate sulla stampa, in quanto sono ancora approssimative ed inaccurate. Vi daremo informazioni certe e personalizzate non appena il decreto sarà stato pubblicato ed analizzato attentamente.   Alcune precisazioni che riguardano l’ambito fiscale, IVA e doganale   SPESE DI SANIFICAZIONE Nell’attesa che vengano definite le modalità per fruire del credito d’imposta del 50% (o nella misura che verrà definita dal prossimo decreto), Vi informiamo che la sanificazione deve essere fatturata esponendo l’IVA al 22% e non in reverse charge come le normali operazioni di pulizia. Invitiamo le imprese a verificare attentamente le fatture in quanto, se emesse erroneamente in regime di reverse charge, potrebbero causare incertezze nella spettanza e nella determinazione dell’agevolazione. Nel caso aveste ricevuto una fattura errata sarà necessaria l’emissione di una nota di credito e di una fattura con IVA esposta.   ESENZIONE DAZI ED IVA SU IMPORTAZIONE MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID-19 L’esenzione è concessa solo nei casi di: distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all’importazione alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19; messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate all’importazione Non esiste alcuna esenzione se i prodotti vengono importati da aziende private per essere utilizzate nella loro organizzazione interna o se sono destinate alla rivendita     DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE ACQUISTO DI MASCHERINE L’acquisto di mascherine effettuato dalle persone fisiche può dar luogo alla detrazione del 19% dalla dichiarazione dei redditi, alle seguenti condizioni: la mascherina deve avere le caratteristiche per essere considerata dispositivo medico ed essere riportata sull’elenco messo a disposizione dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA dallo scontrino o dalla fattura deve risultare in modo chiaro che trattasi di dispositivi medici con marchio CE o comunque conformi alle previsioni dell’art. 15 c. 2 DL 18/2020; la dicitura generica “dispositivo medico” non consente la detrazione dallo scontrino o fattura deve naturalmente risultare, come richiesto per tutte le spese mediche detraibili, anche il codice fiscale del contribuente Per fruire della detrazione non è rilevante che le mascherine siano acquistate in farmacia   EROGAZIONI LIBERALI COVID-19 Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro Tale detrazione è riconosciuta solo se le donazioni vengono effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

07-05-2020 NOVITA' COVID E FAKE NEWS

Vi aggiorniamo sulle novità e sulle conferme degli ultimi giorni. Purtroppo girano molte fake news e gli imprenditori sono confusi: vi invito a fidarvi SOLO di quanto scritto sui provvedimenti ufficiali e di rivolgerVi a noi per qualsiasi chiarimento. Il nuovo decreto con gli aiuti alle imprese NON E’ ANCORA DEFINITIVO: Vi preghiamo di non fare affidamento su ciò che si legge sulla stampa (compresa quella specializzata) finchè il decreto non verrà pubblicato, cosa della quale Vi daremo immediatamente notizia. VERIFICHE ISPETTORATO DEL LAVORO Le verifiche verranno condotte con l’aiuto di una check list, che vi alleghiamo perché può essere utile per fare un auto-test. Le verifiche potranno anche essere svolte a distanza via PEC: potrebbe esservi richiesto ad esempio di inviare il protocollo aziendale, le fatture di acquisto di DPI e disinfettanti, il registro delle pulizie, ecc. Fate tutto quanto potete per documentare accuratamente il rispetto delle norme!!! TEST SIEROLOGICI Non è cambiato nulla, è sempre VIETATO fare accertamenti sulla salute dei lavoratori. Il Ministero della Salute, con circolare 14915 del 29/04/2020 ha ben precisato che i test sierologici, eventualmente effettuabili nell’ambito della sorveglianza sanitaria (quindi SOLO dal medico competente) non sono ad oggi uno strumento indicato per determinare l’idoneità del lavoratore, né per fare una diagnosi o una prognosi. Quindi non fidatevi delle fake news e di chi propone i test alle aziende!! MEDICO COMPETENTE La circolare già citata (che alleghiamo) prevede un ruolo molto attivo del medico competente. In particolare ricorda che il medico competente può effettuare visite a richiesta del lavoratore. E’ importante informare adeguatamente i lavoratori di questa possibilità e raccomandare loro di avvalersene qualora abbiano in corso patologie. PROVA DELLA TEMPERATURA Obbligatoria per i cantieri, prima dell’accesso, facoltativa per tutte le altre attività (salvo ordinanze o protocolli regionali e provinciali). Deve essere svolta nel rispetto del GDPR: Informativa Privacy Incarico al trattamento agli addetti alla misurazione Tutela della riservatezza di chi ha una temperatura superiore ai 37.5° (prevedere uscita separata) Registrazione della temperatura solo per chi supera i 37,5° (per giustificare il divieto di accesso in azienda) Informativa sul comportamento da tenere per chi ha la febbre Il trattamento riguarda dati sensibili e quindi deve essere registrato sul registro dei trattamenti   L’azienda che, valutato tutto, ritenesse di non procedere alla prova della temperatura, lo deve motivare nel proprio protocollo dopo attenta valutazione dei rischi. SOGGETTO SINTOMATICO IN AZIENDA Ricordiamo che va isolato, rispettando la sua riservatezza, dotato di mascherina se sprovvisto, e deve essere immediatamente chiamata l’autorità sanitaria FAQ GARANTE PRIVACY Il Garante ha pubblicato il data 04/05/2020 le FAQ in materia di Covid-19. E’ vietato raccogliere autocertificazioni sullo stato di salute, le uniche autocertificazioni ammesse sono quelle che attestano la non provenienza da zone a rischio ed il non avere avuto contatti stretti con persone positive a Covid negli ultimi 14 gg. La raccolta di queste autocertificazioni non è obbligatoria ed a nostro avviso ha poco senso in quanto la stessa Lombardia è zona a rischio e chi avesse avuto contatti con persone positive è già stato posto in quarantena per il periodo previsto dalla Legge. Il datore di lavoro può venire a conoscenza dell’esistenza di lavoratori positivi al Covid perché informato dallo stesso lavoratore o chiamato a collaborare con le autorità sanitarie per tracciare la catena dei “contatti stretti”. In tal caso il datore di lavoro non può comunicare il nome dei dipendenti positivi né al RLS né ad altri dipendenti, ma solo eventualmente al medico competente. E’ fatto divieto al medico competente rivelare al datore di lavoro informazioni sullo stato di salute dei dipendenti. CASSA INTEGRAZIONE La L. 27/2020 (conversione Cura Italia) ha abolito la necessità di procedura sindacale per l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria ed al FIS. L’accordo sindacale è sempre necessario per l’accesso alla Cassa integrazione in Deroga. PROROGA/RINNOVO CONTRATTI A TERMINE/SOMMINISTRAZIONE DURANTE LA CIG La L. 27/2020 (conversione Cura Italia) ha previsto la possibilità (normalmente preclusa) di prorogare/rinnovare contratti a termine e di somministrazione per le aziende che stiano fruendo della cassa Integrazione. CONTRIBUTO 100% ACQUISTO DPI – BANDO IMPRESA SICURA E’ previsto un contributo sull’acquisto di DPI, per un massimo di € 500,00 a dipendente, fino ad esaurimento delle risorse. Le richieste verranno soddisfatte in ordine cronologico e la prenotazione deve essere effettuata dal 11/05/2020. Il nostro studio non gestisce questa pratica https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/cose

30-04-2020 RIPARTENZA: COVID FASE 2

Lunedì 4 maggio riapriranno le aziende manifatturiere ed il commercio all’ingrosso in regola con le misure anticontagio. Fermo restando quanto comunicato con la nostra NEWS18, che resta sempre valido, vogliamo ribadire/aggiungere alcuni suggerimenti/indicazioni utili: COMUNICAZIONE AL MEDICO COMPETENTE Deve essere comunicata la riapertura perché possa identificare i soggetti in particolari condizioni di fragilità e prendere i dovuti provvedimenti COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI Il protocollo aziendale deve essere portato a conoscenza dei dipendenti; suggeriamo di inviare quindi una comunicazione e-mail ai dipendenti con la quale: viene consegnato il protocollo aziendale aggiornato che illustra le misure anticontagio vengono comunicate eventuali rimodulazioni dell’orario di lavoro, che possono consistere ad esempio in: orari entrata ed uscita scaglionati per evitare assembramenti diversa collocazione dell’orario di lavoro per chi si sposta con i mezzi pubblici per evitare le ore di punta diversificazione dell’orario della pausa pranzo per evitare affollamento nella mensa e nelle aree comuni vengono definite le attività che possono essere svolte totalmente o parzialmente in smart working e vengono impartite le relative istruzioni I dipendenti dovranno rispondere di avere ricevuto, letto e ben compreso quanto sopra. REGISTRO VISITATORI E’ prassi normale nelle aziende più strutturate tenere un registro dei visitatori; dal momento che è preciso obbligo dell’azienda collaborare con l’ATS per rintracciare i “contatti stretti” di una persona presente in azienda positiva al Covid-19, le registrazioni si rendono necessarie per poter fornire tale collaborazione. E’ altrettanto importante, per lo stesso motivo, registrare i movimenti delle persone che si recano fuori sede. PROTOCOLLO ANTICONTAGIO Il protocollo aziendale per le misure anticontagio deve essere aggiornato con le previsioni del nuovo Protocollo Integrato del 24/04/2020. Ricordiamo che deve consistere in un documento scritto da condividere con il RLS, il medico competente e le rappresentanze sindacali se esistenti. Il Protocollo deve essere aggiornato alle nuove norme anche da parte delle aziende che non hanno mai cessato l’operatività COMUNICAZIONI AI FORNITORI/MANUTENTORI Chi deve accedere in azienda per svolgere dei servizi deve essere informato sul protocollo e le misure vigenti in azienda. E’ opportuno anticipare loro un’apposita informativa via mail prima del loro arrivo, nel momento in cui si concorda l’intervento. PULIZIA E SANIFICAZIONE E’ obbligatoria la sanificazione prima della ripresa dell’operatività nelle aree geografiche a maggiore endemia (che non vengono precisate). Per sanificazione si intende quella attuata in conformità alla Circolare 5443 del Ministero della salute, cioè utilizzando ipoclorito di sodio 0.1% o etanolo al 70% dopo la pulizia. La sanificazione può essere eseguita dal personale e/o dalle imprese ordinariamente adibite alle pulizie, purchè in conformità alla circolare e purchè tutto venga accuratamente registrato. Sottolineiamo l’importanza della sanificazione degli impianti di ventilazione e climatizzazione. Preferire sempre la ventilazione naturale. I DPI devono essere raccolti in contenitori chiusi, ma anche i fazzoletti e le salviettine di carta ed altro materiale di consumo potenzialmente contaminato. VIGILANZA Sottolineiamo l’importanza della vigilanza e dell’apertura di procedimenti disciplinari in caso si rilevino infrazioni LIABERGAMO organizza corsi di formazione in video per informare i lavoratori sulle misure anticontagio previste dalla legge e sulla gestione dello stress sul posto di lavoro.  https://www.liabergamo.it/sito/lia-bergamo-lancia-il-corso-di-formazione-per-la-fase-2-covid-19/

27-04-2020 RIAPERTURA 4 MAGGIO

Nella notte è stato reso noto il testo del DPCM 26/04/2020, che sostituisce quello del 10/04 e si applica fino al 17/05/2020. Alleghiamo un estratto in quanto il testo è molto corposo e consultabile qui https://www.ansa.it/documents/1587938555726_DPCM.pdf   Il Protocollo condiviso integrato in data 24/04/2020 del quale vi abbiamo accennato precedentemente è stato reso parte integrante del decreto stesso (ne alleghiamo una copia), così come quelli relativi ai trasporti ed ai cantieri. Novità significativa è che, a differenza da quanto previsto nelle unità produttive, nei cantieri è obbligatoria la misurazione della temperatura.    Il nuovo DPCM inoltre raccomanda fortemente l'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali.   Art. 2 Dal 04/05/2020 ripartono tutte le attività produttive e di commercio all'ingrosso Dal 27/04/2020 le imprese in ripartenza il 4 maggio potranno svolgere tutte le attività preparatorie alla riapertura Chiunque riapra deve applicare il protocollo condiviso delle misure anticontagio Per svolgere attività di manutenzione, vigilanza, sanificazione e pulizia, gestione dei pagamenti, spedizione e ritiro merce è sempre necessaria la comunicazione preventiva al Prefetto Le imprese che stanno svolgendo attività consentite possono continuare a farlo Non è più previsto lo svolgimento di attività per non interrompere la filiera, in favore di beneficiari già autorizzati alla prosecuzione. Si ritiene (salvo chiarimenti contrari) che chi ha già comunicato l'attività alla Prefettura possa continuare ad operare, ma da oggi non è più prevista questa casistica. Chi non ha presentato quindi la comunicazione dovrà attendere il 4 maggio per produrre. Lo smart working resta la modalità di lavoro preferenziale per le attività che possono essere svolte a distanza La prosecuzione delle attività è condizionata al numero di contagi che si svilupperanno nella Regione in cui viene svolta l'attività. E' responsabilità di tutte le imprese (oltre che di tutti i cittadini) porre in essere e rispettare scrupolosamente tutte le misure anticontagio per evitare di dover affrontare un nuovo lockdown, oltre alle conseguenze della manifestazione di un focolaio in azienda. Sottolineiamo a tale proposito l'estrema importanza della vigilanza che deve essere effettuata dal datore di lavoro coadiuvato dai preposti, che può dar luogo a procedimenti disciplinari per coloro che commettano infrazioni.   Potrebbero intervenire nella giornata di oggi e domani chiarimenti, misure regionali o novità dalla Prefettura; vi terremo informati in tempo reale.

24-04-2020 LA RIPARTENZA

Nell’attesa che venga stabilito chi può ripartire e quando (non ci sono ancora provvedimenti ufficiali), è bene precisare che chiunque voglia operare deve essere in regola con i protocolli anticontagio. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati vari aggiornamenti: vi invitiamo a leggere molto attentamente questa sintesi, anche se avete già incaricato una società esterna della consulenza. Questa sintesi riguarda anche aspetti di tutela dell’azienda che esulano dai temi tecnici della prevenzione del contagio. Medico competente Viene maggiormente coinvolto: va informato della riapertura, perché individui soggetti in particolare situazione di fragilità anche in relazione all’età può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici collabora alla stesura del protocollo ed alla scelta dei DPI L’ingresso di lavoratori risultati positivi al Covid-19 dovrà essere preceduto da una comunicazione di “avvenuta negativizzazione” nel rispetto delle procedure previste dall’autorità sanitaria Trasferte e viaggi Devono essere limitati ai casi di effettiva necessità con diretta incidenza sulle attività produttive come manutenzioni indifferibili, riparazioni urgenti, installazione di impianti e macchinari, ecc. precisiamo che tali attività sono individuate dal protocollo integrativo per la provincia di Bergamo. Vigilanza La vigilanza del datore di lavoro e dei preposti è fondamentale. Vigilare significa anche effettuare contestazioni disciplinari ai lavoratori che non osservano le misure previste. Se esplodesse un focolaio in azienda non si può dimostrare di avere effettuato la vigilanza se non vengono contestate le infrazioni, dal momento che se il contagio si espande è perché sono state commesse infrazioni. Le contestazioni disciplinari devono essere redatte seguendo le previsioni di Legge e del CCNL, quindi Vi preghiamo di non procedere autonomamente ma di chiedere la nostra consulenza. Privacy La prova della temperatura, unico accertamento possibile relativo alla salute del lavoratore, deve essere effettuata nel rispetto del GDPR: informativa preventiva al lavoratore conferimento incarichi agli addetti alla misurazione adozione di tutte le misure per garantire la riservatezza al lavoratore al quale venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5° Persone esterne che accedono in azienda Devono rispettare il protocollo e le misure anticontagio Devono ricevere informazione preventiva completa sul protocollo adottato in azienda ed anche su di loro deve essere effettuata la vigilanza Utilizzo automezzi aziendali Deve avvenire con le seguenti modalità: preferibilmente con il solo conducente al massimo con due occupanti minuti di DPI, con i finestrini abbassati veicoli con 7/9 posti su tre file: massimo una persona per fila seduti in modo alternato, con DPI e finestrini abbassati negli automezzi devono essere presenti i disinfettanti per mani Test sierologici e tamponi L’art. 5 dello statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro qualsiasi indagine sullo stato di salute dei lavoratori (fa eccezione solo la misurazione della temperatura). Qualunque accertamento diagnostico deve necessariamente transitare dal medico del lavoro, finchè non saranno adottati protocolli nazionali o regionali di screening dei lavoratori. Organizzazione del lavoro lo smart working resta la modalità preferenziale di lavoro per le attività effettuabili a distanza organizzare gli orari di lavoro in modo da: evitare gli orari di punta sui mezzi pubblici fare in modo che gli ingressi in azienda avvengano a gruppi distanziati di 5/10’ e vigilare su questo prevedere orari disallineati in modo da ridurre il numero di lavoratori presenti contemporaneamente in azienda sono vietati riunioni ed assembramenti di ogni tipo, anche nei parcheggi Ambiente di lavoro Nelle aree a maggiore endemia (es. provincia di Bergamo) prima della riapertura deve essere effettuata una sanificazione straordinaria secondo le istruzioni del Ministero della salute. I locali devono essere ventilati e ci deve essere un buon ricambio d’aria Attenzione alla disinfezione e pulizia degli impianti di climatizzazione, prese e griglie di ventilazione I lavoratori hanno un ruolo importante nella pulizia giornaliera Le attrezzature non devono essere condivise I locali devono essere riorganizzati per permettere il distanziamento sociale Devono essere a disposizione in vari punti dispenser con disinfettante per mani, bidoni per i rifiuti ed altri presidi utili I rifiuti devono essere smaltiti a norma di Legge Informazione e comunicazione L’avvenuta informazione ai lavoratori deve essere documentata e deve essere relativa a: utilizzo DPI, da consegnare con ricevuta protocollo e misure anticontagio fonti d’informazione pubblica istituzionali (per evitare le “fake news”) Figure coinvolte nella predisposizione del protocollo e nel comitato per l’aggiornamento Rappresentanti sindacali aziendali RSPP RLS Medico competente Fonti ufficiali Protocollo condiviso Governo/Sindacati del 14/03/2020 Protocollo condiviso Governo/Sindacati – integrazione del 24/04/2020 Protocollo integrativo Territoriale per la provincia di Bergamo del 20/04/2020 Documento tecnico INAIL ed elenco DPI validati del 23/04/2020 Linee guida OSHA continuamente aggiornate Sono previsti protocolli ad hoc per i cantieri edili, per le attività commerciali, ecc. nonché protocolli territoriali Vista la complessità delle misure e la loro specificità in relazione all’attività svolta ed al territorio, Vi raccomandiamo di rivolgerVi a consulenti specializzati per la messa a regime del protocollo. LIA BERGAMO ha lanciato il progetto ripartenza e vi può coadiuvare anche con: La fornitura PRIORITARIA di dispositivi tecnici e di protezione (mascherine, termoscanner e attrezzature per la sanificazione ecc…) Servizi erogati da fornitori selezionati, ad esempio per pulizia e sanificazione ambienti La formazione specifica rivolta a imprenditori e collaboratori https://www.liabergamo.it/sito/lia-bergamo-lancia-il-progetto-ripartenza/  

