internazionalizzazione

I processi di crescita all’estero possono essere un fattore fondamentale per lo sviluppo delle nostre aziende. L’internazionalizzazione, però, nasconde spesso insidie e richiede un approccio serio e consapevole di tutta l’organizzazione. Un percorso complesso e ambizioso che necessita di un supporto professionale con competenze specifiche.

Un sostegno che puoi trovare all’interno del nostro servizio INTERNAZIONALIZZAZIONE, in cui LIA organizzazione si inserisce come soggetto facilitatore dei rapporti con le istituzioni e gli enti coinvolti in questo ambito. Con questa iniziativa e attraverso questa collaborazione, LIA si pone l’obiettivo di accrescere consapevolmente il grado di internazionalizzazione delle aziende associate.

servizi

SERVIZIO INTRASTAT

L’introduzione della fattura elettronica non ha modificato gli obblighi ai fini Intrastat. Per questo, offriamo un servizio di compilazione Intrastat a condizioni competitive alle aziende della Lombardia e della Provincia di Bergamo, ma non solo.

Le aziende iscritte a LIA BERGAMO e in regola con la quota associativa hanno un’ulteriore agevolazione che porta il prezzo scontato a:

€ 45,00 per ogni modello presentato

€ 2,50 per ogni riga aggregata

N.B.: la tariffa resta invariata indipendentemente dal numero delle fatture interessate

SERVIZI LINGUISTICI

Offriamo servizi di traduzione ed interpretariato in generale, relativi alle lingue extraeuropee ed europee, comprese le lingue orientali e nordiche. L’assistenza si basa su precisione, efficienza e tempestività e include:

  •  Traduzioni altamente tecniche
  • Traduzioni tra due lingue straniere
  • Asseverazioni, legalizzazioni e visti
  • Help desk traduzioni urgenti, e-mail e telefonate in lingua
  • Interpretariato di trattativa/di simultanea/di consecutiva/chouchotage
  • Interpretariato telefonico o video
  • Certificazioni linguistiche internazionali
  • Workshop e formazione in lingua straniera

Agli associati LIA, in regola con la quota associativa è riservata una convenzione particolarmente conveniente!

Traduzione base inglese          - prezzo convenzione LIA      € 19,80

Traduzione base francese        - prezzo convenzione LIA      € 18,90

Traduzione base russo            - prezzo convenzione LIA      € 21,60

(I prezzi di intendono a cartella da 1.500 battute)

VISURE CAMERALI/BILANCI UE

Offriamo in tempi estremamente ridotti visure camerali e visure bilanci di tutte le nazioni UE, tradotti in italiano anche dalle lingue nordiche e dei paesi dell’Est.

Agli associati LIA è riservata una convenzione particolarmente conveniente!

Visura base           - prezzo convenzione LIA           € 25,00 € + diritti richiesti dall’ente locale

Traduzione in italiano prospetto bilancio inglese-francese-tedesco-spagnolo     - prezzo convenzione LIA     € 65,00

Traduzione in italiano prospetto bilancio altre lingue                                       - prezzo convenzione LIA     € 99,00

(Supplemento urgenza € 49,00)

REVISIONE/APPURAMENTO BOLLE DOGANALI

Molte volte, dopo avere chiuso l’esportazione o l’importazione, capita si riceva la bolla doganale e si riscontri un errore nel valore, nella voce doganale o in altri elementi. Oppure ancora, che l’uscita dal territorio UE in export non risulti conclusa. Tali anomalie vanno necessariamente rettificate chiedendo la revisione dell’accertamento, cioè la rettifica della bolla doganale, oppure l’appuramento a posteriori.

Offriamo questo servizio, indispensabile per essere in regola e poter fornire all’amministrazione finanziaria la prova dell’esportazione, con tempestività ed accuratezza.

AREA ACCISE

Il servizio comprende la consulenza generale e specifica in materia di accise, nonché lo svolgimento delle seguenti pratiche:

  •  Autorizzazioni accise
  •  Vidimazione registri accise
  •  Dichiarazioni accise energia elettrica
  •  Rimborsi accise gasolio autotrazione
  •  Destinatario occasionale accise
  •  Appuramenti documenti
  •  Agevolazioni accise
  •  Rimborsi accise
  •  Oli lubrificanti

RICHIESTA RIMBORSO IVA PAGATA NELLA UE

L’IVA pagata nell’Unione Europea per:

  •  Spese di vitto ed alloggio
  •  Acquisti effettuati direttamente in loco
  •  Partecipazione a fiere
  •  Canoni di locazione
  •  Prestazioni di installatori e posatori

E altri servizi, può essere richiesta a rimborso alle amministrazioni locali.

Offriamo il servizio di consulenza generale e specifica per permettere di recuperare tale credito, oltre al servizio di presentazione della domanda di rimborso per via telematica.

 

Agli associati LIA è riservata una convenzione particolarmente conveniente!

