Il Decreto Legge 109 del 28 settembre 2018 deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148 per gli anni 2019 e 2020.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato:
DOVE: previo accordo in sede governativa presso il Ministero
PERIODO: fino ad un massimo di 12 mesi
CAUSALE: per crisi aziendale per cessazione dell'attività
OPZIONI (almeno una obbligatoria):
- Aziende in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con il conseguente riassorbimento occupazionale
- Attività dove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo
- Attraverso percorsi di politiche attive del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.