20-04-2020 VERIFICHE GUARDIA FINANZA ED ISPETTORATO LAVORO

Vi informiamo che sono in corso ispezioni della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del Lavoro.   per tutte le aziende aperte viene verificata l'applicazione delle misure anticontagio e del Protocollo Condiviso: informative, DPI, distanziamento sociale, procedure, disinfettanti e pulizie, ecc.   per le aziende che hanno fatto comunicazione alla Prefettura si verifica che le attività svolte siano unicamente quelle dichiarate alla Prefettura   In caso di irregolarità, oltre alle sanzioni, verrà disposta la sospensione immediata dell'attività   Raccomando di seguire scrupolosamente le prescrizioni del protocollo condiviso del 14/03/2020, del Ministero della Salute e delle eventuali ordinanze regionali.   Anche per le piccole aziende, con un solo dipendente, è fondamentale che le procedure siano scritte in modo dettagliato e documentate accuratamente   così come la consegna dei DPI, le istruzioni per il loro utilizzo e le date/ora delle pulizie giornaliere e delle sanificazioni periodiche.    Dal momento che i controlli saranno anche successivi, raccomandiamo di documentare con fotografie l'avvenuta messa in opera di quanto previsto dal protocollo (cartellonistica, informative, triage per prova temperatura, ecc.). Il comitato per l'aggiornamento del protocollo previsto dall'art 13 dovrà necessariamente essere composto dai preposti, che devono effettuare la vigilanza e dal RLS; nelle piccole attività, in assenza di preposti, da un dipendente per ogni reparto (es. amministrazione e laboratorio). Questa fase è molto importante perchè il comitato dà atto che le misure anticontagio adottate sono da considerarsi sufficienti ed adeguate. Il protocollo deve essere condiviso con il Medico del lavoro. E' opportuno anche formalizzare il protocollo ed i relativi atti con data certa. Ciò può avvenire tramite scambio di PEC oppure apponendo la firma elettronica dell'amministratore.   LIA BERGAMO ha lanciato il progetto ripartenza, per fornire alle imprese un'assistenza professionale sul tema: potete scrivere a info@liabergamo.org   https://www.liabergamo.it/sito/lia-bergamo-lancia-il-progetto-ripartenza/  

15-04-2020 NUOVE COMUNICAZIONI PREFETTURA

La Prefettura di Bergamo ha pubblicato la nuova modulistica per le comunicazioni. E' stata semplificata e restano valide le comunicazioni già fatte con i vecchi moduli.   Ricordiamo che il cliente deve fare una comunicazione di richiesta alle imprese perchè queste possano produrre che contenga i seguenti elementi: la dichiarazione che l'attività del cliente rientra nell'allegato 3) che il prodotto è funzionale alla prosecuzione della filiera la richiesta espressa di continuare a produrre e il riferimento ai prodotti o all'ordine Alleghiamo: Comunicato stampa Prefettura con istruzioni per invio PEC, che vi invitiamo a leggere attentamente 1_COMUNICAZIONE PREFETTO per operare su richiesta del cliente 4_COMUNICAZIONE PREFETTO per attività manutenzione, ritiro e spedizione merce presente in magazzino, ecc. Ricordiamo che: su richiesta del cliente è possibile produrre solo per quei clienti e solo quegli specifici prodotti la Guardia di Finanza e le forze dell'ordine effettuano accessi ed ispezioni per verificare il rispetto della normativa è indispensabile avere messo in atto tutto quanto previsto dal Protocollo Condiviso: le procedure devono essere scritte e condivise con il RLS, il medico competente ed i preposti e portate a conoscenza di tutti i dipendenti   Ordinanza Regione Lombardia Per aggiornamento trasmettiamo la nuova ordinanza regionale 528 del 11/04/2020. E' adeguata al DPCM del 10/04/2020 e non presenta sostanziali novità per le attività produttive e di commercio all'ingrosso. Credito d'imposta per acquisto presidi e sanificazione L'Agenzia delle Entrate, con circolare 9 del 13/4/20, ha fornito alcuni esempi di spese agevolabili: ".....l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti" Raccomandiamo di nuovo di contabilizzare questi acquisti in centri di costo o sottoconti separati in modo che sia facili individuarli.   Vi terremo informati sulle eventuali novità riguardanti le attività produttive.

11-04-2020 PROROGA CHIUSURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

È stato firmato, anche se non ancora pubblicato, il DPCM che proroga le restrizioni fino al 3 maggio 2020. In sintesi le informazioni principali da una prima lettura: Il decreto annulla e sostituisce tutti i precedenti Si applicano le eventuali prescrizioni più restrittive delle ordinanze regionali La parte che interessa le attività industriali e commerciali è l’art. 2 Alleghiamo, per comodità, le principali normative da seguire   ATTIVITA’ CHE SI POSSONO SVOLGERE SENZA ALCUNA FORMALITA’ Quelle indicate nell’allegato 3). (art. 2 comma 1) Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. (art. 2 comma 2) Servizi di pubblica utilità. (art. 2 comma 4) produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. (art. 2 comma 5)   ATTIVITA’ CHE ANCHE LE IMPRESE CHIUSE POSSONO SVOLGERE PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità (art. 2 comma 3) l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. (art. 2 comma 12) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. (art. 2 comma 12) A tale proposito ricordiamo che: basta la PEC alla Prefettura per iniziare ad operare è possibile svolgere unicamente le operazioni di cui alla comunicazione (es. produrre solo per quel cliente e solo quei prodotti) la Guardia di Finanza e le Forze dell’Ordine effettuano accessi ed ispezioni per verificare quanto sopra     PER CHI CONTINUA AD OPERARE O ACCEDE IN AZIENDA è obbligatorio seguire scrupolosamente il protocollo condiviso del 14/03/2020, che verrà integrato, e l’allegato 4 al DPCM il protocollo condiviso proibisce le trasferte raccomandiamo di documentare accuratamente in un manuale le misure messe in atto per la prevenzione del contagio e tenerle aggiornate; condividerle con RLS, medico competente e preposti; metterle a conoscenza di tutti i dipendenti attribuirvi data certa con scambio PEC o firma elettronica la misurazione della temperatura è raccomandata ma non obbligatoria è opportuna dove si effettuano lavorazioni per cui non si rispettano le distanze e per coloro che non sono micro-aziende deve essere attuata previa informativa privacy, prima dell’ingresso in azienda in un luogo riservato con possibilità di uscita separata per coloro che avessero la febbre   LE DUE ORDINANZE REGIONALI DELLA LOMBARDIA Le loro previsioni sono valide ove più restrittive rispetto al DPCM Prevedono ulteriori limitazioni anche per le attività elencate nell’allegato 3), quindi Vi invitiamo a leggerle attentamente (allegate) E’ possibile che vengano integrate o aggiornate prossimamente   LE FAQ DEL GOVERNO E DEL MINISTERO DELLA SALUTE http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 Le FAQ del Governo sono molto interessanti ed esplicative, anche relativamente allo svolgimento delle attività produttive e professionali. E’ da ritenere però che quelle attualmente pubblicate siano da rivedere in relazione alla nuova normativa e quindi Vi invitiamo a non fare affidamento su di esse.   LIA Bergamo resta a Vostra completa disposizione.

10-04-2020 DECRETO LIQUIDITA' E ALTRE PRECISAZIONI

E’ stato pubblicato il DL 23/2020 (Decreto liquidità) ed abbiamo avuto ulteriori chiarimenti su alcune novità dei giorni scorsi. ecco una sintesi molto pratica.   RIPRESA DELL’ATTIVITA’ Ad oggi la ripresa dell’attività è ufficialmente prevista per il 14 aprile. Siamo in attesa del provvedimento che porrà ulteriori limitazioni e Vi informeremo prontamente non appena sarà pubblicato. Le informazioni che stanno diffondendo i media non sono ancora supportate da norme definitive.   BONUS 100 € AI DIPENDENTI MESE MARZO Il bonus, a carico dello stato, avrebbe già potuto essere riconosciuto con le buste paga di marzo. Purtroppo la norma non era chiara: la circolare 8 del 3 aprile ha dato interpretazioni contraddittorie e solo in data 9 aprile sono state pubblicate le precisazioni definitive, abbiamo quindi scelto di non includerlo. Se i Vostri dipendenti Vi chiedessero chiarimenti  potete dare queste spiegazioni ed assicurare che il bonus sarà recuperato nella prossima busta paga (la Legge dà tempo fino a fine anno per erogarlo)   CASSA INTEGRAZIONE Spetta anche ai lavoratori assunti tra il 23/02/20 ed il 17/03/20.   CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DPI Spetta un credito d’imposta del 50% delle spese per: -l'acquisto   di   dispositivi   di   protezione individuale e altri dispositivi di  sicurezza  atti  a  proteggere  i lavoratori dall'esposizione  accidentale  ad  agenti  biologici  e  a garantire la distanza di sicurezza interpersonale -le spese di sanificazione Attenzione: -l’incentivo non è automatico -siamo in attesa di regolamento che ne definisca le modalità -le risorse sono limitate, quindi è possibile/probabile che non venga concesso interamente -la sanificazione ed i DPI debbano essere certificati e conformi alla normativa Raccomandiamo di contabilizzare le spese per l’acquisto di DPI e per sanificazione in un apposito capitolo di spesa, centro di costo o sottoconto, per due ragioni: -poterle reperire facilmente quando ci sarà da svolgere la pratica-dimostrare facilmente, in caso di verifica, che sono stati svolti gli adempimenti obbligatori per il contenimento del contagio   CRISI DI LIQUIDITA’ Per le aziende che si trovano in carenza di liquidità a causa del Covid-19 è cruciale ed indispensabile redigere un piano finanziario. La crisi di liquidità non si esaurirà quando si ricomincerà a lavorare, perché tutto dovrà essere rimesso in moto ed i pagamenti incominceranno a fluire regolarmente soltanto dopo qualche mese; è necessario prevedere anche le possibili perdite su crediti definitive. Non basta avere una visione sulla fine di aprile e di maggio, è indispensabile avere una visione almeno fino alla fine del 2020. Ve lo spieghiamo in 10’ in questo video https://www.liabergamo.it/sito/video-la-pianificazione-finanziaria/ E’ solo il piano finanziario che ci potrà dire quali sono le misure migliori da intraprendere perché, ricordiamoci, non dobbiamo solo superare la crisi, ma dobbiamo anche riprenderci dopo l’emergenza e gli sbagli fatti in questa fase potrebbero avere conseguenze pesanti. Raccomandiamo di finanziarsi adeguatamente e pagare regolarmente dipendenti e fornitori.   PROROGA VERSAMENTI F24 I versamenti in scadenza al 16/04 ed al 16/05 sono prorogati al 30/06, con pagamento rateale, ma NON TUTTI e NON PER TUTTI. Scriveremo un messaggio personalizzato ad ogni cliente con la sua situazione personale. Raccomandiamo a chi ha liquidità di pagare tutto alle solite scadenze, per vari motivi: il rinvio al 30/06 nella maggior parte dei casi non risolve nulla, perché nel mese di giugno la carenza di liquidità in conseguenza dell’inattività di marzo ed aprile sarà ancora più grave di fatto ci si troverebbe a far fronte ad un esborso anomalo o ad una rateazione in più. L’impresa che avesse, ad esempio, sospeso i mutui fino al 30/09 e l’F24 fino al 30/06 con scadenza in 5 rate, si troverebbe a dover far fronte ad un esborso mensile, per i mesi di settembre/ottobre/novembre probabilmente insostenibile la gestione dei tributi prorogati e della rateazione può diventare molto complessa e sproporzionata Meglio finanziarsi adeguatamente sulla base delle nostre previsioni e non lasciare indietro nulla!!!   MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ (FINANZIAMENTI) La normativa è estremamente complessa ed i clienti dello studio verranno contattati individualmente per esaminare la misura che più si adatta alla loro situazione. Nel frattempo è assolutamente indispensabile fare un piano finanziario a lungo temine, vale a dire stimare la capacità di far fronte ai propri debiti almeno nei prossimi 6/9 mesi. Vi raccomandiamo di non prestare fede a ciò che sentite alla televisione o vedete pubblicato sulla stampa: anche ciò che è pubblicato sui quotidiani specializzati, data la complessità delle tematiche,  deve essere interpretato da persone esperte. Potete nel frattempo interpellare la banca per chiarimenti, ma non prima di avere ben chiara la vostra possibile situazione finanziaria nei mesi a venire.   INADEMPIMENTI CONTRATTUALI – CAUSA DI FORZA MAGGIORE Vi informiamo che le Camere di Commercio rilasciano, su richiesta, documento attestate la sussistenza della causa di forza maggiore in relazione all’emergenza Covid-19. Raccomandiamo a chi non riesce o non riuscirà a mantenere i propri impegni di richiedere questo documento e, se non l’ha ancora fatto, di tutelarsi legalmente. A questo scopo lo Studio è disponibile con il suo team di legali, con specializzazione anche in ambito internazionale.

06-04-2020 SI PUO' ACCEDERE IN AZIENDA SE E' CHIUSA?

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato alcune importanti FAQ che riporto sotto, che Vi invito a leggere attentamente.   ACCESSO ALL'AZIENDA CHIUSA Per le attività soggette a chiusura, è possibile accedere in azienda, solo per il tempo strettamente indispensabile, per svolgere sopralluoghi, urgenze, manutenzione e/o attività amministrative indifferibili Se l'accesso viene effettuato da un dipendente, raccomandiamo all'azienda di consegnare all'interessato una dichiarazione la quale, considerata la situazione, può essere anche costituita da un'e-mail al dipendente, che quest'ultimo potrà stampare e/o mostrare alla polizia. La dichiarazione deve essere molto circostanziata e riportare con precisione la motivazione dello spostamento e perchè esso è indifferibile.   PRODOTTI E SERVIZI PER CLIENTI ESTERI APPARTENENTI AI SETTORI DI ATTIVITA' ESSENZIALI Come è noto, le aziende per le quali è stata prevista la chiusura e producono beni o svolgono servizi indispensabili e funzionali alle filiere considerate essenziali, possono continuare a produrre, previa comunicazione alla Prefettura, dietro espressa richiesta del cliente che autocertifichi le sue esigenze. L'importantissimo chiarimento è dato dal fatto che il cliente può anche essere straniero. Ricordiamo che in questi casi è possibile riprendere la produzione ma solo per quel cliente e solo per gli specifici prodotti dei quali ha la necessità.   ALTRE FAQ LIA raccomanda di prendere visione delle FAQ, in quanto ce ne potrebbero essere altre di Vostro interesse. http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228   Come sempre Vi terremo informati qualora dovessero intervenire delle ulteriori novità che riguardano la Vostra impresa.

02-04-2020 PROROGA CHIUSURA FINO AL 13/04/2020

Come preannunciato è stato firmato il DPCM 01/04/2020 che prevede l’estensione della chiusura delle attività produttive fino al 13 aprile 2020. L’elenco di chi può lavorare Al momento non è cambiato nulla, vale sempre la lista del MISE del 25/03/2020. Il MISE potrebbe però approvare delle modifiche sulle quali LIA vi terrà aggiornati in tempo reale.   Quando possono lavorare le imprese escluse dall’elenco Quando un cliente rientra in uno dei settori elencati, oppure svolge un servizio essenziale, anche le imprese escluse dalla lista possono operare, con alcuni semplici passi: 1)   il cliente deve fornire dichiarazione relativa all’attività esercitata, autocertificando: che la sua attività rientra nell’elenco allegato al Decreto del MISE del 25/03/2020 o in una delle altre eccezioni previste dal DPCM 22/03/20 che il vostro prodotto o servizio è funzionale ad assicurare la continuità della filiera della sua attività quali sono i prodotti o i servizi richiesti, come da relativo ordine allegando visura e copia della carta d’identità del legale rappresentante 2)   deve essere compilato il modulo da inviare alla Prefettura via PEC 3)   non è necessario attendere risposta delle Prefettura; sulla base della comunicazione si può svolgere l’attività fino ad eventuale comunicazione di sospensione della stessa Attenzione: è possibile continuare ad esercitare solo l’attività specificamente richiesta dal cliente.   Vi segnaliamo che LIA Bergamo ha pubblicato un nuovo video sulla pianificazione finanziaria delle piccole imprese https://www.liabergamo.it/sito/video-la-pianificazione-finanziaria/    

27-03-2020 COME ORGANIZZARE LA RIPRESA DEL LAVORO

Per le aziende che potranno ricominciare l'attività le prossimesettimane dovranno essere dedicate a:   per chi non lo avesse ancora fatto, istituire le procedure del protocollo condiviso, raccoglierle in un manuale e condividerlo con RLS, medico competente e preposti individuare le attività che non si possono fermare ed assegnarvi i lavoratori, stabilendo eventualmente dei turni e/o delle rotazioni utilizzare lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte da remoto; tale modalità di lavoro dovrà essere utilizzata il più possibile fino al termine dell'emergenza nazionale e non solo nei periodi di chiusura forzata: motivare adeguatamente e per iscritto il mancato ricorso allo smart working per le figure amministrative e tecniche una volta individuate le figure da porre in smart working: configurare gli aspetti tecnici (attrezzature, accessi, ecc.) tenere presente che lo smart working può essere parziale, cioè richiedere accessi presso la sede, se ciò è permesso dalla Legge, mantenendoli al minimo indispensabile svolgere gli adempimenti necessari (comunicazione al Ministero del Lavoro, info sicurezza, info privacy e redazione accordo), in particolare prevedere nell'accordo: orario di lavoro e/o obiettivi, durata, attrezzature utilizzate, riservatezza e sicurezza informatica e tutte le clausole previste dalla Legge Invitiamo tutti a non essere superficiali su questi aspetti, in quanto la situazione è destinata purtroppo a durare a lungo Se il giorno 6 si potrà ripartire non significa che l'emergenza è terminata: i provvedimenti relativi alle misure anticontagio restano in vigore ed è possibile che diventino ancora più stringenti.   Ricordo che quanto qui scritto risponde a precisi obblighi di Legge  e non semplicemente a scelte di opportunità.   LIA Bergamo resta sempre a disposizione.  

