INPS, con Messaggio numero 1118 del 12-03-2020, comunica che:
In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D.lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, D.L. 9/2020).
Con riferimento all’assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall’emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139 del 2016 (es. agenzie, filiali, succursali). Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 13, comma 4, del citato decreto legge ha previsto che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Modalità presentazione cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario
La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.
Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato del presente messaggio, in sostituzione della scheda causale.