Nel mese di giugno è stato approvato il D.Lgs che recepisce la direttiva UE 1152/2019 e siamo in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per conoscerne la decorrenza.
Che cosa cambia per i rapporti di lavoro in Italia
Il contratto di assunzione dovrà riportare delle informazioni molto articolate, per le quali in molti casi non sarà possibile, come si fa ora, richiamare il Contratto Collettivo. Citiamo per esempio le ferie spettanti, il periodo di preavviso, la collocazione dell’orario di lavoro, il ricorso al lavoro straordinario.
Ogni modifica alle condizioni contrattuali dovrà essere notificata al lavoratore con una comunicazione che riporti tutte le indicazioni di legge.
Assumere un lavoratore richiederà uno studio approfondito della pratica con riferimento sia alle norme di Legge che al contratto collettivo. Per questa ragione saremo in grado di gestire le pratiche di assunzione solo con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
Cosa cambia per le trasferte all’estero
Salvo modifiche dell’ultim’ora, prima dell’inizio della trasferta dovrà essere consegnata al lavoratore una lettera d’incarico che comprende le seguenti informazioni:
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TRASFERTA UE/EXTRA UE per prestazioni di servizi (es. installazione, servizi post vendita, montaggio, ecc.) |
TRASFERTA UE/EXTRA UE quando non c’è un contratto con il cliente (es. fiere, visite commerciali, meeting, ecc.) |
In quali casi |
Anche per un solo giorno |
Durata superiore a quattro settimane consecutive |
Destinazione e durata |
SI |
SI |
Indennità specifiche (es. trasferta) e rimborso spese |
SI |
NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante |
Ulteriori emolumenti inerenti agli incarichi in trasferta |
SI |
SI |
Retribuzione alla quale il dipendente ha diritto in base alle norme dello stato ospitante |
SI |
NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante |
Valuta pagamento retribuzione |
SI |
SI |
Indirizzo del sito internet istituzionale dello stato ospitante dedicato al distacco |
SI |
NO |
Condizioni di rimpatrio se previsto |
SI |
SI |
Lingua |
Lo stato ospitante potrebbe prevedere la traduzione (anche certificata) nella lingua locale |
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Ulteriori informazioni |
Potrebbero essere richieste dalla normativa dello stato ospitante |
Ciò significa che l’individuazione delle norme di Legge, del contratto collettivo e della retribuzione minima devono necessariamente essere effettuati prima della partenza del lavoratore.
ATTENZIONE: in vari paesi europei la normativa entrerà in vigore dal 1 agosto 2022
Ricordiamo che le norme attualmente vigenti prevedono, in estrema sintesi non esaustiva, i seguenti obblighi per le imprese che inviano i dipendenti in trasferta nei paesi UE/SEE e Svizzera:
A tali obblighi si possono aggiungere quelli di presentazione di dichiarazioni mensili e iscrizione a enti locali e si applicano anche per un solo giorno di trasferta, salvo rare eccezioni.
Le sanzioni vengono fissate da ogni nazione e si contano sempre in migliaia di euro anche per pochi giorni, con massimali che possono superare i 500.000 €. E possono colpire l’azienda italiana, il cliente, l’impresa ospitante, il legale rappresentanti in qualità di persone fisiche e in alcuni casi anche i dipendenti.
Le autorità possono anche stabilire il divieto di prestare servizi nel paese ospitante o di acquisirvi appalti.