26-03-2020 NUOVE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ ESSENZIALI E SANZIONI

ATTIVITÀ SOGGETTE A CHIUSURA Nel pomeriggio di ieri il MISE ha pubblicato un nuovo elenco di attività ritenute essenziali, che SOSTITUISCE il precedente. Queste attività potranno essere operative fino al 28/03 per organizzare la chiusura ed evadere gli ultimi ordini Scatta la chiusura anche per le fabbricazioni relative a: macchine per l’agricoltura e la silvicoltura; macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori); spago, corde, funi e reti; articoli in gomma; commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (diversi da autoveicoli, motoveicoli e biciclette) . Invece possono restare aperti: agenzie di lavoro temporaneo; fabbricazione di: vetro cavo (usato per gli imballaggi degli alimenti); radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; batterie di pile e accumulatori elettrici; macchine automatiche per la dosatura, confezione e imballaggio; imballaggi leggeri in metallo. Più alcuni servizi alle imprese a domicilio, come il controllo dei contatori dell’energia e dell’acqua. Altre voci sono circoscritte, come: fabbricazione di tessuti non tessuti (vengono esclusi gli articoli di abbigliamento); imballaggi in legno (solo per rifornire le attività essenziali); carta (esclusi prodotti cartotecnici e carta da parati); articoli in materie plastiche (l’apertura è limitata produzioni per edilizia, imballaggi, fogli, tubi, lastre, profilati), i prodotti chimici (esclusi coloranti pigmenti, esplosivi, prodotti per ufficio e consumo non industriale, prodotti ausiliari per le industrie del tessile e del cuoio). Limitati anche i call center - via libera solo alle attività in entrata (inbound) e solo per committenti che rientrano tra i settori essenziali - e la macroarea delle riparazioni e manutenzione-installazione di macchine e apparecchiature (stop ad esempio per stampi, portastampi e sagome; giostre e altalene; casseforti; carrelli per la spesa e alcuni prodotti in metallo per i quali si ritiene gli interventi possano non risultare essenziali fino al 3 aprile). Circoscritta anche la voce relativa all’ingegneria civile. In questo caso sono escluse le opere idrauliche (porti e opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, sbarramenti, idrovie), le raffinerie, gli impianti chimici, gli impianti sportivi aperti. (da Sole 24 ore 26/03/2020)   SANZIONI Il D.L. 19 DEL 25/03/2020  prevede un inasprimento delle sanzioni, oltre a ribadire e riepilogare le misure contenute nei precedenti provvedimenti: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro; nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima; la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, comma 1, n. 2, c.p. (reclusione da 1 a 5 anni). LIA Bergamo augura a tutti di stare bene e di superare serenamente questo periodo difficile.

23-03-2020 San.Arti. - misure straordinarie per affrontare emergenza covid-19

SAN.ARTI. ha predisposto misure straordinarie per affrontare l’emergenza covid-19 e contrastare gli effetti drammatici che produce sulle persone, sul sistema sanitario e sull’economia. Si tratta di uno stanziamento di risorse molto importante che va nella direzione di aumentare sempre più il sostegno fornito a lavoratori ed imprese e che, nello specifico, consiste in: - sospensione dei versamenti a SAN.ARTI. da parte delle imprese aderenti al Fondo, come è previsto anche per la contribuzione obbligatoria;- Rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni effettuate dal 24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020 rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute;- Indennità straordinaria a tutti gli ISCRITTI (dipendenti e volontari) che dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 risultino positivi al virus COVID-19, di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni; di 30,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare;- Indennità straordinaria per TUTTI I TITOLARI di aziende che versano al Fondo SAN.ARTI. e che dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 risultino positivi al virus COVID-19, di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni; di 30,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare. SAN.ARTI. ha inoltre deciso, quale atto concreto di solidarietà del mondo artigiano a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale, di donare 1 milione di euro alla Protezione Civile per l’acquisto di materiale sanitario ed attrezzature ospedaliere. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande e di erogazione delle prestazioni.

18-03-2020 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia

È stato pubblicato il decreto con le misure per le imprese. Con questa comunicazione vi informiamo delle misure che vi riguardano direttamente e che hanno un’applicazione immediata; per altre questioni non urgenti (rinvio di termini, ecc.) ci riserviamo di fare ulteriori comunicazioni, anche in attesa di ricevere chiarimenti ufficiali.   DIVIETO LICENZIAMENTI Per 60 gg dal 17/03/2020 è vietato procedere a licenziamenti per motivi economici.   AMMORTIZZATORI SOCIALI Sono previsti per tutte le tipologie di aziende, con delle procedure diverse. Restiamo in attesa dei chiarimenti di INPS e Regione Lombardia per procedere con CIGO, FIS e CIGD.   GESTIONE DEL PERSONALE LIA Bergamo consiglia di comunicare ai dipendenti come viene/verrà gestita l'emergenza (chiusura, riduzione turni, ecc. - utilizzo ferie/permessi, ammortizzatori sociali, ecc.). Si consiglia di utilizzare ferie e permessi residui al 31/12/19 anche in ottemperanza dei vari DPCM che invitavano a far utilizzare ferie/permessi per evitare il contagio.   Premio ai lavoratori dipendenti Ai lavoratori dipendenti con reddito di lavoro dipendente 2019 non superiore a € 40.000 spetta un contributo di € 100,00 in proporzione ai giorni di lavoro prestati presso la sede dell’azienda nel mese di marzo 2020. Il contributo verrà riconosciuto dal datore di lavoro a partire dalla busta paga di aprile e comunque entro fine 2020. Il premio non spetta ai lavoratori in modalità smart working: ricordiamo che è obbligatorio l’utilizzo di questa modalità in tutti i casi in cui ciò è possibile, di conseguenza i lavoratori non possono rifiutarsi di svolgere il lavoro da casa.   Lavoratori disabili o con familiari disabili ai sensi della Legge 104 Hanno diritto ad effettuare la prestazione lavorativa in smart working, purchè questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.   Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva Devono presentare un certificato di malattia: la malattia non si computa ai fini del comporto il relativo trattamento a carico del datore di lavoro è posto a carico dello Stato, per le aziende che ne faranno domanda   Covid-19 in azienda Se si presentasse un caso accertato di Covid in occasione di lavoro (assai improbabile nei settori non legati alla sanità), il medico redige certificato di infortunio e lo trasmette all’INAIL telematicamente. In tal caso l’azienda sarà tenuta a presentare la consueta denuncia d’infortunio.   SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO Alle imprese e professionisti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione documentate fino ad un massimo di € 20.000.

17-03-2020 Aggiornamento Manuale misure di prevenzione

A seguito di quesiti ricevuti vogliamo continuare l’informativa per quanto riguarda il nuovo protocollo condiviso e le misure da adottare obbligatoriamente da parte delle aziende/uffici che intendono continuare ad operare.   LA SANIFICAZIONE La sanificazione rientra negli interventi previsti per  il contenimento del contagio da Covid-19 Il protocollo condiviso dice: l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago per le aziende che restano aperte adottando il protocollo è quindi necessario effettuare le pulizie giornalmente e le operazioni di sanificazione, che vengono svolte da imprese specializzate. A tale proposito: farsi rilasciare dall’impresa che esegue la sanificazione apposita certificazione durante la sanificazione i dipendenti possono essere posti in cassa integrazione il nuovo decreto prevede incentivi e contributi sotto forma di credito d’imposta, sulla sicurezza e sulle spese di sanificazione   LA PROVA DELLA TEMPERATURA CORPOREA Il protocollo prevede, per le aziende, la possibilità di sottoporre a controllo della temperatura il personale. Non appare obbligatorio, ma il codice civile e la normativa sulla sicurezza sul lavoro ci dicono che l’imprenditore/datore di lavoro è obbligato a fare tutto quanto in suo potere per la tutela dei lavoratori e quindi,  in caso di contagi in azienda con gravi conseguenze, l’imprenditore che non adotta questa misura potrebbe essere chiamato a risponderne in giudizio.   E’ quindi opportuno che chi ritiene di non effettuare la prova della temperatura (ad esempio la microimpresa) lo giustifichi per iscritto.   LIA Bergamo resta a disposizione per supportare le imprese in queste operazioni.

14-03-2020 Protocollo Sanitario Ambienti di Lavoro

È stato approvato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”   Le aziende ed uffici che intendono continuare ad operare DEVONO rispettare scrupolosamente questo protocollo: “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (…) È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative (…). … si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro…” Il protocollo disciplina nel dettaglio le misure sanitarie e preventive, ma anche alcuni aspetti del rapporto di lavoro, in particolare: sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate è previsto che per l’astensione dal lavoro si utilizzino prima i permessi retribuiti previsti dal CCNL e poi le ferie arretrate. sono previsti ammortizzatori sociali per tutti i settori Le aziende che non sono in grado di rispettare questo protocollo dovranno sospendere l’attività finchè non avranno sanificato gli ambienti e messo in atto tutte le misure necessarie.   Oltre a quanto sopra, il protocollo disciplina: 1-INFORMAZIONE 2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS   Invitiamo tutti alla massima consapevolezza e responsabilità ed auguriamo una serena giornata.

12-03-2020 INPS - Messaggio numero 1118 del 12-03-2020 - Covid-19

INPS, con Messaggio numero 1118 del 12-03-2020, comunica che: In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D.lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, D.L. 9/2020). Con riferimento all’assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall’emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139 del 2016 (es. agenzie, filiali, succursali). Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 13, comma 4, del citato decreto legge ha previsto che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Modalità presentazione cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato del presente messaggio, in sostituzione della scheda causale.      

12-03-2020 DPCM 11 marzo - Aggiornamento: Misure urgenti per il contenimento del contagio

Il DPCM firmato ieri prevede espressamente che, le attività produttive e professionali che continuano ad operare: assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; È quindi OBBLIGATORIA l’istituzione di specifici protocolli, quindi raccomandiamo vivamente: che le regole da seguire siano scritte, possibilmente incluse in un protocollo dettagliato e portate a conoscenza dei lavoratori in tutti i modi possibili   che sia esercitata la vigilanza sull’osservanza del protocollo che il contingentamento degli ingressi e dell’accesso ad aree comuni sia definito, documentato e portato a conoscenza in ogni modo dei lavoratori, così come i divieti o limiti allo spostamento all’interno dei siti Raccomandiamo inoltre l’effettuazione della sanificazione completa della struttura.   Inoltre: Viene fortemente incentivato l’utilizzo delle ferie e dei congedi Viene imposto il massimo utilizzo dello smart working per tutte le attività non sospese Viene imposta la chiusura dei reparti non necessari Vi garantiamo che tutte le imprese della Lombardia avranno accesso facilitato alla cassa Integrazione Ordinaria o agli ammortizzatori sociali previsti per il settore di appartenenza; i settori privi di ammortizzatori sociali utilizzeranno la cassa in deroga. Per conoscere il rapporto tra Cassa Integrazione e fruizione delle ferie dobbiamo attendere il provvedimento e le relative spiegazioni.   Vi invitiamo a consultare le FAQ sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278   Vi terremo informati in tempo reale sulle novità, in particolare sull’emanazione del decreto con le misure di sostegno alle imprese.  

11-03-2020 Accordo Quadro CIG in Deroga - Regione Lombardia

In data 10 marzo, Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde hanno siglato l'Accordo Quadro per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga COVID19. L'accordo prevede la concessione del trattamento di CIGD per la c.d. "zona rossa", per tutti gli altri comuni della Lombardia e per i lavoratori autonomi per la c.d. "zona rosa". I datori di lavoro accedono alla CIGD: - solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e TITOLO II del D.Lgs. n. 148/15 - solo se non hanno diritto all'assegno ordinario ex art. 30 del D.Lgs. 148/15, in alternativa al fondo di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60%delle ore teoriche lavorate - solo se hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al D.Lgs. 148/15 Possono accedere alla CIGD anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori "ordinari" ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi Possono beneficiare della CIGD tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato: operai/impiegati/quadri/apprendisti/soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato/lavoratori somministrati/lavoranti a domicilio monocommessa/lavoratori intermittenti/lavoratori agricoli. I datori di lavoro in "zona rossa" sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio 2020. Tutti gli altri datori di lavoro possono accedere alla CIGD attraverso la sottoscrizione dell'accordo sindacale da parte delle OO.SS. comparativamente più rappresentative entro 5 giorni dalla comunicazione dell'azienda. L'accordo deve prevedere: - l'esistenza di un pregiudizio che giustifichi il ricordo alla CIGD - la durata dell'accordo potrà essere dal 23 febbraio fino alla fine dell'emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni statali - potrà comprendere riduzioni o sospensioni con decorrenza antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale Le richieste devono essere presentate a Regione Lombardia per via telematica inserendole online nell'apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale. Le richieste verranno prese in carico in ordine cronologico di arrivo.   Siamo in attesa del fac simile del verbale per poter procedere con le firme LIA Bergamo è a disposizione per accompagnare le imprese in questo difficile momento con tutti gli strumenti a nostra dispozione.

10-03-2020 Coronavirus - Covid19: Ammortizzatori sociali e smart working

Le aziende che hanno sospeso l'attività o intendono sospendere l'operatività, allo stato attuale della normativa devono: a. Aziende artigiane (che versano a FSBA): attivare la sospensione dell'attività (motivazione: Coronavirus - Covid19) attraverso il portale FSBA; b. Aziende industria (che versano il contributo della CIGO): attivare l'ammortizzatore con le procedure ordinarie (si consiglia prima lo smaltimento delle ferie); c. Altre tipologie di aziende: appena sarà possibile attivare la CIG in Deroga comunicheremo le procedure operative;   LIA Bergamo è a disposizione per la gestione degli accordi sindacali   Per le aziende che intendono attivare lo smart working (scopri di cosa si tratta iscrivendoti qui al corso in E-LEARNING): 1) comunicazione massiva all'Ispettorato del lavoro dell'attivazione dello smart working (entro 5 giorni dall'inizio dell'attività) 2) informativa sulla sicurezza (vedi allegato) da consegnare e far firmare ai dipendenti interessati 3) si consiglia (anche se l'emergenza Coronavirus l'ha reso non obbligatorio) un accordo con i dipendenti interessati indicando luogo di lavoro concordato/orari di lavoro/pause/sicurezza dati aziendali/privacy, ecc.     LIA Bergamo è a disposizione per accompagnare le imprese in questo difficile momento con tutti gli strumenti a nostra dispozione.   Vi informeremo immediatamente quando verranno approvate le misure di aiuto alle imprese, che dovrebbero comprendere anche la sospensione delle rate dei finanziamenti e degli adempimenti fiscali.

09-03-2020 DPCM 8 marzo - Direttiva Ministero Interno e Autocertificazione spostamenti

Il Ministero dell'Interno, nella logica di responsabilizzazione dei singoli, ha emanato la direttiva con i chiarimenti al DPCM 8/3/2020: - il provvedimento è operativo fino al 03 aprile; - il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni dei prevedeti DPCM del 1 e del 4 marzo; - nell'area unica comprendente Regione Lombardia e altre 14 Province vengono previste misure rafforzate di contenimento dell'infezione, tra cui:      - evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori in questione nonchè all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comporvate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute (non è contemplata l'adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti);      - sarà necessario esibire alle Autorità elementi comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative ovvero di situazioni di necessità o motivi di salute;      - la veridicità delle autodichiarazioni (vedi allegato) rilasciate alle Autorità potrà essere verificata anche successivamente;      - il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento farà scattare la sanzione prevista dall'art. 650 c.p., qualora il fatto non concretizzi più grave reato.   LIA Bergamo consiglia a tutte le aziende di fare una dichiarazione aggiuntiva al lavoratore in merito alla sussistenza dell'esigenza di lavoro indicando eventualmente anche gli orari degli spostamenti e delle trasferte.

08-03-2020 DPCM 8 marzo - Chiarimenti su merci e trasfrontalieri

Niente stop a trasporti merci e trasfrontalieri Dal Ministero dell’Interno Gli spostamenti devono essere comprovati con autodichiarazione (vedi allegato), anche da rendere al momento sui moduli forniti dalle forze dell’ordine Gli spostamenti in aereo non sono vietati ma: i passeggeri in arrivo e partenza dalla zona rossa devono avere l’autocertificazione; raccomandiamo di contattare la compagnia aerea nei voli da e per l’estero verranno controllati i passeggeri domiciliati nella zona rossa raccomandiamo di contattare la compagnia aerea per conoscere eventuali policy e limitazioni, di vedere il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ per conoscere i divieti imposti da altri paesi e di contattare il cliente e/o struttura ospitante. TRASFRONTALIERI Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. MERCI Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporto-merci-autotrasporto-merci-trasfontalieri/coronavirus-mit LIA Bergamo Vi invita a raccomandare a tutti una mobilità responsabile e consapevole ed il rispetto delle norme.

