È stato firmato il DPCM 13/10/2020, contenente le misure anticontagio valide fino al 13/11/2020.
Vi riportiamo i passaggi più rilevanti per le attività produttive, con riserva di integrare le informazioni; nella trattazione delle restrizioni ai viaggi ci si riferisce sempre alle trasferte di lavoro.
Norme che restano in vigore (art. 2)
Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali.
Raccomandiamo alle aziende di non allentare per alcuna ragione le misure di sicurezza e di rispettare scrupolosamente (tra l’altro) gli obblighi di distanziamento sociale, mascherina ed eventuali altri DPI, disinfezione e lavaggio mani e sanificazione superfici.
Obbligo di mascherina (art. 1 comma 1)
Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi ad eccezione della propria abitazione, ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli ove sia possibile mantenere continuativamente la condizione di isolamento.
MOBILITA’ DELLE PERSONE
Le informazioni che Vi forniamo sono generiche: in caso di dubbi consultate sempre https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
C’è anche la possibilità di compilare un questionario che Vi può orientare nell’interpretazione della normativa
Spostamenti senza restrizioni (né tamponi né quarantene)
Sono solo quelli che avvengono da e per le seguenti nazioni, purchè non si abbia soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in paesi diversi da quelli elencati di seguito:
Repubblica di San Marino
Stato della Città del Vaticano
Austria
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia)
Estonia
Finlandia
Germania
Grecia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Polonia
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira)
Slovacchia
Slovenia
Svezia
Ungheria
Islanda
Liechtenstein
Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen)
Svizzera
Andorra
Principato di Monaco
ATTENZIONE: questo elenco vale solo con riferimento alle partenze dall’Italia ed ingressi in Italia; ogni nazione ha le sue regole pertanto chi si reca nelle nazioni elencate potrebbe essere soggetto a tamponi, test o quarantena all’ingresso nel paese
Tamponi obbligatori al rientro (art. 6 comma 6)
Le persone che nei quattordici giorni antecedenti al rientro in Italia hanno soggiornato o transitato nelle nazioni dell’Elenco C
devono:
oppure
Se tali persone nei 14 giorni precedenti avessero soggiornato o transitato in paesi diversi da quelli fin qui elencati sono comunque soggetti a quarantena all’ingresso in Italia.
In base a quanto riportato su
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html non paiono esistere eccezioni all’obbligo di tampone, anche se dalla lettura del DPCM sembrerebbero applicabili.
Paesi diversi dai precedenti (art. 6 comma 1)
Per il rientro da tutti i paesi non elencati sopra vige l’obbligo di quarantena di 14 gg; in tal caso, una volta arrivati in porto/aeroporto sarà necessario rientrare nella propria abitazione con mezzi privati e dovrà essere informata l’Azienda sanitaria competente per territorio.
Paesi ad alto rischio di contagio (art. 4 comma 1)
E’ vietato entrare in Italia per chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato dai seguenti stati Elenco F:
E’ ammesso il rientro in Italia con quarantena, senza eccezioni, dei cittadini UE o Schengen e dei loro congiunti che siano residenti in Italia da una data anteriore a quelle sopraindicate.
Eccezioni
Le eccezioni non si applicano a chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato nei paesi ad alto rischio dell’elenco F
Le eccezioni riguardano le trasferte brevi ed i transiti ma, stante la complessità delle regole, vi preghiamo di sottoporci il caso concreto per verificarne l’ammissibilità.
Ingresso in paesi UE o esteri
Non esiste una regola fissa e raccomandiamo di consultare sempre viaggiaresicuri.it
Poniamo la Vostra attenzione sul fatto che:
Dal momento che le persone hanno ricominciato a viaggiare è importante verificare anche dove sono state nei 14 gg precedenti all’ingresso nel paese straniero: infatti il paese di destinazione potrebbe non avere posto in essere restrizioni all’accesso di chi proviene dall’Italia, ma imporre quarantene o test in relazione ai soggiorni o transiti effettuati negli ultimi 14 gg anche in paesi che noi consideriamo “sicuri”
Necessario quindi tenere traccia degli spostamenti del lavoratore dipendente, sia all’estero che nelle varie ragioni italiane.
Smart working semplificato – DL 125/2020
A causa di un disallineamento della normativa sarà possibile continuare a porre in essere o prorogare lo smart working senza necessità di un accordo con il dipendente ed utilizzando la procedura semplificata solo fino al 31/12/2020, nonostante lo stato di emergenza sia prorogato a tutto il 31/01/2021. Raccomandiamo in ogni caso la stesura di un accordo che comprenda almeno i termini e modalità principali dello svolgimento della prestazione da remoto.
Trattamento economico lavoratore in quarantena mess. INPS 3653
L’INPS ha chiarito che il lavoratore che si trovi in quarantena in uno stato estero non è coperto dalla malattia, come invece avviene per la quarantena effettuata in Italia.