Il decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ha come obiettivo il sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese coinvolte nell’emergenza Coronavirus; nel dettaglio le principali novità legate al mondo delle imprese nel nostro territorio:
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono sospesi dalla data del 03/03/2020 e fino al 30/04/2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020.
L’obbligo di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12/1/19 n. 14 opererà a decorrere dal 15/2/21.
Ai datori di lavoro del settore privato con unità produttive situate in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuto, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.
Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. È previsto solamente il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Sarà compito di Regione Lombardia dettare le regole operative di questo ammortizzatore sociale).