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15-02-2019 Gli obblighi CONAI per l’importatore

Il CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) interviene a sostegno delle attività di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti derivanti dagli imballaggi: i “produttori” e gli “utilizzatori” di imballaggi sono obbligati per Legge ad aderire al consorzio, sottoscrivendo una quota di partecipazione calcolata in base ai ricavi complessivi dell’esercizio precedente l’adesione. 

L’adesione è obbligatoria per una vasta platea di soggetti, in particolare per chi:

  • produce o importa imballaggi o materie prime/semilavorati per la produzione di imballaggi
  • commercializza (anche in import export) imballaggi vuoti
  • acquista e rivende merci imballate
  • produce e vende merci imballate, con imballi che autoproduce o acquista da terzi

L’adesione non comporta necessariamente il versamento del contributo. Solo alcuni di questi soggetti devono dichiarare e assolvere il contributo CONAI alle scadenze previste dal regolamento. Si tratta, in linea generale, di tutti i produttori e coloro che immettono gli imballaggi sul mercato, mercato in cui dovranno essere smaltiti/riciclati al termine della loro vita utile.

Le imprese che operano nella filiera dell’imballaggio sono in genere ben a conoscenza di questi obblighi, che sono strettamente connessi alla natura della loro attività, e li rispettano da  quando il CONAI è stato istituito.

Molti importatori però non sanno di avere anch’essi degli obblighi ben precisi in materia di imballaggi.

Non ci riferiamo agli chi effettua importazioni di imballi o di materiali per la loro produzione, ma di imprese che introducono in Italia qualsiasi tipo di prodotto imballato proveniente dalla UE o dai paesi terzi.

Infatti,  il “contenitore” delle merci importate, in quanto prodotto da un soggetto estero, non ha scontato il contributo CONAI, ma dovrà essere smaltito o riciclato in Italia. Per questa ragione l’utilizzatore che introduce sul territorio nazionale dei prodotti imballati deve assolvere il contributo.

Due procedure per assolvere l’obbligo

Il contributo può essere assolto con la procedura semplificata o ordinaria:

  1. la procedura semplificata determina il contributo da pagare con due metodi forfettari, a scelta del contribuente:
    • in percentuale (stabilita annualmente da Conai) sul valore complessivo degli acquisti intracomunitari ed importazioni;
    • in misura fissa sulla tara degli acquisti intracomunitari ed importazioni, senza necessità di individuare e separare i singoli materiali
  2. la procedura ordinaria prevede che i singoli materiali da imballaggio vengano identificati e pesati, per poi calcolare il contributo in base alle tariffe in vigore.

La procedura semplificata viene utilizzata quando risulta difficoltosa l’individuazione dei singoli materiali, in quanto i prodotti importati sono eterogenei e variegati ed in ogni caso perché l’impegno delle risorse nel reperimento dei dati necessari è minimo.

E’ però importante rilevare che in molti casi, in funzione della combinazione tra il mix dei materiali ed il volume delle importazioni,  la scelta delle procedura più idonea può dar luogo a risparmi rilevanti.

Fermo restando l’obbligo di adesione, gli importatori sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e dal pagamento del tributo, qualora questo non ecceda € 100,00 in caso di procedura semplificata ed € 50,00 per ogni singolo materiale in caso di procedura ordinaria.

Le sanzioni sono particolarmente pesanti. Per la mancata adesione è prevista una sanzione pari ad € 5.000,00, mentre le infrazioni connesse alla mancata dichiarazione e al mancato versamento del contributo possono essere sanzionate fino al 150% dell’importo dovuto.

L’importatore in regola spesso non sa che potrebbe avere diritto ad un rimborso

Infatti, l’importatore che utilizza le procedure semplificate e ha dichiarato un contributo entro la soglia determinata annualmente da Conai,  può chiedere a rimborso quota parte del contributo versato, proporzionalmente alle esportazioni effettuate nel medesimo anno.