03-03-2020 SPECIALE Coronavirus - Interventi della bilateralità con FSBA

Nell'ottica di rafforzare le tutele per le imprese in relazione all'impatto della situazione sanitaria dovuta all'emergenza-coronavirus, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato ha definito un adeguamento alla propria operatività.  La Presidenza del Fondo, istituito nel 2015 dalle Parti Sociali artigiane, tra cui CLAAI in rappresentanza di LIA Bergamo, ha pertanto approvato una delibera d'urgenza che nei prossimi giorni verrà ratificata in Consiglio. A seguire, le principali novità: - Recepimento dell’Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 con l'introduzione di uno specifico intervento di 20 settimane nell’arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni delle attività aziendali determinate da CORONAVIRUS.  - Costituzione di un intervento a sostegno della sospensione lavorativa per “COVID-19 – CORONAVIRUS”, il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di un Accordo Sindacale la cui singola durata non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020. - Possibilità di sottoscrivere i relativi Accordi Sindacali anche in seguito all’inizio della sospensione, entro comunque 30 giorni.  - Sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020; - Solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento. LIA resta a disposizione per ulteriori precisazioni e informazioni in merito. 

02-03-2020 Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Legge 02 marzo 2020 n. 9)

Il decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ha come obiettivo il sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese coinvolte nell’emergenza Coronavirus; nel dettaglio le principali novità legate al mondo delle imprese nel nostro territorio:   8: Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono sospesi dalla data del 03/03/2020 e fino al 30/04/2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020.   11: Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12/1/19 n. 14 (Crisi d’impresa) L’obbligo di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12/1/19 n. 14 opererà a decorrere dal 15/2/21.   17: Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna Ai datori di lavoro del settore privato con unità produttive situate in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuto, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. È previsto solamente il pagamento diretto da parte dell’INPS. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.   Sarà compito di Regione Lombardia dettare le regole operative di questo ammortizzatore sociale).  

28-01-2020 Il viaggio d’affari, o business trip, è distacco?

Oggi analizziamo uno degli aspetti più controversi della normativa sul distacco. Scopriremo che in realtà la normativa è chiara ma viene applicata in modo difforme dalle varie nazioni europee. Tutto parte dalla finalità della trasferta. Quando e perché i lavoratori vengono inviati all’estero? Per effettuare una prestazione di servizi (assistenza, consulenza, manutenzione, installazione, supervisione, collaudo e altro) commissionata da terzi, nell’ambito di quanto contrattualmente stabilito tra il cliente e l’impresa che invia in trasferta il dipendente Per svolgere la propria attività presso le società del gruppo  Nell’ambito di una fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione) Per altre ragioni che non implicano la prestazione di un servizio commissionato da terzi, quali la partecipazione a fiere, meeting, convegni, corsi di formazione, l’attività commerciale e di marketing, ecc.  I primi tre casi rientrano in pieno nella normativa sul distacco transnazionale (Direttiva 96/71/CE):  3. La presente direttiva si applica nella misura in cui le imprese (…) adottino una delle misure transnazionali seguenti: a) Distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o b) Distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o c) Distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo (…….) Quindi la direttiva sul distacco non riguarda i viaggi d’affari (business trip)? Certamente no, come è ben specificato sulle linee guida della Commissione Europea, ma questo non significa che non ce ne dobbiamo preoccupare. Innanzitutto è necessario chiedere sempre il modello A1 perché, come ha specificato la commissione UE nelle sue linee guida, la legislazione sociale non è disciplinata dalle direttive sul distacco, non contempla esclusioni e tantomeno una durata minima. Secondariamente constatiamo ogni giorno come l’interpretazione delle varie nazioni sia difforme da quella della Commissione Europea: la Francia, ad esempio, richiede l’effettuazione di tutti gli adempimenti per qualsiasi trasferta (normativa in via di alleggerimento ma per ora gli obblighi rimangono), la Svezia esclude espressamente i viaggi d’affari; altre nazioni ritengono che qualora esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia si tratti sempre e comunque di distacco. Come comportarsi? Certamente è obbligatorio chiedere il modello A1 (preferibilmente con anticipo ma può anche essere richiesto a posteriori) E’ raccomandabile seguire le indicazioni delle singole nazioni e svolgere gli adempimenti che esse richiedono. E’ verissimo che la Commissione UE ha dato un’interpretazione inequivocabile, ma è molto più impegnativo difendersi da un verbale che compilare una notifica… senza considerare che qualsiasi tipo di rilievo può costituire una segnalazione che può avere conseguenze sgradevoli in occasione delle successive trasferte. LIA Bergamo, con il partner TradeCube, aiuta le imprese a districarsi nel labirinto delle norme dei vari stati membri della UE, individuando gli adempimenti e gli obblighi precisi in relazione alla singola trasferta, al tipo di lavoro da svolgere, all’attività del datore di lavoro, alla destinazione, alla durata ed a tutte le altre variabili  i gioco.

24-01-2020 Rimborso CONAI importatori: il termine è a fine febbraio

Come abbiamo già evidenziato nel precedente articolo riguardante gli obblighi CONAI per gli importatori, l’importatore di merci imballate (imballaggi pieni), deve aderire a Conai e versare il contributo ambientale con riferimento agli imballaggi introdotti in Italia. L’obbligo sorge in quanto si introducono sul territorio nazionale imballaggi provenienti dalla UE o dai paesi terzi che, pur non avendo assolto a monte il contributo, dovranno essere smaltiti o riciclati in Italia. Il contributo Conai viene ordinariamente calcolato sul peso degli imballaggi, distinti per materiale. Molti importatori scelgono però ogni anno di avvalersi della procedura semplificata, soprattutto quando risulta difficoltoso o eccessivamente oneroso differenziare e pesare tutti i materiali. Non tutti gli  importatori che utilizzano la procedura semplificata sanno che, se sono anche esportatori, possono avere diritto al rimborso di parte del contributo pagato. La quota da rimborsare è determinata proporzionalmente all’ammontare delle esportazioni rispetto fatturato complessivo dell’impresa. Possono essere richiesti rimborsi solo se superiori a 100 €. Entro il 2 marzo (il 29 febbraio cade di sabato) è possibile presentare domanda di rimborso a Conai Se il contributo è stato calcolato con la procedura semplificata In percentuale sul valore complessivo delle importazioni e degli acquisti UE In misura fissa sulla tara delle importazioni e degli acquisti UE Se il contributo pagato nel 2019 non supera € 3.000,00 In caso di presentazione della domanda con un ritardo contenuto nei 30 gg, Conai rimborserà comunque il 75% dell’importo. Il 2 marzo scade anche il termine per presentare la domanda di rimborso relativa al contributo pagato in misura ordinaria e riferito agli imballaggi esportati (procedura “ex post” per esportazione).  

17-01-2020 Riposo dei lavoratori dopo la trasferta all’estero

Una delle domande ricorrenti che arrivano a TradeCube riguarda il riposo dei lavoratori dipendenti dopo una trasferta all’estero. In realtà non esiste una normativa specifica, ma è necessario rifarsi alle previsioni della Legge italiana e del Contratto Collettivo applicato. Date le particolarità delle trasferte all’estero, spesso non esiste una risposta univoca, ma proviamo a suggerire un percorso logico per arrivare ad una soluzione soddisfacente. Perché non può esistere una regola fissa? Perché la trasferta estera… A volte comporta periodi di viaggio molto lunghi, che possono durare ben oltre le 24 ore e si possono sviluppare in modo completamente diverso da caso a caso Il jet lag ed il fuso orario non sono disciplinati dalla normativa Talvolta è necessario partire la domenica o in un giorno festivo, per poter iniziare il lavoro il lunedì mattina nel luogo di destinazione La domenica non è dappertutto un giorno festivo ed è necessario coordinarsi con le festività locali Potremmo continuare con mille altri esempi, ma proviamo a porre delle basi certe: Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (art. 9 c. 1 D.Lgs 66/2003) Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni (art. 9 c. 1 D.Lgs 66/2003) In sintesi: il lavoratore deve riposare ininterrottamente almeno per 11 ore ogni giorno e per 70 ore ogni due settimane. In quale momento inizia e termina il periodo di riposo? Mentre il trattamento economico del tempo di viaggio può essere disciplinato in modo diverso dai vari contratti collettivi, quindi esistono situazioni nelle quali il tempo di viaggio non è retribuito, il tempo di viaggio non è tempo di riposo. Il lavoratore inizia a riposare al momento del rientro dalla trasferta e termina il riposo quando inizia il successivo turno di lavoro presso la sede abituale, indipendentemente dai trattamenti economici. Ma il riposo nel corso della trasferta? In questo caso devono essere seguite le regole previste dal paese nel quale la trasferta si svolge. In ambito UE  in molti paesi il lavoro domenicale è tassativamente vietato. In altri il riposo giornaliero è 12 ore e non 11, oppure il riposo settimanale deve essere necessariamente goduto settimanalmente e non ogni 14 giorni. Queste norme vanno conosciute e rispettate fintanto che il lavoratore si trova in trasferta. Come affrontare i casi complessi? Con la pianificazione: i periodi di riposo dopo la trasferta dovranno essere programmati con anticipo conteggiando correttamente le ore di riposo spettanti, prevedendo anche dei margini di sicurezza in caso di imprevisti e ritardi. Qualora ci fossero dubbi o riserve è buona norma chiarire in anticipo la situazione con il lavoratore interessato e/o le rappresentanze sindacali, onde non complicare ulteriormente una tematica di difficile interpretazione.

08-01-2020 INCOTERMS 2020 – Novità e Conferme 2, gli altri codici

Riprendiamo, facendo seguito al precedente articolo INCOTERMS® 2020 – Sintesi novità e conferme – I Parte, la sintesi degli Incoterms, nella loro versione 2020. Dopo aver affrontato due termini importanti ed utilizzati come EXW (Ex Works) e FCA, oggi analizziamo tutti gli altri codici come pubblicati dall’ICC – International Chamber of Commerce in modo da completare una tabella di rapida consultazione. CPT – Carriage Paid To  CIP – Carriage and Insurance Paid To In questi due termini di resa esistono due luoghi determinanti. Il luogo di consegna (delivery) che individua il passaggio del rischio Il luogo di destinazione (destination) che individua il punto fino a dove il venditore deve sostenere i costi Nel termine CIP il venditore deve sostenere i costi di un’assicurazione All Risks ICC (A) fino al punto di destinazione FAS – Free Alongside Ship FOB – Free On Board Questi termini si applicano solo al trasporto marittimo. FOB: I rischi e i costi sono del venditore fino all’avvenuto carico della merce sulla nave FAS: i rischi e costi sono del venditore fino all’arrivo della merce a bordo nave, sulla banchina (quay) o su una chiatta (barge) Come sopra evidenziato è possibile utilizzare il termine FCA individuando un porto CFR – Cost and Freight CIF – Cost Insurance and Freight Questi termini sono analoghi a CPT e CIP, ma vengono usati solo per il trasporto marittimo  In questi due termini di resa i luoghi determinanti sono: Il porto di consegna (delivery) che individua il passaggio del rischio: merce caricata sulla nave al porto di partenza Il porto di destinazione (destination) che individua il punto fino a dove il venditore deve sostenere i costi Nel termine CIF il venditore deve sostenere i costi di un’assicurazione ICC (C) fino al punto di destinazione DAP – Delivered at Place DPU – Delivered at Place Unloaded I due termini sono analoghi: DAP – Rischi e costi del venditore fino alla consegna della merce fino ad un determinato luogo sul mezzo di trasporto DPU – Rischi e costi del venditore fino alla consegna della merce fino ad un determinato luogo (adatto allo scarico) scaricata (unloaded)  DDP – Delivered Duty Paid Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo, pronta per essere scaricata nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore si fa quindi carico, oltre che dei rischi e dei costi fino al luogo convenuto, anche dell’espletamento della pratica doganale di import e del pagamento dei relativi diritti. Tale resa espone il venditore, che diventa importatore, a tutti i rischi ed oneri connessi all’importazione delle merci (responsabilità dichiarazione doganale in import, ritardi ed ispezioni, dazi, possibile onere di nomina di rappresentante fiscale e presentazione di garanzie per l’assolvimento dei diritti doganali) Come scegliere l’Incoterm corretto? Le informazioni fin qui viste sono sintetiche, generiche ed orientative e necessitano di approfondimento. Si raccomanda di: Individuare gli Incoterms utilizzati dall’azienda in relazione alle varie casistiche Analizzarli attentamente verificando se quanto previsto dagli Incoterms è coerente con le obbligazioni previste dai contratti di compravendita e con l’effettivo svolgimento delle operazioni Decidere quali incoterms adottare con le eventuali deroghe, che devono essere contenute al minimo indispensabile Cosa fa TradeCube? L’argomento Incoterms® coinvolge problematiche contrattuali, doganali, logistiche e fiscali. La scelta dell’Incoterm può impattare pesantemente anche sul bilancio e, di conseguenza, sul reddito d’impresa come spiegato dai seguenti articoli: Incoterms – Le merci in viaggio fanno parte delle rimanenze? Incoterms – Internazionalizzazione e bilancio LIA, attraverso il partner TradeCube, grazie ai suoi esperti multidisciplinari, vi accompagna nella scelta e nell’applicazione degli Incoterms per arrivare ad un’operatività celere e fluida, minimizzando costi, errori e rischi grazie a: Formazione Coordinamento delle aree aziendali interessate Definizione di procedure e standard operativi

07-01-2020 INCOTERMS 2020 – Novità e Conferme 1, Ex Works (EXW) e FCA

La versione 2020 degli Incoterms® è stata pubblicata nel mese di settembre dalla International Chamber of Commerce e nel mese di ottobre è stata presentata la versione italiana. Ci si aspettava la soppressione del termine EXW, che porta con sé varie incongruenze quando utilizzato dagli esportatori, ma il termine è stato mantenuto. E’ stato “potenziato” il termine FCA, che si rende sempre più indicato quando vogliamo utilizzare una resa presso il nostro stabilimento o un punto intermedio fino al porto di imbarco. E’ stata sottolineata la vocazione marittima dei termini FAS FOB CFR e CIP e sono stati stabiliti diversi livelli di assicurazione per i termini CIF e CIP; è stato inoltre soppresso il termine DAT, sostituito dal nuovo DPU. Analisi Incoterms 2020 parte 1, EXW e FCA Vediamo ora una breve sintesi negli Incoterms® 2020, premettendo alcune regole fondamentali: Gli Incoterms® sono intraducibili Devono essere indicati in modo completo (con luogo/porto di consegna/destinazione e riferimento a Incoterms® 2020) Disciplinano la consegna, il passaggio dei rischi ed il sostenimento dei costi, ma non il passaggio di proprietà Ricordiamo che l’Incoterm prescelto ha conseguenze importanti in ambito: Contrattuale e commerciale Doganale e IVA Logistico ed assicurativo Bilancio d’esercizio e di conseguenza determinazione del reddito d’impresa. Bilancio e Rimanenze EXW – Ex Works Il venditore effettua la consegna con la messa a disposizione della merce a terra nei propri locali o in altro luogo convenuto.  Non effettua le operazioni di carico né la dichiarazione doganale all’esportazione. Nella realtà in genere il venditore si occupa anche del carico delle merci e compare come “esportatore” sulla dichiarazione doganale di export, la quale deve essere necessariamente resa da un soggetto stabilito nella UE, quindi di fatto si verifica un’incoerenza tra l’effettivo svolgimento delle operazioni e quanto contrattualmente stabilito. Per queste ragioni l’Incoterm EXW è applicabile solo alle vendite domestiche e la resa FCA appare più appropriata per le esportazioni. FCA – Free Carrier Il passaggio dei rischi e dei costi al compratore può avvenire in due momenti: Consegna presso la sede del venditore Merce caricata e sdoganata all’export presso la sede del venditore; i rischi passano quando la merce è caricata Consegna presso un luogo terzo (anche un porto) Merce caricata e sdoganata all’export presso la sede del venditore; trasportata e messa a disposizione NON SCARICATA nel luogo indicato; i rischi passano quando il mezzo di trasporto carico arriva nel punto individuato Se previsto contrattualmente è possibile ottenere la polizza di carico con annotazione «On Board» anche con la resa FCA (necessaria per lettere di credito) Ci aggiorniamo nei prossimi giorni con la seconda parte e Vi ricordiamo che TradeCube, con i suoi esperti multidisciplinari, è in grado di accompagnarvi non solo nella scelta degli Incoterms più adatti, ma anche nella formazione e nella creazione delle procedure aziendali indispensabili per coordinare tutti gli aspetti sopra evidenziati.

