Il CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) interviene a sostegno delle attività di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti derivanti dagli imballaggi: i “produttori” e gli “utilizzatori” di imballaggi sono obbligati per Legge ad aderire al consorzio, sottoscrivendo una quota di partecipazione calcolata in base ai ricavi complessivi dell’esercizio precedente l’adesione.
L’adesione è obbligatoria per una vasta platea di soggetti, in particolare per chi:
L’adesione non comporta necessariamente il versamento del contributo. Solo alcuni di questi soggetti devono dichiarare e assolvere il contributo CONAI alle scadenze previste dal regolamento. Si tratta, in linea generale, di tutti i produttori e coloro che immettono gli imballaggi sul mercato, mercato in cui dovranno essere smaltiti/riciclati al termine della loro vita utile.
Le imprese che operano nella filiera dell’imballaggio sono in genere ben a conoscenza di questi obblighi, che sono strettamente connessi alla natura della loro attività, e li rispettano da quando il CONAI è stato istituito.
Molti importatori però non sanno di avere anch’essi degli obblighi ben precisi in materia di imballaggi.
Non ci riferiamo agli chi effettua importazioni di imballi o di materiali per la loro produzione, ma di imprese che introducono in Italia qualsiasi tipo di prodotto imballato proveniente dalla UE o dai paesi terzi.
Infatti, il “contenitore” delle merci importate, in quanto prodotto da un soggetto estero, non ha scontato il contributo CONAI, ma dovrà essere smaltito o riciclato in Italia. Per questa ragione l’utilizzatore che introduce sul territorio nazionale dei prodotti imballati deve assolvere il contributo.
Il contributo può essere assolto con la procedura semplificata o ordinaria:
La procedura semplificata viene utilizzata quando risulta difficoltosa l’individuazione dei singoli materiali, in quanto i prodotti importati sono eterogenei e variegati ed in ogni caso perché l’impegno delle risorse nel reperimento dei dati necessari è minimo.
E’ però importante rilevare che in molti casi, in funzione della combinazione tra il mix dei materiali ed il volume delle importazioni, la scelta delle procedura più idonea può dar luogo a risparmi rilevanti.
Fermo restando l’obbligo di adesione, gli importatori sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e dal pagamento del tributo, qualora questo non ecceda € 100,00 in caso di procedura semplificata ed € 50,00 per ogni singolo materiale in caso di procedura ordinaria.
Le sanzioni sono particolarmente pesanti. Per la mancata adesione è prevista una sanzione pari ad € 5.000,00, mentre le infrazioni connesse alla mancata dichiarazione e al mancato versamento del contributo possono essere sanzionate fino al 150% dell’importo dovuto.
L’importatore in regola spesso non sa che potrebbe avere diritto ad un rimborso
Infatti, l’importatore che utilizza le procedure semplificate e ha dichiarato un contributo entro la soglia determinata annualmente da Conai, può chiedere a rimborso quota parte del contributo versato, proporzionalmente alle esportazioni effettuate nel medesimo anno.