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23-07-2019 IMPUGNABILITÀ DELLA CONCILIAZIONE FIRMATA IN SEDE SINDACALE

La Cassazione con l’ordinanza 1.4.2019 n. 9006 ha affermato che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione

conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura.

Infatti, l’assistenza fornita dal sindacato sottrae il lavoratore alla naturale condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro, facendo venire meno la possibilità per il dipendente di annullare la transazione o la rinuncia; se il

sindacato è presente alla conciliazione, è onere del lavoratore provare che l’assistenza non sia stata effettiva.

Ai fini della validità della transazione:

  • deve risultare la comune volontà di comporre la controversia in atto;
  • deve essere chiara la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti.

In presenza di tali elementi, il giudice deve solamente accettare la reale volontà negoziale delle parti, non essendo tenuto a valutare la congruità delle loro determinazioni rispetto alle reciproche concessioni, poiché la considerazione dei sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto è rimessa all’autonomia delle parti stesse ed ha, quindi, carattere soggettivo.

La transazione deve essere dichiarata nulla in presenza di un vizio invalidante del consenso, ravvisabile, ai sensi dell’art. 1435 c.c., nel caso in cui vi sia una minaccia specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale, tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore della stessa.