05-12-2019 Le regole per la prova della cessione IntraUE

Il nuovo Regolamento d’Esecuzione 2018/1912 ha modificato la tipologia di documenti di cui deve essere in possesso un soggetto che cede ad altro soggetto UE per provare l’avvenuta cessione intracomunitaria delle merci. Il regolamento prevede due distinte casistiche a seconda dei soggetti coinvolti nella cura del trasporto: Se è il soggetto cedente a curare il trasporto il venditore debba essere in possesso alternativamente di: Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del regolamento, tra cui:1) Lettera CMR;2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;3) Fattura emessa dallo spedizioniere. Oppure: Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), sopra riportati, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra. Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:1) Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;2) Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;3) Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. Se invece è il cessionario a curare il trasporto il cedente deve essere in possesso di: Una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni con l’indicazione di: Data di rilascio; Nome e l’indirizzo dell’acquirente; Quantità e la natura dei beni; Data e il luogo di arrivo dei beni; Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. NB: Tale dichiarazione deve essere consegnata dall’acquirente al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Congiuntamente a: Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del regolamento, tra cui:1) Lettera CMR;2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;3) Fattura emessa dallo spedizioniere. Oppure: Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra. Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:1) Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;2) Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;3) Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

28-11-2019 Vendere online all’estero: attenzione agli aspetti strutturali

Per quanto sia una componente importantissima, anzi vitale, di ogni progettualità legata alla promozione e alla commercializzazione di prodotti e servizi, il digitale non è una soluzione sempre e comunque fattibile e vincente, in particolare quando si vuole vendere all’estero. Innanzitutto, non è detto che, se un prodotto funziona su un mercato estero utilizzando i canali tradizionali, lo stesso sia vero per il mondo delle vendite digitali. Gli aspetti da analizzare sono tanti, e per molti versi riflettono quelli presi in considerazione quando si affronta in prima battuta il problema dell’internazionalizzazione. Vendere online all’estero: prima le questioni strutturali Possiamo identificare diverse tipologie di criticità riguardo all’impostazione di un programma di vendita all’estero su piattaforme digitali, a partire da quelle strutturali, legate all’accesso a internet e ai vari canali, ma anche alla logistica: Ovviamente, serve analizzare se l’accesso ad internet nel paese che ci interessa è tecnicamente presente e di qualità, e qual è l’attitudine verso l’acquisto su internet delle persone. Non occorrerebbe nemmeno dirlo, ma spesso si tende a sottovalutare l’ovvio. Bisogna chiedersi quali sono le piattaforme ideali. E-Commerce proprietario o marketplace esterni? E quali marketplace? Zone diverse offrono diverse soluzioni, basti pensare ad Alibaba in Cina contro Amazon nel mondo occidentale, o Rakuten in Giappone. Occorre analizzare la situazione normativa, e ciò riguarda non solo gli aspetti doganali e fiscali, ma anche le restrizioni all’accesso alla rete che alcuni paesi mettono in atto sia per le imprese che vogliono vendere, sia per i clienti finali. Quali sono le norme relative alla privacy? Alla sicurezza? All’antiterrorismo? Al controllo delle sostanze? Alla limitazione delle opinioni e della libertà di scelta? Non diamo per scontato che tutti siano liberi come noi… Una volta che il prodotto è su uno store, come viene pagato? I sistemi di pagamento con tutte le implicazioni relative alla privacy e alla sicurezza ovviamente variano. Il 92% dei cinesi usa soluzioni per smartphone (ad esempio WeChat) come mezzo principale di pagamento. Occorre pensare in modo libero da preconcetti alla logistica e ai trasporti. Come vengono consegnati i prodotti e come tornano indietro in caso di restituzione? Come funziona la ricezione della corrispondenza nel paese target? Esistono limitazioni fisiche? E’ normale la consegna a domicilio o si usano sistemi come centri di smistamento comuni o caselle postali? Ma non solo. Quali sono le norme e le aspettative sugli imballaggi? La guerra ai materiali plastici è ormai una costante in tutto il mondo, e i modi per affrontarla possono variare. Struttura ma anche comunicazione e promozione A questo punto, nel momento in cui siamo pronti ad offrire, vendere, imballare e consegnare il nostro prodotto, oltre a vedercelo pagare, la sfida è però appena iniziata. Si apre la partita della promozione. Quali sono i canali di comunicazione? Dove e come pubblicizzare? Quale linguaggio (inteso sia in termini di idioma che di sistema comunicativo) sarà meglio utilizzare?

22-11-2019 Accordo di libero scambio Singapore: da oggi al via!

L’export verso Singapore interessa oltre 50.000 imprese europee, per la maggior parte di piccole e medie dimensioni, che da oggi potranno avvalersi di una formidabile leva commerciale. Entra infatti oggi in vigore l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e Singapore, che prevede un abbattimento bilaterale dei dazi. Oltre all’aspetto daziario, gli scambi commerciali saranno agevolati dalla rimozione di alcuni ostacoli tecnici, che interesseranno, tra gli altri, i settori di elettronica, automotive, energie rinnovabili e dispositivi sanitari. I prodotti destinati a Singapore dovranno essere scortati da dichiarazione di origine preferenziale per poter beneficiare delle riduzioni daziarie. Ciò significa che già da oggi potreste avere la necessità di tracciare e documentare l’origine dei Vostri prodotti destinati ad essere esportati a Singapore, ma anche di quelli forniti agli esportatori italiani. Dichiarazione di origine preferenziale Come già sottolineato più volte, l’origine non è la provenienza. Per poter conferire l’origine Europea in molti casi è necessario, soprattutto per i prodotti industriali ma non solo, tracciare l’origine dei componenti che ne fanno parte e determinarne la partecipazione al valore del prodotto venduto, seguendo le regole stabilite dall’accordo bilaterale per ogni voce doganale. Il percorso logico da seguire prevede l’individuazione: Della voce doganale del prodotto Della regola di origine da applicare Dell’origine dei componenti utilizzati e/o del luogo di svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo  Una volta reperiti e soprattutto documentati questi elementi occorre verificare se, in funzione di essi, il prodotto da esportare ha le caratteristiche per essere definito di origine preferenziale UE. I prodotti privi di queste caratteristiche perderanno competitività, il che potrebbe rendere opportuna una revisione delle strategie, ad esempio relativamente alla scelta dei fornitori. Necessario lo status di Esportatore Autorizzato Segnaliamo inoltre che sarà necessario acquisire lo status di “esportatore autorizzato”, che prevede un audit doganale atto ad accertare che l’azienda abbia le conoscenze, l’organizzazione e le risorse per gestire correttamente l’attribuzione dell’origine. Ad oggi l’audit doganale è il presupposto per dichiarare l’origine preferenziale anche verso il Canada, la Corea del Sud ed il Giappone. LIA, attraverso il suo partner Tradecube, è a disposizione per avviare un percorso di compliance doganale basato su: Formazione delle risorse Corretta classificazione dei prodotti ed interpretazione delle regole di origine Stesura delle procedure operative Coordinamento ed organizzazione delle aree aziendali coinvolte

20-11-2019 Internazionalizzazione, le debolezze delle imprese italiane

uali sono le debolezze delle PMI italiane quando si tratta di internazionalizzazione? Le imprese del nostro paese si distinguono spesso per spiccate caratteristiche di dinamicità. Tuttavia, affrontare un procedimento di internazionalizzazione richiede un approccio serio e metodico, oltre a punti fermi non derogabili. Le criticità e le debolezze in 5 punti Prima di tutto, per internazionalizzare serve una vera cultura dell’internazionalizzazione. Sembra quasi un’ovvietà, ma molte volte alla volontà di internazionalizzare non si accompagna la necessaria apertura mentale. Magari, ad esempio, per diffidenza verso le collaborazioni, che per affrontare un procedimento così critico e multisfaccettato sono fondamentali. Ma spesso, c’è anche timore di incontrare diversità linguistiche, istituzionali o culturali, inevitabili negli scambi commerciali a lungo raggio ma anche quando si parla di paesi molto vicini (abbiamo trattato su questo blog della situazione Italia-Germania). Per aprire al commercio estero occorre un vero e proprio sistema informativo di marketing. Un insieme di persone, strumenti e procedure che raccolga, e gestisca informazioni sui potenziali clienti e mercati, allo scopo di costruire una struttura che offra dati accurati e aggiornati ai marketing manager. C’è poi la vera e propria carenza informativa nei confronti delle caratteristiche dei mercati esteri, in termini di consumatori, normative, strumenti di comunicazione o canali distributivi Ovviamente, la presenza di risorse umane specializzate, ma soprattutto multilingue è fondamentale. Purtroppo, le imprese italiane e il paese in generale si portano dietro una debolezza sulla conoscenza delle lingue straniere che parte sin dalle scuole dell’obbligo. L’internazionalizzazione non può essere in altre parole considerata un qualcosa di “fatto e finito”. Rappresenta invece una costante da tenere ben presente in termini di approccio, filosofia e sviluppo aziendale.

24-10-2019 NUOVI INCOTERMS® 2020 – Presentazione in arrivo!

La Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato in data 10/09/2019 i nuovi Incoterms 2020. I cambiamenti chiave riguardano il termine DAT, che diventa DPU, l’assicurazione nei termini CIP e CIF, e la possibilità di ottenere una “onboard bill of lading” utilizzano il termine FCA. La consultazione degli Incoterms è diventata più agevole e sono stati adeguati alle novità in materia di modalità e sicurezza del trasporto. La presentazione ufficiale in Italia avverrà nel prossimo mese di ottobre: nel frattempo è utile ricordare ciò che è necessario sapere per il loro utilizzo. Gli INCOTERMS non sono norme fiscali, né principi per la redazione del bilancio d’esercizio, ma impattano pesantemente sulla materia doganale, fiscale e sulla redazione del bilancio.  Permettono di capire chi paga il trasporto e fino a dove questo trasporto è pagato influisce direttamente sulla determinazione del valore doganale In molti paesi del mondo l’Incoterm è determinate per definire il valore sul quale si calcolano i diritti doganali La scelta corretta dell’Incoterm è fondamentale nelle triangolazioni, perché possa venire riconosciuta la non imponibilità ai fini IVA Nella redazione del bilancio d’esercizio può avere un impatto significativo la rilevazione della merce in viaggio, che è legata al trasferimento dei rischi e dei benefici, disciplinato dagli Incoterms La scelta dell’INCOTERM è inoltre fondamentale quando il pagamento è assistito da un credito documentario o comunque da una forma di pagamento che prevede come condizione fondamentale la consegna della merce e soprattutto il possesso di tutta la documentazione a supporto. I momenti rilevanti nella compravendita internazionale sono fondamentalmente tre: La consegna Il passaggio dei rischi Il passaggio di proprietà Il punto critico? Il passaggio della proprietà E’ bene sapere che la consegna ed il passaggio dei rischi sono definiti contrattualmente mediante l’uso dell’incoterm, ma il non il passaggio di proprietà. Il passaggio di proprietà deve essere definito contrattualmente, oppure si verifica in base alla legge applicabile al contratto di compravendita. La pubblicazione degli Incoterms 2020 è un’ottima occasione per approfondire veramente bene la tematica: spesso le aziende, per mancanza di tempo o per consuetudine, utilizzano i medesimi incoterms da sempre senza sviscerarne il contenuto e senza valutare le responsabilità effettivamente connesse a quel termine. Sollecitiamo tutte le aree vendite, acquisti, amministrazione, logistica ad attivarsi per tempo, in modo da avere le idee chiare per il 2020; a tale scopo il nostro partner STUDIO DEL NEVO organizza, in collaborazione con Quality Services e Studio Toscano-Carbognani, per il 28 ottobre 2019 a Parma un seminario di aggiornamento sul tema “NUOVI INCOTERMS – EDIZIONE 2020“, nel corso del quale verranno esaminate tutte le novità e modifiche che entreranno in vigore nel 2020.

23-10-2019 Incoterms 2020 – Le merci in viaggio fanno parte delle rimanenze?

Anche i meno esperti sanno bene che l’iscrizione delle rimanenze a magazzino è una delle operazioni più importanti nell’elaborazione del bilancio. A fine anno è obbligatorio redigere l’inventario, vale a dire andare fisicamente in magazzino a verificare, contare, pesare, misurare le giacenze per poi procedere ad operazioni di valutazione che possono essere piuttosto complesse. L’internazionalizzazione ha un po’ modificato i termini della questione, perché possiamo avere il problema della merce in viaggio. Un carico in viaggio da o per un altro continente potrebbe restare in mare settimane o mesi e quindi, per l’importatore, non è assolutamente inusuale essere in attesa di uno o più carichi alla data di chiusura del bilancio. Abbiamo visto nel precedente articolo come i Principi Contabili di Bilancio, in seguito alla modifica del codice civile, si siano evoluti nell’ottica della prevalenza della sostanza sulla forma. Merci in viaggio e valutazione rimanenze Il Principio OIC 13 è quello che disciplina la rilevazione e valutazione delle rimanenze merci a magazzino e cita espressamente le merci in viaggio I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.  17. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.  18. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.  Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (…) c) materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (…). Con riferimento alla compravendita internazionale ci troviamo nella seguente situazione: la consegna ed il passaggio dei rischi sono definiti contrattualmente mediante l’uso dell’Incoterm, ma il non il passaggio di proprietà. Quando avviene il passaggio di proprietà? Il passaggio di proprietà deve essere definito contrattualmente, oppure si verifica in base alla legge applicabile al contratto di compravendita. E’ di tutta evidenza che può non essere semplice individuare il momento del passaggio della proprietà se questo non è stato contrattualmente individuato in modo univoco, ma il momento del passaggio dei rischi è individuato in modo inequivocabile dal termine di resa Incoterm. Ancora una volta vediamo quindi che, nell’ambito di complesse valutazioni di bilancio, la conoscenza approfondita degli Incoterms agevola le nostre scelte e ci è di aiuto per evitare errori. Non perdete quindi il seminario di aggiornamento previsto per il 28 ottobre 2019 a Parma sul tema “NUOVI INCOTERMS – EDIZIONE 2020” nel corso del quale verranno esaminate tutte le novità e modifiche che entreranno in vigore nel 2020.

21-10-2019 Incoterms 2020, internazionalizzazione e bilancio

I bilanci delle PMI vengono in genere redatti in base al codice civile ed ai Principi Contabili Nazionali OIC, che stabiliscono le varie regole in base alle quali determinate voci debbano essere rilevate, valutate e collocate in bilancio. Il rispetto di queste regole, e di conseguenza la corretta redazione del bilancio d’esercizio, hanno un impatto immediato su un aspetto che non piace per nulla all’imprenditore, vale a dire l’ammontare delle imposte da pagare.  Ancora più importante può essere l’impatto che i numeri di bilancio hanno all’esterno, cioè sui nostri clienti/fornitori/contatti (non solo italiani) e sulle banche, che ci attribuiscono un rating. Non parliamo soltanto del risultato di bilancio, che può essere positivo o negativo, ma anche e soprattutto di tutte le voci che lo costituiscono, che, combinate, raffrontate e rapportate tra loro, danno luogo a quella serie di indici che ci può fare diventare un soggetto “solido” “liquido” inaffidabile” “sottocapitalizzato” ed altro ancora. Già dal 2016 il codice civile è stato modificato, con l’introduzione, tra i principi di redazione del bilancio, il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma: la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto  Che cosa significa questo e, soprattutto, che c’entra con gli Incoterms? Premesso che con gli Incoterms le parti definiscono la ripartizione dei rischi ed oneri inerenti la spedizione internazionale delle merci, analizziamo il nuovo OIC 15 (crediti), che ci dice che i crediti devono essere iscritti in bilancio quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi. In pratica il principio contabile ci dice che, indipendentemente dai documenti fiscali e contabili (fattura/pagamento), il credito deve essere rilevato nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici che, in assenza di accordi contrattuali, coincide con la consegna. La chiave sono proprio gli accordi contrattuali: citare un Incoterm su un documento equivale ad una vera e propria pattuizione contrattuale che definisce con estrema precisione il momento della consegna e del passaggio dei rischi e benefici (che possono non coincidere).  Questo significa che chi redige il bilancio e le scritture di assestamento non si deve limitare alla contabilizzazione dei documenti fiscali, ma deve approfondire le pattuizioni contrattuali e conoscere bene gli Incoterms. Cosa accade in assenza di incoterms? In assenza di Incoterms ed altre pattuizioni contrattuali, quale sarebbe il momento della consegna? La messa a disposizione di merce pronta presso la mia sede? La partenza della merce? L’arrivo della merce a destinazione? La consegna al terminal? La consegna al porto? La presa in carico formale da parte del cliente?  L’Incoterm, utilizzato e citato correttamente, dà quindi certezza anche alle valutazioni operate in bilancio, che diventano sempre più importanti nell’ottica dell’internazionalizzazione d’impresa. Non perdete quindi il seminario di aggiornamento previsto per il 28 ottobre 2019 a Parma sul tema “NUOVI INCOTERMS – EDIZIONE 2020”, nel corso del quale verranno esaminate tutte le novità e modifiche che entreranno in vigore nel 2020.

28-09-2019 Brexit e trasferte dei lavoratori dipendenti – Seconda parte

Nel precedente articolo abbiamo sottolineato l’incertezza nella quale sono costrette ad operare le imprese che scambiano servizi con il regno Unito. Vedremo oggi alcune delle difficoltà concrete che potremo incontrare dopo il 31/10/2019. Sappiamo che l’effettuazione delle trasferte in ambito UE richiede lo svolgimento di pratiche amministrative a volte complesse e la nomina di rappresentanti e referenti. Paradossalmente, il Regno Unito è una delle nazioni che ha recepito la direttiva sulle trasferte nel modo meno rigido. Salvo che per il settore edile e per attività da svolgere in particolari contesti, non è prevista alcuna formalità amministrativa, se non la richiesta del modello A1, oltre ovviamente al rispetto delle norme vigenti nel paese. Che cosa succederà dal 1 novembre 2019? Le prime difficoltà riguarderanno proprio l’ingresso dei lavoratori nel Regno Unito partendo dai seguenti elementi: Passaporto, che dovrà avere validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso in UK. Raccomandiamo a chi non l’avesse o a chi avesse una durata residua insufficiente di richiederlo per tempo. Visto per lavoro: per chi si recherà nel Regno Unito a lavorare (work) sarà certamente necessaria la richiesta di un visto di lavoro, con tempi e costi ad oggi imprevedibili. Visto per affari: il 10 aprile 2019 è stato approvato il regolamento (UE) 2019/592, che ha incluso i cittadini del Regno Unito post-Brexit tra i soggetti esentati dal visto, per viaggi d’affari di durata non superiore a 90 giorni nel semestre. In buona sostanza, il legislatore della UE si è preoccupato di agevolare l’ingresso nell’Unione ai cittadini UK dopo il 31/10/2019 prevedendo però che tale agevolazione sarà valida purché il Regno Unito non introduca l’obbligo di visto per i cittadini UE. La necessità del controllo dei passaporti potrebbe portare con il tempo anche a difficoltà di ingresso nel paese, soprattutto se sul passaporto risultano visti di ingresso o permanenze prolungate in nazioni che il Regno Unito considera “ostili”. Si spera nella reciprocità Attualmente il regolamento è pubblicato con “data di entrata in vigore sconosciuta”: si auspica che il Regno Unito post Brexit possa operare in una logica di reciprocità esportazione attrezzature e materiali: il dipendente in trasferta dovrà “far dogana” e quindi dichiarare qualsiasi bene porti al seguito. Non sappiamo quali regole si applicheranno, se ci saranno esenzioni e franchigie: la prudenza impone di spedire separatamente ed anticipatamente tutti i beni necessari all’esecuzione del servizio ed assicurarsi che siano arrivati sul posto prima di inviarvi il lavoratoreRicordiamo che TradeCube, insieme al suo partner AEG Corporation, gruppo internazionale con sede nel Regno Unito, può garantire un contatto diretto sul posto in grado di aiutarvi efficacemente ad affrontare ogni problema e criticità.

