Il 21/09/2021 è stato pubblicato il DL 127/2021, che prevede l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro dal 15/10/2021 al 31/12/2021.
Siamo in attesa delle linee guida governative, ma nel frattempo vogliamo evidenziare, in modo estremamente sintetico, gli obblighi e i dubbi operativi
Da chi e dove deve essere esibito il green pass?
- chiunque svolga un’attività lavorativa, di formazione o volontariato
- in qualunque luogo presso il quale acceda
- esclusi i lavoratori formalmente esentati dalla campagna vaccinale
Chi controlla?
- il datore di lavoro del lavoratore stesso
- il datore di lavoro dell’eventuale azienda ospitante
- i loro delegati
Come si controlla?
- incaricando formalmente dei delegati
- sulla base di apposita procedura operativa
- al momento dell’accesso presso il luogo di lavoro
- solo con l’app “Verifica C19”. Non è obbligatoria la richiesta del documento d’identità
E i lavoratori sprovvisti di Green pass?
- Non accedono al luogo di lavoro
- Sono considerati assenti ingiustificati
- Non hanno conseguenze disciplinari ma solo economiche
- Nelle aziende fino a 14 dipendenti il lavoratore, dopo 5 gg di assenza ingiustificata, può essere sostituito. In questo caso è sospeso dal servizio per max 20 gg
E le sanzioni?
- Mancato controllo e mancata adozione di misure organizzative – da € 400 a € 1.000
- Accesso nei luoghi di lavoro senza Green pass – da € 600 a € 1.500
Punti d’attenzione e dubbi
- La mancata istituzione delle procedure organizzative è sanzionata al pari del mancato controllo. Raccomandiamo alle aziende di attivarsi per tempo.
- Il decreto parla di verifiche “anche a campione”, deve essere chiarita la portata di questa norma. Riteniamo comunque raccomandabile effettuare le verifiche in modo completo, per garantire la maggior sicurezza possibile in azienda.
- La verifica deve essere effettuata al momento dell’accesso “ove possibile”. E’ bene spiegare nel regolamento organizzativo quali sono i casi nei quali ciò non è possibile, motivandoli e regolamentandoli.
- Il Garante Privacy ha dato semaforo verde alla verifica del Green pass, ma i dati non devono in alcun modo essere conservati, memorizzati, raccolti, ecc. e l’attività si deve limitare al check da effettuare con la app e, eventualmente, alla verifica del documento d’identità.
- Le procedure devono regolamentare in modo preciso come procedere in caso di accertamento di un’infrazione, in quanto i dati dovranno essere comunicati al Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni
IL GREEN PASS PER LE TRASFERTE INTERNAZIONALI
Molti paesi esonerano dalla quarantena i viaggiatori in possesso di Green Pass oppure i viaggiatori “fully vaccinated”
Attenzione: è sempre necessario verificare nel dettaglio, paese per paese, quali sono le condizioni per essere considerati vaccinati, guariti o testati.
Alcuni esempi:
In Italia un soggetto è considerato
- vaccinato quando ha completato il ciclo vaccinale da 14 gg
- guarito dopo 180 gg dal primo tampone positivo
- “tamponato” quando è in possesso di test antigenico o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore
Salvo eccezioni, questi tre requisiti si equivalgono, quindi possono essere fatti valere alternativamente
All’estero e nella UE, ad esempio:
- possono essere previsti diversi tempi di attesa dopo aver ricevuto l’ultima o unica dose di vaccino, che possono andare indicativamente dai 7 giorni alle 4 settimane.
- i tre status (vaccinato, guarito o testato) non sempre hanno la stessa validità ma vi possono essere associati obblighi diversi
- il concetto di “fully vaccinated” può coincidere con quello italiano, ma può anche prevedere l’effettuazione di una o due dosi di vaccino per i guariti
- per documentare la guarigione può essere richiesto un test sierologico
- può essere valido solo il tampone molecolare, oppure possono essere previsti tempi più stretti per l’antigenico
In ogni caso le singole compagnie aeree e i singoli aeroporti possono avere delle policy che prevedono obblighi particolari (es. il tampone anche ai vaccinati) e sono sempre da consultare prima della partenza.