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04-01-2021 NOVITA' LAVORO LEGGE BILANCIO 2021

Ecco una prima sintesi delle norme della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) che interessano ai datori di lavoro.    Art. 1 comma 300 e seguenti – Cassa integrazione Covid 19  n. settimane  12 settimane (non è previsto contributo)  Periodo di fruizione  CIG ordinaria – 01/01-31/03/2021  CIG deroga e assegno ordinario (Fis, Fsba) – 01/01 - 30/06/2021  Computo  I periodi di CIG già richiesti ed autorizzati che cadono in periodi successivi al 01/01/2021 verranno imputati alle nuove 12 settimane  Domanda all’INPS  Entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione orario  Lavoratori interessati  Tutti quelli in forza al 01/01/2021  Alternativa (soggetta ad approvazione della commissione UE)  Esonero contributivo per otto settimane, da fruire entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di CIG fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per i datori di lavoro che non fruiscono dell'integrazione salariale    Art. 1 comma 309 e seguenti – blocco licenziamenti  Scadenza  divieto licenziamento fino al 31/03/2021  Licenziamenti vietati  Licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo  Eccezioni  -Cessazione completa e definitiva dell’attività aziendale con messa in liquidazione della società  -Accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative, che stabilisca un incentivo all’esodo con adesione su base volontaria      Art. 1 comma 279 – contratti a termine  Estesa fino al 31/03/2021 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine prevista dall’art 93 DL 34/2020:  Senza causale  Per un massimo di 12 mesi  Per una sola volta  Senza eccedere la durata complessiva massima di 24 mesi     Art. 1 comma 363 - Congedo di paternità obbligatorio   Elevato da 7 a 10 giorni dal 2021    Art. 1 commi 10-15 - Agevolazione assunzioni a tempo indeterminato  Periodo di validità  Assunzioni effettuate 2021/2022  Soggetti  Giovani fino a 35 anni (36 anni non compiuti) che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato  Tipo assunzione  A tempo indeterminato a tutele crescenti  Conferma a tempo indeterminato di contratto a termine  Agevolazione   Esonero contributivo pari al 100% per un massimo di € 6.000 l’anno  In caso di cessazione del rapporto il bonus residuo può essere fruito dal nuovo datore di lavoro  Durata  36 mesi (48 mesi per assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)  Esclusioni  -esclusi datori di lavoro che abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti, o effettueranno nei 9 mesi successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati   con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva  -esclusa conferma contratti di apprendistato, assunzioni lavoratori che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro e apprendistato art. 43  Entrata in vigore  Misura soggetta all’approvazione della commissione UE  Annotazioni  La misura raddoppia l’agevolazione già in vigore dal 2018 (art. 1 comma 100 L. 205/17)    Art. 1 commi 16-18  - Agevolazione assunzioni donne  Periodo di validità  Assunzioni effettuate 2021/2022  Soggetti  Donne lavoratrici disoccupate ad almeno 24 mesi Tipo assunzione  A tempo determinato anche in somministrazione / a tempo indeterminato  Agevolazione   Esonero contributivo pari al 100% per un massimo di € 6.000 l’anno  Durata  12 mesi in caso di assunzione a termine  18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato  Condizioni  L’assunzione deve comportare un incremento netto della forza lavoro considerando tutte le società del gruppo  Entrata in vigore  Misura soggetta all’approvazione della commissione UE   

23-07-2019 IMPUGNABILITÀ DELLA CONCILIAZIONE FIRMATA IN SEDE SINDACALE

La Cassazione con l’ordinanza 1.4.2019 n. 9006 ha affermato che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. Infatti, l’assistenza fornita dal sindacato sottrae il lavoratore alla naturale condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro, facendo venire meno la possibilità per il dipendente di annullare la transazione o la rinuncia; se il sindacato è presente alla conciliazione, è onere del lavoratore provare che l’assistenza non sia stata effettiva. Ai fini della validità della transazione: deve risultare la comune volontà di comporre la controversia in atto; deve essere chiara la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti. In presenza di tali elementi, il giudice deve solamente accettare la reale volontà negoziale delle parti, non essendo tenuto a valutare la congruità delle loro determinazioni rispetto alle reciproche concessioni, poiché la considerazione dei sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto è rimessa all’autonomia delle parti stesse ed ha, quindi, carattere soggettivo. La transazione deve essere dichiarata nulla in presenza di un vizio invalidante del consenso, ravvisabile, ai sensi dell’art. 1435 c.c., nel caso in cui vi sia una minaccia specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale, tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore della stessa.