27-09-2019 Brexit e trasferte dei lavoratori dipendenti – Prima parte

La confusione sul tema Brexit, in particolare con lo scenario no deal che si avvicina, è sempre più generalizzata, eppure, comunque vada, tante aziende sono ben consapevoli che i propri dipendenti dovranno effettuare delle trasferte in UK anche dopo il 31/10/2019. Molte aziende italiane hanno installato impianti e macchinari ad elevata tecnologia di loro produzione in UK garantendone la manutenzione e riparazione e sanno che dovranno intervenire su base regolare oppure con scarsissimo preavviso in caso di emergenza.  Che ne sarà di assistenze e garanzie? Sappiamo benissimo che non essere in grado di effettuare un intervento in garanzia tempestivo o una riparazione nei tempi concordati può avere conseguenze molto pesanti. Alcune imprese si stanno strutturando da tempo per affrontare il problema, che è molto più sentito dalla PMI perché spesso non ha la possibilità né la convenienza ad attivare una rete di assistenza in loco. Gli imprenditori più attenti si stanno organizzando per offrire sempre maggiori servizi in teleassistenza e per costruire una rete di contatti sul posto ai quali subappaltare gli interventi. Nonostante ciò, in caso di Hard Brexit, o Brexit no deal, il problema dei dipendenti da inviare nel Regno Unito si presenterà per tutti: attualmente l’area di libera circolazione di persone e beni include il Regno Unito, questo significa che le persone si spostano e lavorano senza necessità di visto, passaporto, controlli alla frontiera, e possono portare con sé senza formalità gli attrezzi di lavoro, i ricambi, il campionario e qualsiasi altro bene, funzionale o meno al servizio da prestare. Le criticità interessano quindi sia lo spostamento delle persone che dei beni collegati alla trasferta. Il problema riguarda anche l’impresa italiana che fruisce di servizi prestati da lavoratori del Regno Unito, che si troveranno di fronte a problematiche analoghe e potrebbero non essere in grado di fornire servizi e beni con la consueta efficienza e tempestività. La checklist della Commissione Europea appena aggiornata, al punto 2 contempla proprio questi casi. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en_0.pdf TRADECUBE, con il partner AEG Corporation http://www.aeg-corporation.co.uk/,vi può garantire un contatto diretto sul posto in grado di aiutarvi efficacemente ad affrontare ogni problema e criticità.

27-08-2019 La dichiarazione di origine preferenziale UE

Anche se non siamo esportatori, i nostri clienti ci possono richiedere la compilazione di una dichiarazione di origine preferenziale UE. La nostra dichiarazione, per la quale il firmatario è responsabile anche penalmente, verrà utilizzata dal nostro cliente per supportare la dichiarazione che renderà in dogana o per rilasciare analoga dichiarazione al suo cliente esportatore. E’ per questa ragione che tutte le imprese possono ricevere la richiesta di una dichiarazione d’origine preferenziale,  anche se non hanno mai esportato i loro prodotti. Una leva per l’esportatore Se i prodotti esportati sono accompagnati da una dichiarazione d’origine preferenziale, l’importatore pagherà un dazio calmierato oppure ne sarà del tutto esentato: è evidente come la documentazione che attesta l’origine non solo ha un’importanza fondamentale a livello amministrativo/fiscale, ma costituisce una formidabile leva commerciale per l’esportatore. Cosa fare in questo caso? Abbiamo detto che chi firma è responsabile penalmente, quindi il processo può essere sintetizzato in tre fasi: Individuare la nazione/le nazioni di destinazione capire se il prodotto è effettivamente originario dell’Unione Europea documentare accuratamente le condizioni che attribuiscono l’origine rilasciare la dichiarazione al cliente su modello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale UE L’origine non è la provenienza e non è detto che un prodotto fabbricato interamente in Italia o in Europa abbia l’origine preferenziale UE: ogni nazione o accordo bilaterale ha una sua regola e le regole sono differenziate in funzione del prodotto. Vediamo l’esempio di un’analisi che abbiamo effettuato per un’azienda del settore tessile: individuare destinazione finale – nel caso in esame si trattava della Sud Corea  attribuire voce doganale – nel caso in esame 6201 (giacca a vento) individuare l’accordo bilaterale vigente verificare la regola in corrispondenza della voce doganale sull’accordo bilaterale; la regola in questione prevede varie possibilità alternative, ponendo delle condizioni legate all’incidenza del valore dei componenti utilizzati ed al luogo di svolgimento delle fasi del processo produttivo coordinare la regola con le note richiamate e le eccezioni elaborare una scheda costruttiva (distinta base) del capo che evidenzi sia i materiali utilizzati sia le lavorazioni effettuate sugli stessi tracciare l’origine dei singoli componenti (tessuto, bottoni, cerniere, imbottitura) ed il luogo nel quale sono state effettuate eventuali lavorazioni (coloratura, spalmatura, ricamo, finissaggio, ecc.ecc.) acquisire/verificare  le dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori, che devono essere redatte conformemente alla Gazzetta Ufficiale UE determinare, in base ai dati acquisiti ed ai parametri previsti dall’accordo, se il capo può effettivamente essere dichiarato di origine preferenziale UE E’ stato un po’ complesso, ma abbiamo ricostruito e documentato accuratamente l’origine preferenziale UE, quindi il cliente Coreano non pagherà NULLA di dazio. Se invece non fossimo stati in grado di documentare correttamente l’origine il cliente coreano avrebbe pagato il 13% di dazio, vale a dire che il suo costo sarebbe stato  maggiorato del 13% rispetto al nostro prezzo di vendita. E’ di tutta evidenza che la necessità di una dichiarazione di origine preferenziale deve essere chiarita e concordata PRIMA di mettere in produzione il capo…

23-07-2019 IMPUGNABILITÀ DELLA CONCILIAZIONE FIRMATA IN SEDE SINDACALE

La Cassazione con l’ordinanza 1.4.2019 n. 9006 ha affermato che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. Infatti, l’assistenza fornita dal sindacato sottrae il lavoratore alla naturale condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro, facendo venire meno la possibilità per il dipendente di annullare la transazione o la rinuncia; se il sindacato è presente alla conciliazione, è onere del lavoratore provare che l’assistenza non sia stata effettiva. Ai fini della validità della transazione: deve risultare la comune volontà di comporre la controversia in atto; deve essere chiara la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti. In presenza di tali elementi, il giudice deve solamente accettare la reale volontà negoziale delle parti, non essendo tenuto a valutare la congruità delle loro determinazioni rispetto alle reciproche concessioni, poiché la considerazione dei sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto è rimessa all’autonomia delle parti stesse ed ha, quindi, carattere soggettivo. La transazione deve essere dichiarata nulla in presenza di un vizio invalidante del consenso, ravvisabile, ai sensi dell’art. 1435 c.c., nel caso in cui vi sia una minaccia specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale, tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore della stessa.

08-07-2019 La malattia del lavoratore durante la trasferta all’estero

L’INPS ha pubblicato una guida per i lavoratori dipendenti in malattia che si trovano temporaneamente all’estero.  I lavoratori all’estero mantengono il diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS e dal datore di lavoro, ma debbono necessariamente svolgere tutti gli adempimenti richiesti dalla Legge, che consistono principalmente nell’ottenere un certificato dal medico o dall’entità locale abilitata a certificare gli stati di malattia e nella sua trasmissione all’INPS ed al datore di lavoro. Il certificato deve essere redatto in base alla normativa del paese ospitante, ma deve contenere tutti i dati richiesti dalla normativa italiana: intestazione dati anagrafici del lavoratore prognosi diagnosi di incapacità al lavoro indirizzo di reperibilità data di redazione timbro e firma   Il lavoratore sarà obbligato anche all’estero a rispettare le fasce di reperibilità previste dalla normativa italiana.   Paesi diversi, regole diverse Le regole da seguire variano in funzione del luogo ove si trova il lavoratore: paese UE / SEE /Svizzera  paesi convenzionati paesi non convenzionati I dettagli sono al link: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Guida_sulla_certificazione_malattia_estero.pdf L’INPS può avviare con gli istituti previdenziali degli altri paesi europei approfondimenti legati alla tutela della malattia, riconoscendo la validità delle certificazioni locali. Ad esempio per la certificazione della malattia intervenuta in Polonia l’unico modulo valido è il cosiddetto “ZUS-ZLA”, da trasmettere entro 2 gg all’INPS di competenza.

05-07-2019 Sicurezza dei lavoratori in trasferta nella UE

Datori di lavoro e lavoratori italiani conoscono bene il D.Lgs. 81/2008. Si tratta del testo Unico in materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme in esso raccolte recepiscono i contenuti di varie direttive emanate nel tempo dall’Unione Europea, che dettano i principi comuni da osservare nelle nazioni aderenti. Vorrei che ci fermassimo a riflettere per comprendere quanto è ampio il campo di applicazione di questo testo normativo, che non si limita a dettare le regole finalizzate ad evitare incidenti, infortuni e malattie connesse all’attività lavorativa, ma definisce la “salute:  stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. Il Testo Unico vigente in Belgio definisce il complesso di norme come “Code du bien-être au travail”, termine che ancor di più sottolinea come la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro siano da intendersi nel  loro senso più completo. Quanto sopra per evidenziare come, in ambito europeo ma non solo, sia data grande rilevanza al tema che  stiamo trattando e che l’invio di lavoratori oltre i nostri confini non può prescindere da un’attenta valutazione degli obblighi in materia.   Quali e quante tutele? I lavoratori devono godere di tutte le tutele garantite dalla Legge italiana, ma anche di quelle stabilite nello stato di invio, ove siano maggiormente restrittive e tutelanti. Sebbene le nazioni europee abbiano basato i codici in vigore sulle direttive dell’Unione, possono esistere significative differenze operative tra uno stato e l’altro. Ad esempio la Spagna, per l’effettuazione di taluni lavori ritenuti particolarmente pericolosi (connessi alla cantieristica ma non solo), richiede l’iscrizione al registro REA, che si ottiene solo presentando tutta la documentazione attestante il rispetto delle regole riguardanti la salute e sicurezza. E’ facile scoprire che le ore di formazione svolte in Italia non sono sufficienti ad assolvere gli obblighi locali o che parte della documentazione deve essere opportunamente implementata. In molte nazioni europee gli obblighi in materia di sicurezza richiedono la registrazione dei lavoratori presso l’ente competente, per ottenere il rilascio di apposito cartellino identificativo che dovranno indossare per poter essere ammessi ai luoghi di lavoro. Possiamo quindi sostenere che chi non è in regola con il D.lgs. 81/2008 in Italia certamente non è in regola nemmeno oltre i nostri confini, ma non è necessariamente vero il contrario: anche chi è perfettamente in regola si deve preventivamente documentare per poter porre in essere tutto quanto eventualmente previsto dalla nazione o dalla struttura ospitante.  LIA BERGAMO vi potrà offrire un check-up completo per verificare il corretto adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e darvi un’ottima base di partenza per adeguare quanto necessario alla trasferte oltreconfine.  

04-07-2019 La retribuzione minima per i lavoratori in trasferta UE/Svizzera

L’impresa che invia i lavoratori in trasferta nell’Unione Europea è obbligata a garantire al lavoratore un trattamento economico non inferiore a quello minimo previsto nella nazione di destinazione. L’obiettivo è quello di evitare il cosiddetto “dumping sociale”, l’immissione in un mercato di forza lavoro con costi notevolmente inferiori rispetto a quella nazionale. Di conseguenza l’elaborazione  del cedolino degli interessati non può prescindere dalla corretta individuazione della retribuzione per il periodo in cui si è svolta la trasferta. Se non ha effettuato uno studio di fattibilità prima di inviare il lavoratore in trasferta e in fase di acquisizione della commessa, il datore di lavoro può incontrare notevoli difficoltà: il preventivo lavori non teneva conto dei livelli retributivi più elevati di quelli nazionali, quindi si trova a sostenere maggiori costi e a non realizzare i margini attesi non sa come e dove reperire i dati necessari alla corretta determinazione della retribuzione supplementare da riconoscere    Alcuni stati, in modo particolare (ma non solo) quelli conosciuti come “neocomunitari”, quali ad esempio Romania,  Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, ecc., pongono minori problematiche.I trattamenti retributivi infatti sono in genere più bassi di quelli vigenti in Italia. Altre nazioni, come la Svizzera e le nazioni nordeuropee in generale, applicano retribuzioni molto elevate rispetto ai nostri standard. Le retribuzioni francesi e tedesche generalmente non sono un problema se i nostri dipendenti sono tecnici specializzati con retribuzioni che superano i minimi sindacali. Possono però diventarlo se in Italia il dipendente percepisce solo la paga base contrattuale.  

21-06-2019 Lavoratori stranieri in Italia – Nomina dei referenti

Abbiamo visto in uno dei precedenti articoli che anche l’Italia ha recepito, in modo piuttosto rigido, le direttive UE sul distacco transnazionale.  Ci vogliamo soffermare su due obblighi critici, che in caso di inadempimento sono soggetti a sanzione da € 3.600 ad € 7.200: la nomina di un referente che si interfacci con gli enti ispettivi italiani nei due anni successivi al distacco ed un rappresentante sindacale per il periodo del distacco. È evidente come l’autorità ispettiva italiana, in caso di verifica, non abbia i mezzi né la volontà (come peraltro non li hanno i corrispondenti enti esteri) di interfacciarsi con persone che non parlano l’italiano o comunque almeno l’inglese; è richiesta quindi la presenza di un referente che sia in grado di prestare assistenza durante le verifiche e che conservi la documentazione dei lavoratori distaccati, tradotta in italiano, per due anni.  Il legislatore italiano si preoccupa molto dei diritti sindacali dei lavoratori, perché impone anche la nomina di un referente con poteri di rappresentanza per trattare con le parti sociali, per tutta la durata del distacco.   I rischi per il committente Per l’impresa distaccante estera non è sempre agevole reperire queste figure di riferimento, così come non lo è per l’italiano che distacca i lavoratori nella UE. Consideriamo anche che, se il referente non è nominato, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Vale a dire che eventuali verifiche successive si svolgeranno presso la sede dell’impresa italiana committente. Per questa ragione TradeCube® ha creato il servizio di accompagnamento in Italia per le aziende che intendono distaccarvi i lavoratori, fornendo, tramite LIA Bergamo, la figura del referente che svolge anche le funzioni di rappresentante sindacale e saprà verificare se i trattamenti retributivi dei lavoratori distaccati in Italia sono conformi ai CCNL ed alla Legge Italiana. TradeCube® è anche in grado di svolgere tutte le attività e verifiche necessarie al distacco, compresa la presentazione della comunicazione telematica preventiva.

17-06-2019 Trovare clienti e vendere all’estero: internet aiuta ma…

Tante delle domande che i clienti italiani ci pongono quando affrontano il processo di internazionalizzazione riguardano la ricerca dei clienti, e l’utilizzo di internet a questo scopo.   Vendere all’estero, ma come? Molto spesso, il desiderio di approcciare clienti esteri da parte di PMI che hanno sempre venduto solo in Italia è mosso dall’idea che le aziende estere paghino sempre puntuali, fatto che non è sempre vero, come abbiamo già raccontato in passato. Altrettanto spesso, indagando e analizzando poi la struttura aziendale e lo storico commerciale delle PMI, noto che non sempre esiste un ufficio commerciale strutturato. Spesso, non c’è nemmeno una persona che si dedica al lavoro del commerciale. Si va avanti tramite il passaparola o con conoscenze dell’imprenditore  Tale metodo è però limitativo sulla lunga distanza e non c’è una vera soluzione che riesca a risolvere tutti i problemi.  Occorre avere perseveranza e costanzanella cura dei potenziali clienti che si desiderano acquisire. Pazienza e strategia.   Come approcciare il cliente? Iniziare a cercare su internet tutte le informazioni sui potenziali clienti è un buon primo passo. Ci sono molte banche dati e portali con elenchi di aziende e informazioni sui loro servizi o prodotti, e con l’aiuto di Google è anche possibile trovare realtà simili, concorrenti tra loro: non sarà difficile racimolare dei contatti.   E ora cosa faccio?  Inizia il difficile: si prende il telefono e si chiama per cercare di trovare il giusto interlocutore, saltando l’ostacolo della… centralinista. Un commerciale esperto saprà ottimizzare al meglio questa fase, per ridurre i passaggi. Inoltre avrà già esperienza di come sono strutturate le aziende straniere, sia esso il project manager o l’ufficio acquisti. Ma per le grandi multinazionali ed i gruppi, le cose si complicano, perché bisogno rispettare un iter per presentare la propria ditta e compilare moduli con performance e informazioni del prodotto e dell’azienda.   Oppure, prima di poter preparare una prima offerta, chiedono di firmare accordi di segretezza, perché si viene a conoscenza di disegni o informazioni che non devono assolutamente essere divulgati a terzi. In questi casi, l’acquisizione di un nuovo cliente può durare più tempo rispetto il previsto, in particolare se manca l’esperienza e la struttura necessarie.   Temporary Export Manager Una soluzione è quella di scegliere, per affrontare le prime esperienze di questo tipo e affiancare l’impresa, è quella di affidarsi ad un Temporary Export Manager, figura di cui abbiamo parlato su TradeCube e che offriamo a condizioni particolarmente favorevoli.

