News

30-08-2021 TRASFERTE INTERNAZIONALI

TRASFERTE INTERNAZIONALI – rientri dal 31 agosto 2021 

La nuova Ordinanza del 28/08/2021 ha prorogato fino al 25/10/2021 quanto previsto dalle precedenti ordinanze in materia, comprese le disposizioni per i viaggi in Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh e quelle relative ai voli Covid Tested. 

 

Segnaliamo le novità importanti per i viaggiatori che hanno soggiornato o transitato negli ultimi 14 gg da: 

 

paesi dell’elenco D: 

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea,  repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao

Non devono più effettuare la quarantena di cinque giorni qualora presentino: 

  • Attestazione, cartacea o elettronica, di aver completato il ciclo vaccinale. La certificazione può essere costituita dal green pass UE oppure da analoga e conforme certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria estera 
  • Certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 per il Regno Unito) 
  • Presentazione Passenger Locator Form (PLF


I lavoratori non vaccinati dovranno quindi continuare a effettuare la quarantena di 5 giorni e un nuovo tampone al termine della stessa, salvo eccezioni (trasferta della durata massima di 120 ore) 

USA, Canada, Giappone: 
la nuova ordinanza prevede che in aggiunta al green pass UE e al PLF dovranno presentare certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti 

 

Brasile, Sri Lanka, India e Bangladesh: 

restrizioni prorogate al 25/10/2021 senza eccezioni 

 

 

Attenzione a: 

  • trasferte della durata massima di 120 ore: danno luogo solo all'esenzione da quarantena, ove prevista. Quindi i lavoratori che si trovano in questa situazione dovranno presentare il Green Pass (paesi UE, Schengen e Israele) oppure effettuare il tampone con il preavviso previsto in funzione del luogo di provenienza 
  • notifica all’ATS di competenza: le ordinanze non prevedono più la notifica immediata del rientro in Italia all’autorità sanitaria di competenza, sebbene questa sia prevista dal DPCM in vigore. In ogni caso la comunicazione all’autorità sanitaria deve sempre essere effettuata in caso di quarantena, perché possa essere attivata la sorveglianza
  • nulla è cambiato per coloro che hanno soggiornato o transitato negli ultimi 14 gg dai paesi dell'elenco E (paesi diversi da UE, Schengen, Israele e quelli sopraelencati)