I bilanci delle PMI vengono in genere redatti in base al codice civile ed ai Principi Contabili Nazionali OIC, che stabiliscono le varie regole in base alle quali determinate voci debbano essere rilevate, valutate e collocate in bilancio.
Il rispetto di queste regole, e di conseguenza la corretta redazione del bilancio d’esercizio, hanno un impatto immediato su un aspetto che non piace per nulla all’imprenditore, vale a dire l’ammontare delle imposte da pagare.
Ancora più importante può essere l’impatto che i numeri di bilancio hanno all’esterno, cioè sui nostri clienti/fornitori/contatti (non solo italiani) e sulle banche, che ci attribuiscono un rating.
Non parliamo soltanto del risultato di bilancio, che può essere positivo o negativo, ma anche e soprattutto di tutte le voci che lo costituiscono, che, combinate, raffrontate e rapportate tra loro, danno luogo a quella serie di indici che ci può fare diventare un soggetto “solido” “liquido” inaffidabile” “sottocapitalizzato” ed altro ancora.
Già dal 2016 il codice civile è stato modificato, con l’introduzione, tra i principi di redazione del bilancio, il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma:
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto
Premesso che con gli Incoterms le parti definiscono la ripartizione dei rischi ed oneri inerenti la spedizione internazionale delle merci, analizziamo il nuovo OIC 15 (crediti), che ci dice che i crediti devono essere iscritti in bilancio quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi.
In pratica il principio contabile ci dice che, indipendentemente dai documenti fiscali e contabili (fattura/pagamento), il credito deve essere rilevato nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici che, in assenza di accordi contrattuali, coincide con la consegna.
La chiave sono proprio gli accordi contrattuali: citare un Incoterm su un documento equivale ad una vera e propria pattuizione contrattuale che definisce con estrema precisione il momento della consegna e del passaggio dei rischi e benefici (che possono non coincidere).
Questo significa che chi redige il bilancio e le scritture di assestamento non si deve limitare alla contabilizzazione dei documenti fiscali, ma deve approfondire le pattuizioni contrattuali e conoscere bene gli Incoterms.
In assenza di Incoterms ed altre pattuizioni contrattuali, quale sarebbe il momento della consegna? La messa a disposizione di merce pronta presso la mia sede? La partenza della merce? L’arrivo della merce a destinazione? La consegna al terminal? La consegna al porto? La presa in carico formale da parte del cliente?
L’Incoterm, utilizzato e citato correttamente, dà quindi certezza anche alle valutazioni operate in bilancio, che diventano sempre più importanti nell’ottica dell’internazionalizzazione d’impresa.
Non perdete quindi il seminario di aggiornamento previsto per il 28 ottobre 2019 a Parma sul tema “NUOVI INCOTERMS – EDIZIONE 2020”, nel corso del quale verranno esaminate tutte le novità e modifiche che entreranno in vigore nel 2020.