14-06-2019 Rimborso dell’IVA pagata nella UE

Molti operatori nazionali ricevono fatture da operatori UE con l’addebito dell’IVA vigente sul luogo, per le più svariate ragioni. Potrebbe essere il caso, a puro titolo esemplificativo, di: Acquisti di beni territorialmente rilevanti nello Stato estero Acquisti di beni che non sono usciti dal territorio dello Stato (es. particolari ipotesi di operazioni triangolari, oppure beni acquistati per la prestazione di un servizio in loco); Acquisti di beni che si considerano “consumati” nello Stato estero (ad es. carburanti).   Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nello Stato estero (diversi da quelli generici) Servizi sui beni immobili per immobili che si trovano nello Stato estero; Servizi di ristorazione e catering usufruiti nello Stato estero; Servizi per l’accesso a una manifestazione culturale, a una fiera, un convegno, ecc… Noleggi a breve termine di mezzi di trasporto; Servizi di trasporto di persone avvenuto nello Stato estero.   A volte l’IVA pagata viene portata direttamente a costo ed in un anno solare può raggiungere cifre di tutto rispetto, specialmente per chi si reca spesso nella UE per svolgere attività commerciale o tecnica.   Si può chiedere il rimborso se… Non tutti sanno che è possibile chiedere il rimborso dell’IVA all’amministrazione finanziaria della nazione interessata, attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (fiscoonline o entratel), in proprio o tramite un intermediario. Il rimborso segue le regole della detraibilità IVA vigenti nell’altro stato UE, quindi ci potrebbero essere (ma non è una regola) delle limitazioni, in particolare sulle spese relative ai veicoli, sui carburanti e sulle spese di vitto ed alloggio, analogamente a quanto previsto in Italia.  E’ inoltre molto importante documentare l’inerenza delle spese all’attività d’impresa: le spese sostenute devono essere coerenti con l’attività svolta dall’operatore italiano e, in particolare per le spese di vitto e alloggio, devono essere poste in essere le formalità previste per l’invio dei lavoratori in trasferta nella UE, di cui abbiamo già parlato: https://www.sportellolia.it/news/33 . Il termine per chiedere a rimborso l’IVA pagata nella UE nel 2018 scade il 30/09/2019. C’è ancora tempo ma meglio prepararsi e non aspettare gli ultimi giorni! Naturalmente TradeCube offre questo servizio sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di rimborso telematica che la relativa consulenza.

02-05-2019 Differenza tra distacco e trasferta dei lavoratori

Dobbiamo inviare uno o più lavoratori oltreconfine a svolgere delle prestazioni per un nostro cliente. Che si tratti di manutenzioni, installazione di impianti, posa di vetrate o addobbi floreali poco importa. Abbiamo sentito dire che esistono obblighi molto precisi e pesantemente sanzionati a carico delle imprese che distaccano  i propri dipendenti fuori dall’Italia, in particolare nell’Unione Europea. Ci siamo documentati: su TradeCube abbiamo trovato varie informazioni utili, scoprendo che il distacco transnazionale impone vari adempimenti amministrativi che debbono essere svolti in anticipo rispetto alla partenza, oltre al rispetto delle norme vigenti nello stato di destinazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione da riconoscere ai lavoratori. Siamo sicuri di dover veramente sottostare a questi obblighi? Approfondiamo ulteriormente: esistono ben tre direttive UE (di cui una in attesa di recepimento) e vari siti internet istituzionali, come quello del MISE che individuano chiaramente le procedure da seguire, perché la normativa vale anche per i lavoratori alle dipendenze di imprese straniere che prestano la propria opera in Italia. In realtà non ci riconosciamo in quello che leggiamo, perchè noi non stiamo distaccando i lavoratori, ma li stiamo solo inviando in trasferta per qualche giorno! Il doppio concetto di distacco/trasferta esiste solo per il diritto italiano… Le imprese, l’amministrazione finanziaria italiana ed i CCNL italiani più rappresentativi qualificano da sempre l’invio temporaneo di lavoratori all’estero, per svolgere uno specifico servizio, come “trasferta”,ovveromutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. I CCNL possono prevedere uno o più di questi obblighi: Ilrimborso integrale delle spese di viaggio, vitto e alloggio Un’indennità forfettaria di trasferta (che potrà essere totalmente o parzialmente esente da imposte e contributi) Unamaggiorazione della paga oraria o un bonus giornaliero In Italia esiste una sola normativa che riguarda il “distacco”, ed è quella prevista Legge Biagi (D.Lgs. 276/03), che non ha nulla a che vedere con il tema che trattiamo. Il distacco, ai sensi dell’art. 30 della Legge Biagi, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. A livello internazionale, distacco e trasferta sono la stessa cosa, con gli stessi obblighi… Possiamo quindi concludere che il “distacco”, come previsto dalla Legge Biagi, è una normativa tipicamente e unicamente italiana, applicabile in Italia, e non ha nulla a che vedere con il “distacco transnazionale” che è sinonimo di “trasferta”. Di conseguenza, se dobbiamo inviare un lavoratore oltre confine anche per un solo giorno, dobbiamo prevedere delle operazioni di Due Diligence per assicurarci di adempiere correttamente sia agli obblighi amministrativi/burocratici che a quelli relativi al trattamento economico ed alla tutela del lavoratore.

24-04-2019 Esportazione, quando l’ignoranza di uno è un rischio per tutti

Siamo esportatori, quindi l’ufficio acquisti non è affatto interessato agli aspetti doganali e fiscali ed è meglio che si concentri sul suo lavoro E’ una delle risposte che spesso otteniamo dalle aziende quando invitiamo a partecipare alla formazione non solo gli impiegati amministrativi e commerciali, ma i referenti di tutte le aree aziendali. Il motivo che ci spinge è che, se alcune aree aziendali sono estranee ad un processo così pervasivo come l’esportazione, si rischia di andare incontro a rischi. Tutti devono ricordare che spesso le caratteristiche migliori non sono solo quelle fisiche, chimiche, elettriche, estetiche e quant’altro, ma l’origine e l’esportabilità. E’ vero che ogni area ha le sue specifiche specializzazioni e competenze, sulle quali si deve concentrare, formare ed aggiornare. Ci sono però degli aspetti trasversali fondamentali che: Devono fare da collante e lubrificante tra i flussi di informazioni dei vari settori Devono far sì che i processi aziendali siano fluidi e non gestiti a “compartimenti stagni” In realtà ciò che viene esportato deve essere necessariamente prodotto e/o acquistato; ogni prodotto acquistato per essere rivenduto o utilizzato nel processo produttivo deve avere  determinate caratteristiche merceologiche ed un buon rapporto qualità prezzo, ma porta con sé una “dote” intangibile che spesso passa inosservata finchè non interviene un’ispezione delle autorità competenti. L’ispezione può avvenire in azienda ma anche in dogana e quindi comportare, oltre alle possibili sanzioni anche penali, il blocco della merce per un tempo indeterminato o addirittura la sua confisca. E’ per questa ragione che l’ufficio acquisti deve essere formato sulle tematiche che riguardano gli aspetti legati all’export control, all’IVA, alle dogane, ecc.  Spesso le caratteristiche migliori non sono solo quelle materiali, ma quelle immateriali come origine ed esportabilità. Insomma, il prodotto perfetto a un prezzo competitivo, acquistato da un fornitore che ci concede una dilazione di pagamento estrema, con i termini di consegna ideali… ecco, è possibile che quel prodotto in Egitto, o in Iran, o negli Stati Uniti, o in Cile o ovunque lo voglia il vostro cliente, non ce lo possiate mandare proprio per niente…

19-04-2019 Soddisfazione da LIA Bergamo per i nuovi contributi Edilcassa

  Un accordo che tutela e garantisce tutte le parti, introducendo contributi per imprese e lavoratori, con un'attenzione particolare ad un'eccellenza edilizia della provincia di Bergamo, quella artigiana.   LIA Bergamo è orgogliosa di aver contribuito ad un risultato importante, in grado di aiutare concretamente tutti gli attori coinvolti, in ossequio alla natura bilaterale di un ente votato al benessere e alla competitività dell'intero comparto edile. Per le imprese, i contributi riguardano l'innovazione e la digitalizzazione, l'acquisto di beni strumentali e non solo. Per i lavoratori sono previsti contributi al conseguimento delle qualifiche, per l'acquisto della prima casa, o ancora per l'assistenza fiscale.   Dopo aver scommesso sulla bilateralità come strumento fondamentale per sostenere il settore in un momento difficile, con lo stanziamento di 800.000 euro, è arrivata anche la definizione degli ambiti d'intervento. Particolare attenzione è stata posta sull'innovazione tecnica e tecnologica con l'intento di innescare un circolo virtuoso che aiuti le aziende a rafforzarsi nell'ottica di un futuro sempre più prossimo.   Nel dettaglio, l'accordo finale prevede: Contributi alle imprese per l'innovazione digitale e per gli investimenti in beni strumentali Premi per le imprese che aderiscono al servizio di sorveglianza sanitaria Premi all'impresa e ai lavoratori in occasione del conseguimento della qualifica da parte dell'apprendista Premi una tantum per fedeltà iscrizione alla Edilcassa Contributi per la stipula di mutui ipotecari per acquisto, ristrutturazione e costruzione della prima casa Contributi per spesa assistenza fiscale del CAAF nella compilazione del 730/2019   Oltre ad essere un passo avanti per tutto il settore, l'accordo finalizza gli sforzi portati avanti dalle parti sociali sotto la guida del Presidente Angelo Marchesi, e il completamento di un percorso nel segno dei valori dell'impresa artigiana che lo vedrà ora concentrarsi sul ruolo di Presidente della Categoria Edilizia di LIA.   Per informazioni e dettagli sui contenuti dell'accordo, è possibile contattare ilaria.lecchi@liabergamo.org

17-04-2019 L’Agenzia delle Entrate lancia “Info Brexit”

Si chiama “Info Brexit” e fornisce risposte ai quesiti dei cittadini, residenti e non residenti, sui risvolti fiscali derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il punto di assistenza dedicato, costituito nell’ambito del settore Internazionale della divisione Contribuenti, è stato istituito con provvedimento del 10 aprile 2019.Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stata disposta la creazione di una casella di posta elettronica ad hoc infobrexit@agenziaentrate.it, attraverso la quale gli interessati potranno inoltrare le proprie domande al nuovo punto di assistenza. Domande, si legge nel documento, che non saranno trattate come interpelli e che, quindi, non seguiranno lo stesso iter di questi ultimi. Il tutto nasce, come noto, in seguito al referendum del 23 giugno 2016, il cui risultato ha fatto sì che dal 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito attivasse il meccanismo di ritiro previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea. Un’uscita difficile, che ha portato la Commissione Ue a diramare un alert nei confronti di tutti gli stakeholder, per arrivare preparati alle possibili conseguenze della Brexit, anche nel caso di no deal, ossia di ritiro senza alcun accordo di recesso. “Info Brexit” scioglierà i dubbi sull’applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia delle entrate. Articolo apparso su FiscoOggi.it, magazine dell’Agenzia delle Entrate

11-04-2019 Lavoratori stranieri in Italia, aumentano le sanzioni

Ci siamo occupati in passato di vari temi che riguardano il distacco dei lavoratori italiani oltreconfine, in particolare con alcuni dei nostri precedenti articoli: Libera circolazione non significa Far West La malattia dei lavoratori all’estero Sicurezza dei lavoratori in trasferta nella UE Retribuzione minima dei lavoratori in trasferta nella UE Ma non tutti sanno che anche l’Italia ha recepito a sua volta le direttive UE e, dobbiamo dire, in modo piuttosto rigido. Il tema è sempre lo stesso: impedire che vengano distaccati in Italia lavoratori stranieri provenienti da nazioni con standard sociali meno elevati perchè vengano sfruttati allo scopo di attuare politiche di concorrenza sleale. Difesa dei lavoratori italiani dalla concorrenza sleale I lavoratori provenienti da uno stato UE o extracomunitario, anche per una breve trasferta, devono beneficiare delle medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani: il datore di lavoro estero o comunitario deve quindi rispettare tra l’altro i nostri minimi retributivi, i compensi per il lavoro straordinario, la durata minima delle ferie, la normativa sull’orario di lavoro e quella sulla sicurezza, con rare eccezioni. In aggiunta a questo i lavoratori alle dipendenze di un datore di lavoro non residente che vengono a prestare la propria opera in Italia devono essere oggetto di notifica preventiva al Ministero del Lavoro. Il fatto che il modello si chiami “UNI_distacco_UE” non deve trarre in inganno: è obbligatorio presentarlo per tutti i lavoratori, anche se provenienti da una nazione extraUE. Questa normativa riguarda tutte le imprese italiane, comprese quelle che non hanno l’obiettivo di mettere in atto comportamenti sleali. L’obbligo può riguardare, ad esempio, un’industria che acquista dei macchinari da un fornitore non residente, il quale invia in Italia i propri tecnici e/o montatori ad effettuarne l’installazione o la manutenzione; in questo caso il committente italiano è responsabile in solido con l’impresa non residente per il trattamento dei lavoratori ed è quindi indispensabile accertarsi che questa sia adempiente. L’unica eccezione riguarda il trattamento retributivo e le ferie (ma non gli altri adempimenti) per i lavoratori qualificati o specializzati non appartenenti al settore edile che vengono in Italia, per un periodo massimo di otto giorni, allo scopo di installare ed assemblare un bene. Quali sono le sanzioni? La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto un incremento a regime del 20% delle sanzioni in materia di lavoro, tra le quali proprio quelle relative al distacco transnazionale dei lavoratori: questo incremento segue il recente raddoppio delle sanzioni previsto dalla normativa francese ed impone la massima attenzione. La normativa italiana prevede tre differenti sanzioni, applicabili autonomamente, che dopo l’aumento vanno dai 600,00 € di sanzione massima per ogni lavoratore non notificato ai 7.200,00 € di sanzione massima per la mancata nomina dei referenti/rappresentanti in Italia. Segnaliamo anche che le sanzioni sono raddoppiate in caso di analoghe infrazioni sanzionate nell’ultimo triennio.

05-04-2019 Esterometro: le modalità

Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuovacomunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronicadal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate leinformazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazionedeve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fattureelettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi. Le modalità: L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo: alla data di emissione, per le fatture emesse (attive); alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive). In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2 per ogni fattura (con un limitemassimo di € 1.000 per trimestre). È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione viene effettuata entro 15 gg. dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500). Gli elenchi intrastat, riferiti alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi, dovranno continuare ad essere trasmessi anche successivamente al 1.01.2019. L’obbligo di trasmissionedegli elenchi Intrastat non è stato eliminato, in quanto il sistema di fatturazione elettronica rimane comunque carente dei dati statistici ISTAT forniti attraverso gli elenchi intrastat. I dati riferiti alle operazioni attive effettuate nei confronti di controparti non residenti possonoessere esclusi dall’esterometro se si sceglie di trasmettere la fattura estera al Sistema di Interscambio. In altri termini, il cedente/prestatore continua ad emettere la fattura in formato cartaceo nei confronti del proprio cliente estero ma assolve l’obbligo comunicativo trasmettendo al SdI una copia della fattura estera in formato elettronico – formato xml.

28-03-2019 Distacco transnazionale trasferte: l’orario di lavoro

Abbiamo già visto nel precedente articolo sul tema come, in occasione di trasferte all’estero, si presenti spesso la necessità di una prestazione lavorativa molto intensa, che potrebbe confliggere con le normative vigenti dello stato estero o internazionali. Ciò che le aziende non sanno è che anche chi rispetta scrupolosamente la normativa sull’orario di lavoro vigente in Italia, potrebbe non essere in regola altrove e quindi commettere infrazioni involontarie: da qui la necessità di un’attenta programmazione della trasferta, che tenga conto delle regole vigenti nello stato di destinazione. Esaminando le normative dei paesi UE e della Svizzera troviamo differenze come: il riposo giornaliero, individuato dalla direttiva UE e dalla normativa italiana in almeno 11 ore consecutive, in alcune nazioni è di 12 ore;  il lavoro domenicale, che in Italia è consentito in moltissime situazioni, in alcune nazioni è tassativamente vietato salvo poche eccezioni o soggetto ad autorizzazione preventiva;  il riposo settimanale in Italia può essere fruito in un arco di 14 giorni, mentre in altre nazioni deve essere di fatto fruito settimanalmente; le cause di forza maggiore che in Italia giustificano il ricorso al lavoro straordinario potrebbero non essere le medesime vigenti oltreconfine. Applicando con attenzione le regole vigenti in Italia è possibile ad esempio effettuare una trasferta di 9 giorni lavorativi consecutivi compreso il fine settimana, prevedendo adeguati riposi compensativi e le maggiorazioni previste dai CCNL, contenendo nel contempo il numero di giornate che il lavoratore deve passare oltreconfine. Questa configurazione potrebbe non essere conforme alle normative del paese di destinazione e comportare di conseguenza l’applicazione di sanzioni. Come già si sottolineava nel precedente articolo i verificatori esteri potranno facilmente rilevare l’irregolarità commessa per due ragioni: nella maggior parte dei casi deve essere tenuto un registro delle presenze aggiornato in tempo reale; in altrettanti casi l’effettuazione di una trasferta all’estero richiede la presentazione di una notifica all’ente competente, che quindi saprà precisamente chi, dove, quando e per quanto tempo lavorerà sul suo territorio. Ciò rende molto facile agli enti preposti individuare eventuali situazioni di rischio e predisporre le verifiche che ritengono opportune.

