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27-08-2019 La dichiarazione di origine preferenziale UE

Anche se non siamo esportatori, i nostri clienti ci possono richiedere la compilazione di una dichiarazione di origine preferenziale UE.

La nostra dichiarazione, per la quale il firmatario è responsabile anche penalmente, verrà utilizzata dal nostro cliente per supportare la dichiarazione che renderà in dogana o per rilasciare analoga dichiarazione al suo cliente esportatore.

E’ per questa ragione che tutte le imprese possono ricevere la richiesta di una dichiarazione d’origine preferenziale,  anche se non hanno mai esportato i loro prodotti.

Una leva per l’esportatore

Se i prodotti esportati sono accompagnati da una dichiarazione d’origine preferenziale, l’importatore pagherà un dazio calmierato oppure ne sarà del tutto esentato: è evidente come la documentazione che attesta l’origine non solo ha un’importanza fondamentale a livello amministrativo/fiscale, ma costituisce una formidabile leva commerciale per l’esportatore.

Cosa fare in questo caso? Abbiamo detto che chi firma è responsabile penalmente, quindi il processo può essere sintetizzato in tre fasi:

  • Individuare la nazione/le nazioni di destinazione
  • capire se il prodotto è effettivamente originario dell’Unione Europea
  • documentare accuratamente le condizioni che attribuiscono l’origine
  • rilasciare la dichiarazione al cliente su modello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale UE

L’origine non è la provenienza e non è detto che un prodotto fabbricato interamente in Italia o in Europa abbia l’origine preferenziale UE: ogni nazione o accordo bilaterale ha una sua regola e le regole sono differenziate in funzione del prodotto.

Vediamo l’esempio di un’analisi che abbiamo effettuato per un’azienda del settore tessile:

  • individuare destinazione finale – nel caso in esame si trattava della Sud Corea 
  • attribuire voce doganale – nel caso in esame 6201 (giacca a vento)
  • individuare l’accordo bilaterale vigente
  • verificare la regola in corrispondenza della voce doganale sull’accordo bilaterale; la regola in questione prevede varie possibilità alternative, ponendo delle condizioni legate all’incidenza del valore dei componenti utilizzati ed al luogo di svolgimento delle fasi del processo produttivo
  • coordinare la regola con le note richiamate e le eccezioni
  • elaborare una scheda costruttiva (distinta base) del capo che evidenzi sia i materiali utilizzati sia le lavorazioni effettuate sugli stessi
  • tracciare l’origine dei singoli componenti (tessuto, bottoni, cerniere, imbottitura) ed il luogo nel quale sono state effettuate eventuali lavorazioni (coloratura, spalmatura, ricamo, finissaggio, ecc.ecc.)
  • acquisire/verificare  le dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori, che devono essere redatte conformemente alla Gazzetta Ufficiale UE
  • determinare, in base ai dati acquisiti ed ai parametri previsti dall’accordo, se il capo può effettivamente essere dichiarato di origine preferenziale UE

E’ stato un po’ complesso, ma abbiamo ricostruito e documentato accuratamente l’origine preferenziale UE, quindi il cliente Coreano non pagherà NULLA di dazio.

Se invece non fossimo stati in grado di documentare correttamente l’origine il cliente coreano avrebbe pagato il 13% di dazio, vale a dire che il suo costo sarebbe stato  maggiorato del 13% rispetto al nostro prezzo di vendita.

E’ di tutta evidenza che la necessità di una dichiarazione di origine preferenziale deve essere chiarita e concordata PRIMA di mettere in produzione il capo…