La nuova ordinanza del Ministero della Salute del 27/01/2022, valida fino al 15/03/2022, mantiene in vigore le restrizioni già in essere, salvo quelle relative agli ingressi dall’elenco C
Ingressi in Italia dall’area UE/Schengen
Dal 1 febbraio gli ingressi dai Paesi dell’elenco C potranno avvenire con l’esibizione di una qualsiasi delle certificazioni verdi (certificato vaccinale, certificato di guarigione oppure tampone) e non più del cosiddetto “green pass rafforzato”.
C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco |
In assenza – quarantena di 5 gg con comunicazione all’autorità sanitaria e tampone al termine della quarantena
|
Ricordiamo che le norme da rispettare fanno sempre riferimento ai soggiorni o transiti dei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia e non semplicemente alla provenienza.
Viaggi aerei/treni
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso a mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, navi e traghetti, ecc) è consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione).
L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli e trasporti internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma - Milano).
Raccomandiamo di interpellare sempre preventivamente le compagnie aeree/ferroviarie perché potrebbero applicare misure più restrittive in funzione della destinazione o degli aeroporti di transito.
Restano fermi tutti gli obblighi previsti da altre norme di legge, compresi quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ove applicabili.