26-03-2019 La Triangolazione Anomala comporta il pagamento IVA

Spesso l’esportatore si trova di fronte ad operazioni di triangolazione, vale a dire vendite che prevedono la consegna dei beni ad un soggetto diverso dal cliente con il quale intrattiene il rapporto economico. A volte l’operazione nasce come triangolare, in quanto già in fase di ordine è prevista la consegna ad un soggetto diverso, altre volte il cambio del destinatario avviene in corso d’opera in tempistiche a volte incompatibili con la corretta configurazione dell’operazione. Molti esportatori hanno come clienti grandi gruppi internazionali, con un forte potere contrattuale, che a volte decidono solo in prossimità della consegna chi sono i soggetti coinvolti. Se la triangolazione coinvolge almeno un soggetto non italiano dobbiamo prestare molta attenzione; se i soggetti non residenti sono due dobbiamo individuare la cosiddetta “triangolazione anomala”.  Anche se il nostro cliente è un soggetto estero la triangolazione potrebbe essere assoggettata ad IVA. L’esportatore, o colui che effettua cessioni intracomunitarie, si aspetta di non dovere mai addebitare l’IVA italiana al suo cliente non residente, che difficilmente sarebbe disposto a pagarla, in modo particolare se questo non è stato preliminarmente concordato.  E’ necessario saper individuare al volo le situazioni anomale Ipotizziamo ad esempio  che il nostro cliente USA, per il quale stiamo ultimando una commessa, ci chieda di spedire il carico direttamente in Spagna. Apparentemente non ci sono problemi, ma se approfondiamo la questione ci rendiamo conto che dovremo emettere fattura al nostro cliente USA addebitando l’IVA al 22%. Per quale ragione ci troviamo ad addebitare l’IVA ad un soggetto estero? Perché l’italiano non diventi debitore di IVA nei confronti dell’amministrazione finanziaria, è necessario che ponga in essere una di queste due operazioni: esportazione art. 8) DPR 633/72: perché si realizzi i beni devono lasciare il territorio della UE ed è necessario acquisirne prova documentale (MRN di uscita conclusa). cessione intracomunitaria art. 41 DL 331/93: perché esista sono necessarie tre condizioni: gli operatori economici devono essere identificati in due diverse nazioni della UE i beni devono fisicamente transitare tra due diverse nazioni UE deve avvenire il passaggio di proprietà dei beni a titolo oneroso In questo caso i beni transitano tra due diversi stati UE (Italia e Spagna), quindi non è un’esportazione, avviene il passaggio di proprietà dei beni a titolo oneroso (il cliente USA ci paga), ma gli operatori economici non sono identificati in due diverse nazioni UE, perché noi siamo italiani ed il cliente è statunitense. L’operazione non è né un’esportazione né una cessione intracomunitariae di conseguenza è soggetta ad IVA. Che fare in questi casi? Molto spesso il problema si risolve da solo perché il cliente extracomunitario, soprattutto se fa parte di un gruppo internazionale e/o è un’azienda che spesso commercia con l’Unione Europea, è identificato ai fini IVA in uno stato appartenente alla UE. Di conseguenza l’operazione si riduce ad una triangolazione con l’intervento di due soggetti comunitari: è necessario chiedere la partita IVA UE al nostro cliente estero. È evidente l’importanza di configurare l’operazione correttamente a monte. Quindi già in fase di offerta è indispensabile chiedere: Chi acquista i beni? Chi paga? Dove devono essere consegnati? È anche raccomandabile prevedere delle clausole di salvaguardianel contratto o nella documentazione commerciale, atte ad ottenere il rimborso dell’IVA da parte del soggetto extracomunitario qualora i requisiti per la non imponibilità non si realizzino Conoscere bene l’attività del cliente aiuta a prevenire questo tipo di situazioni e ad individuare le possibili criticità. Che cosa fa il cliente con i nostri prodotti? Li rivende? Li utilizza per la sua produzione? Ha sedi in varie nazioni? 

20-03-2019 Corso Fatturazione Elettronica/Esterometro, smontiamo le paure!

Si arricchisce con un corso su fatturazione elettronica ed esterometro l’offerta formativa di TradeCube. Dopo il successo del primo corso sull’internazionalizzazione, abbiamo deciso di affrontare, insieme, due temi “caldi” come la fatturazione elettronica e l’esterometro, per “disinnescare” le paure relative a queste novità. Siamo convinti che, con la corretta informazione e le basi normative necessarie, sia possibile affrontare ed implementare queste tematiche in maniera non traumatica!   Fatturazione Elettronica ed Esterometro, il corso Si tratta di tematiche nuove, che suscitano tanti dubbi negli addetti ai lavori. Molti di questi dubbi e di queste difficoltà sono però dovuti al fatto che gli addetti ai lavori spesso non conoscono perfettamente la normativa di base o non sono rimasti aggiornati. Molti operatori non si rendono conto che sono cambiati gli strumenti ma gli obblighi sono rimasti sostanzialmente invariati, solo che, per esigenze informatiche, si trovano a compilare vari campi o affrontare varie questioni che parlano di “stabile organizzazione”, “non residenti o non stabiliti”, “data di esigibilità” e hanno difficoltà a comprenderne appieno le implicazioni ed i significati. Ad esempio, fino all’anno scorso era prassi (non corretta ma molto diffusa) definire le operazioni effettuate senza l’addebito dell’IVA come “esenti”, indipendentemente dalla tipologia delle stesse.Ora la fatturazione elettronica ci obbliga a distinguere le operazioni esenti, da quelle escluse a quelle non imponibili e questo crea una grande confusione se manca la conoscenza della normativa di base. Questi argomenti possono essere sviluppati in un percorso formativo della durata dalle 4 alle 16 ore. Modulo 1 – Corso di 4 ore con cenni molto veloci su tutti gli argomenti Percorsi di durata superiore: approfondimento di più temi tra quelli elencati. L’evento formativo potrà essere seguito da mezza giornata (o più se necessario) di affiancamento in azienda per l’applicazione pratica di quanto illustrato al seminario.   Argomenti trattati Chi sono i soggetti passivi IVA e quali sono i requisiti di base per l’applicazione dell’IVA Come identificare l’azienda. Codice Ateco e sua rilevanza nei vari ambiti Come identificare il cliente: residente, non residente, identificato, stabile organizzazione, consumatore finale, ecc. Importanza della codifica e della compilazione dell’anagrafica Differenza tra cessione di beni e prestazione di servizi Esigibilità IVA e data di esigibilità Differenze tra operazione esclusa, esente, non imponibile, non soggetta, ecc. Il bollo su fattura Termini di fatturazione in caso di operazione Italia, estero e UE La nota di credito Differenza tra fatturato, ricavi e volume d’affari Momento di rilevanza delle operazioni ai fini contabili e di bilancio Differenze tra momento di esigibilità IVA e rilevanza economica Trattamento contabile e fiscale dei beni in viaggio  

18-03-2019 Lavoro in trasferta all’estero, le problematiche “temporali”

In caso di trasferta all’estero in molti casi il datore di lavoro ed i lavoratori hanno un desiderio comune: che termini nel più breve tempo possibile. Per l’impresa inviare i lavoratori all’estero significa, ad esempio: non averli a disposizione per necessità che si dovessero verificare in sede;  sostenere spese di viaggio e di vitto/alloggio, anche per i giorni di riposo, che a volte non vengono riconosciute dal cliente;  organizzare e monitorare la permanenza all’estero in modo adeguato gestendo eventuali imprevisti; sostenere costi aggiuntivi se il trattamento economico dei lavoratori deve essere parametrato  a quello vigente in loco o comunque per garantire loro le condizioni di sicurezza Per il lavoratore la trasferta significa talvolta essere in un luogo dove: non si trova a proprio agio per mille ragioni (dal clima, all’alimentazione, alla diversa cultura e lingua); non ha alcuna possibilità di svago dopo il lavoro; gli standard qualitativi dell’accoglienza lasciano molto a desiderare; si trova comunque lontano dalla sua famiglia e dai suoi interessi. Rispettare le norme italiane non basta Ad esempio, accade anche che, nell’esecuzione dei servizi in trasferta si verifichino problemi operativi, interruzioni ed inconvenienti che fanno perdere ore di lavoro. L’aereo per il ritorno è però già prenotato… ed un prolungamento della trasferta avrebbe costi sproporzionati. Qual è la conseguenza di tutto questo? A volte il mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, in particolare di quella riguardante gli straordinari ed i riposi giornalieri e settimanali. Ciò che le aziende non sanno è che anche chi rispetta scrupolosamente la normativa sull’orario di lavoro vigente in Italia, potrebbe non essere in regola altrove e quindi commettere infrazioni involontarie. Da qui la necessità di un’attenta programmazione della trasferta, che tenga conto delle regole vigenti nello stato di destinazione. Mentre in Italia la rilevazione delle presenze può essere effettuata con modalità libere e comunque informali (il calendario viene ufficializzato  solo con la stampa del libro unico del lavoro, quindi a posteriori), generalmente all’estero è obbligatoria la tenuta di un registro da aggiornare in tempo reale in modo molto dettagliato, con l’ora di inizio e fine di ogni prestazione. E’ quindi facile per le autorità ispettive rilevare e sanzionare le infrazioni.

15-02-2019 Gli obblighi CONAI per l’importatore

Il CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) interviene a sostegno delle attività di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti derivanti dagli imballaggi: i “produttori” e gli “utilizzatori” di imballaggi sono obbligati per Legge ad aderire al consorzio, sottoscrivendo una quota di partecipazione calcolata in base ai ricavi complessivi dell’esercizio precedente l’adesione.  L’adesione è obbligatoria per una vasta platea di soggetti, in particolare per chi: produce o importa imballaggi o materie prime/semilavorati per la produzione di imballaggi commercializza (anche in import export) imballaggi vuoti acquista e rivende merci imballate produce e vende merci imballate, con imballi che autoproduce o acquista da terzi L’adesione non comporta necessariamente il versamento del contributo. Solo alcuni di questi soggetti devono dichiarare e assolvere il contributo CONAI alle scadenze previste dal regolamento. Si tratta, in linea generale, di tutti i produttori e coloro che immettono gli imballaggi sul mercato, mercato in cui dovranno essere smaltiti/riciclati al termine della loro vita utile. Le imprese che operano nella filiera dell’imballaggio sono in genere ben a conoscenza di questi obblighi, che sono strettamente connessi alla natura della loro attività, e li rispettano da  quando il CONAI è stato istituito. Molti importatori però non sanno di avere anch’essi degli obblighi ben precisi in materia di imballaggi. Non ci riferiamo agli chi effettua importazioni di imballi o di materiali per la loro produzione, ma di imprese che introducono in Italia qualsiasi tipo di prodotto imballato proveniente dalla UE o dai paesi terzi. Infatti,  il “contenitore” delle merci importate, in quanto prodotto da un soggetto estero, non ha scontato il contributo CONAI, ma dovrà essere smaltito o riciclato in Italia. Per questa ragione l’utilizzatore che introduce sul territorio nazionale dei prodotti imballati deve assolvere il contributo. Due procedure per assolvere l’obbligo Il contributo può essere assolto con la procedura semplificata o ordinaria: la procedura semplificata determina il contributo da pagare con due metodi forfettari, a scelta del contribuente: in percentuale (stabilita annualmente da Conai) sul valore complessivo degli acquisti intracomunitari ed importazioni; in misura fissa sulla tara degli acquisti intracomunitari ed importazioni, senza necessità di individuare e separare i singoli materiali la procedura ordinaria prevede che i singoli materiali da imballaggio vengano identificati e pesati, per poi calcolare il contributo in base alle tariffe in vigore. La procedura semplificata viene utilizzata quando risulta difficoltosa l’individuazione dei singoli materiali, in quanto i prodotti importati sono eterogenei e variegati ed in ogni caso perché l’impegno delle risorse nel reperimento dei dati necessari è minimo. E’ però importante rilevare che in molti casi, in funzione della combinazione tra il mix dei materiali ed il volume delle importazioni,  la scelta delle procedura più idonea può dar luogo a risparmi rilevanti. Fermo restando l’obbligo di adesione, gli importatori sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e dal pagamento del tributo, qualora questo non ecceda € 100,00 in caso di procedura semplificata ed € 50,00 per ogni singolo materiale in caso di procedura ordinaria. Le sanzioni sono particolarmente pesanti. Per la mancata adesione è prevista una sanzione pari ad € 5.000,00, mentre le infrazioni connesse alla mancata dichiarazione e al mancato versamento del contributo possono essere sanzionate fino al 150% dell’importo dovuto. L’importatore in regola spesso non sa che potrebbe avere diritto ad un rimborso Infatti, l’importatore che utilizza le procedure semplificate e ha dichiarato un contributo entro la soglia determinata annualmente da Conai,  può chiedere a rimborso quota parte del contributo versato, proporzionalmente alle esportazioni effettuate nel medesimo anno.

20-12-2018 Marketing e comunicazione in Germania: simili e diversi

Nel modo della comunicazione e del marketing esistono grandi differenze tra l’Italia e la Germania. Differenze che iniziano dagli elementi più semplici. Pur trattandosi di due paesi occidentali appartenenti alla stessa area geografica, l’attitudine personale e la tradizione hanno di fatto portato allo sviluppo di un linguaggio (inteso nel senso ampio del termine) differente. E nonostante le economie e le strutture aziendali siano simili, atteggiamenti diversi possono creare incomprensioni e strutturare la comunicazione, o intere trattative, in modo diverso da come gli interlocutori se l’aspettavano, in positivo o in negativo. I tedeschi spesso si esprimono in modo diretto ed obiettivo, senza giri di parole. La priorità è far passare il concetto, anche se “scondito” di ulteriori spiegazioni o gesti. Spesso, possono apparire freddi o dare l’idea di disapprovare anche se non è così. Anche dal punto di vista non verbale, c’è un contegno differente. Questo si nota anche nella gestualità (gli italiani viceversa sono noti nel mondo per i gesti usati come accompagnamento del discorso), e ciò si riflette anche nelle espressioni facciali e nel linguaggio del corpo.  Una comunicazione più essenziale Gli italiani generalmente comunicano in modo più emotivo ed espressivo. La comunicazione non verbale, ai loro occhi, rafforza l’effetto e promuove lo sviluppo delle relazioni. Se questi elementi mancano, l’italiano potrebbe interpretare la discussione in modo impassibile e distaccato, come detto, pensando anche a una disapprovazione dell’interlocutore. Viceversa per un tedesco è normale puntare sull’essenzialità. Lo stesso vale per i complimenti. In Italia, così come nei paesi mediterranei in generale, se ne fanno di più, e si accettano volentieri rispetto alla Germania. Viceversa, un tedesco risponde ai complimenti spesso imbarazzato o in modo diffidente, in particolare quando il contesto è lavorativo, svalutando subito il complimento appena ricevuto con scuse o spiegazioni. Questa reazione può essere vista dai partner italiani come rifiuto, quando invece è la normalità delle cose. I tedeschi mostrano il loro interesse per un argomento principalmente con un ascolto disciplinato. Gli italiani, d’altro canto, segnalano la loro attenzione e interesse ripetutamente facendo domande ai relatori. Anche in questo caso può essere estremamente difficile per coloro che hanno un’attitudine più “mediterranea”, capire se e quanto entusiasmate sono le persone che hanno davanti. Se è difficile in Germania, chissà dall’altro capo del mondo! Quello della Germania è l’esempio più calzante di quante incognite possano esserci anche alla base del processo di internazionalizzazione. Se ci sono così tante sfaccettature con un paese vicino e simile al nostro, è facile comprendere come in contesti più lontani e delicati (medio oriente, Asia, USA) tutte le minime variabili vadano valutate al meglio. LIA può accompagnarvi anche in questi aspetti grazie all’esperienza e alla sensibilità nei rapporti con culture e situazioni differenti da quella italiana.

12-12-2018 Lavoratori all’estero in trasferta: libera circolazione non significa far west

Leggende Metropolitane: “Nell’Unione Europea vige la libertà di circolazione di persone e merci, quindi posso inviare i miei lavoratori all’estero in trasferta liberamente, dove mi pare, senza alcun tipo di adempimento” L’avvento del mercato unico ha permesso di fatto la libera circolazione delle persone e delle merci, ma ogni stato coinvolto ha conservato i propri standard sociali. E’ diventata frequente la pratica di impiegare lavoratori a basso costo in nazioni dove il costo del lavoro è nettamente più elevato, di fatto sfruttando i lavoratori e praticando concorrenza sleale all’interno dei mercati. Vengono quindi pubblicate due direttive UE, la 96/71/EC del 16/12/1996 e la 2014/67/EU del 15/05/2014 che hanno lo scopo principale di tutelare i lavoratori e la concorrenza, contrastando gli appalti illeciti ed evitando il cosiddetto “dumping sociale“. Genesi di una leggenda metropolitana Ma come è possibile, se la normativa risale a oltre 20 anni fa, che questa leggenda metropolitana sia così radicata? Che ci crediate o meno, è una questione di terminologia. Ricostruiamo l’equivoco: la direttiva è relativa al “distacco transnazionale dei lavoratori”; in Italia il termine ͞distacco ͟è storicamente riferito alle previsioni della Legge Biagi (D.Lgs. 276/03), che non ha nulla a che vedere con il tema che trattiamo. Il distacco, infatti, ai sensi dell’art. 30 della Legge Biagi, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, pur mantenendoli alle proprie dipendenze. Peraltro, perché il distacco sia lecito, è necessario che soddisfi delle condizioni tassative sulle quali qui non ci soffermiamo. Le imprese, l’amministrazione finanziaria italiana ed i CCNL italiani più rappresentativi qualificano da sempre l’invio temporaneo di lavoratori all’estero, per svolgere uno specifico servizio, come trasferta, ovvero un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria.