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26-03-2020 NUOVE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ ESSENZIALI E SANZIONI

ATTIVITÀ SOGGETTE A CHIUSURA

Nel pomeriggio di ieri il MISE ha pubblicato un nuovo elenco di attività ritenute essenziali, che SOSTITUISCE il precedente. Queste attività potranno essere operative fino al 28/03 per organizzare la chiusura ed evadere gli ultimi ordini

Scatta la chiusura anche per le fabbricazioni relative a: macchine per l’agricoltura e la silvicoltura; macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori); spago, corde, funi e reti; articoli in gomma; commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (diversi da autoveicoli, motoveicoli e biciclette) .

Invece possono restare aperti: agenzie di lavoro temporaneo; fabbricazione di: vetro cavo (usato per gli imballaggi degli alimenti); radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; batterie di pile e accumulatori elettrici; macchine automatiche per la dosatura, confezione e imballaggio; imballaggi leggeri in metallo. Più alcuni servizi alle imprese a domicilio, come il controllo dei contatori dell’energia e dell’acqua.

Altre voci sono circoscritte, come: fabbricazione di tessuti non tessuti (vengono esclusi gli articoli di abbigliamento); imballaggi in legno (solo per rifornire le attività essenziali); carta (esclusi prodotti cartotecnici e carta da parati); articoli in materie plastiche (l’apertura è limitata produzioni per edilizia, imballaggi, fogli, tubi, lastre, profilati), i prodotti chimici (esclusi coloranti pigmenti, esplosivi, prodotti per ufficio e consumo non industriale, prodotti ausiliari per le industrie del tessile e del cuoio).

Limitati anche i call center - via libera solo alle attività in entrata (inbound) e solo per committenti che rientrano tra i settori essenziali - e la macroarea delle riparazioni e manutenzione-installazione di macchine e apparecchiature (stop ad esempio per stampi, portastampi e sagome; giostre e altalene; casseforti; carrelli per la spesa e alcuni prodotti in metallo per i quali si ritiene gli interventi possano non risultare essenziali fino al 3 aprile). Circoscritta anche la voce relativa all’ingegneria civile. In questo caso sono escluse le opere idrauliche (porti e opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, sbarramenti, idrovie), le raffinerie, gli impianti chimici, gli impianti sportivi aperti. (da Sole 24 ore 26/03/2020)

 

SANZIONI

Il D.L. 19 DEL 25/03/2020  prevede un inasprimento delle sanzioni, oltre a ribadire e riepilogare le misure contenute nei precedenti provvedimenti:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro;
  • nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, comma 1, n. 2, c.p. (reclusione da 1 a 5 anni).

LIA Bergamo augura a tutti di stare bene e di superare serenamente questo periodo difficile.