Avendo ricevuto diverse richieste di chiarimenti sui casi di esenzione dall’effettuazione dei tamponi per i lavoratori in rientro da trasferte in Francia (località interessate)/Grecia/Croazia/Malta/Spagna di durata fino a 120 ore, riepiloghiamo le informazioni con la relativa ricostruzione normativa:
Eccezioni se sussistono tutte le seguenti condizioni:
• se non ci sono sintomi
• se la trasferta è di lavoro (e ciò è comprovato ad esempio dalle notifiche agli Ispettorati del lavoro locali e dai modelli A1)
• se tra l’uscita dall’Italia ed il rientro non sono passate più di 120 ore
• se non si è soggiornato o transitato in paesi a rischio negli ultimi 14 gg (extraUE - Romania - Bulgaria fino al 22/09/2020)
Si è esentati dal tampone.
Ordinanza Ministero Salute 12/08/2020 (così modificata dall’ordinanza del 21/09/2020)
Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
DPCM 07/09/2020 - ART. 1
3. L'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
DPCM 7/8/2020 – art. 6 comma 7
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:
(….)
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
(….)
Segnaliamo comportamenti difformi a livello provinciale e regionale.