 

Tariffe per la compilazione e l’invio della domanda di rimborso in base ai documenti forniti (esclusa l’eventuale consulenza):

Importo richiesto a rimborso:

fino a € 1.000                    - percentuale convenzione LIA     8%

da € 1.001 a € 10.000         - percentuale convenzione LIA    4% in aggiunta al precedente

da € 10.001 in poi              - percentuale convenzione LIA     3% in aggiunta ai precedente

Tariffa minima € 80,00 per ogni domanda

Trasmissione telematica € 20,00 per ogni trasmissione

Le tariffe si intendono per ogni singolo stato destinatario del rimborso e sono valide per un numero di documenti non superiore a 20.

 

RAPPRESENTANZA/IDENTIFICAZIONE IVA NELLA UE/SVIZZERA/SEE

Per poter svolgere i propri servizi oltreconfine può essere necessaria la nomina di un rappresentante IVA o l’identificazione ai fini IVA nello stato UE, con conseguente rispetto della normativa IVA locale e svolgimento di tutti gli adempimenti vigenti.

Questo comporta anche un necessario coordinamento con gli adempimenti IVA da svolgere in Italia, che restano invariati e che non sempre sono allineati.

Il servizio comprende:

  •  L’accompagnamento dell’azienda nel coordinamento degli adempimenti
  •  Il servizio di rappresentanza IVA all’estero

AUTORIZZAZIONI ALL’IMPORT/EXPORT

Il servizio comprende la consulenza generale e specifica e la presentazione delle richieste di autorizzazione sottoelencate presso l’amministrazione pubblica competente; l’azienda verrà seguita nella fase preparatoria ed istruttoria fino all’esito finale.

  •  Documenti di vigilanza per materiali siderurgici
  •  Documenti di vigilanza per materiali in alluminio
  •  Titoli AGRIM ed AGREX
  •  Autorizzazioni CITES
  •  Autorizzazioni di esportazione di beni “dual use
  •  Autorizzazioni di esportazione di beni verso paesi oggetto di “misure restrittive”
  •  Visti consolari su documenti presso sedi consolari

DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI PER BREVI TRASFERTE NELLA UE/SVIZZERA/SEE

Il servizio comprende la consulenza generale e specifica, compreso lo studio delle norme e l’attribuzione del Contratto Collettivo locale, nonché lo svolgimento delle seguenti pratiche:

  • Studio di fattibilità con calcolo costi del distacco
  • Notifiche e comunicazioni alle autorità locali
  • Richiesta modelli e formulari in Italia ai fini della legislazione sociale e dell’assistenza sanitaria
  • Compilazione documenti richiesti dalle autorità ispettive

Il tutto in coordinazione con eventuali obblighi di identificazione e rappresentanza fiscale ed IVA nelle nazioni interessate.

CONAI PER IMPORTATORI

Chi introduce imballaggi nel territorio nazionale provenienti dalla UE o dai paesi extracomunitari deve assolvere il contributo CONAI in Italia.

L’importatore di prodotti imballati è tenuto a presentare dichiarazione CONAI con periodicità mensile, trimestrale o annuale in relazione al peso degli imballaggi importati, oppure in misura forfettaria.

Il servizio comprende:

  • Verifica esenzione
  • Individuazione metodo di calcolo più favorevole
  • Presentazione dichiarazioni periodiche
  • Presentazione dichiarazioni variazione/iscrizione/cessazione

AUTORIZZAZIONE DOGANALE AEO

Possono ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato – AEO tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale i quali, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori. Vengono ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

Esistono due tipi di autorizzazione AEO (art. 38 CDU)

  • AEOC che consente di accedere ad alcune semplificazioni doganali
  • AEOS che consente al titolare di ottenere agevolazioni in materia di sicurezza

Le due autorizzazioni sono cumulabili e, pertanto, se un richiedente rispetta sia i requisiti per ottenere lo status AEOC sia per quelli per lo status AEOS, l’Autorità doganale rilascia un’autorizzazione combinata (ex AEOF “full”).

Al fine di ottenere l’autorizzazione combinata, l’operatore economico deve rispettare i seguenti criteri:

  • Conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi con l’attività economica
  • Possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti
  • Garantire la solvibilità finanziaria
  • Adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali
  • Adeguati standard di sicurezza

Svolgiamo le seguenti attività:

  • Analisi ed assessment iniziale
  • Implementazione modifiche necessarie
  • Predisposizione e presentazione istanza
  • Assistenza durante gli audit doganali
  • Mantenimento e miglioramento continuo

SERVIZIO QUESITI E PARERI

Sugli argomenti e per i settori di attività trattati è disponibile un servizio personalizzato di pareri e risposte a quesiti, dedicato alle aziende della provincia di Bergamo ma anche in generale a quelle di Lombardia e non solo.

Il servizio è a pagamento, per singolo quesito/parere o in abbonamento a scalare e si svolge esclusivamente via e-mail.

Il quesito deve essere dettagliato, specifico ed espresso in forma scritta, collegandosi al box.

Emetteremo un preventivo e procederemo alla risposta entro 3 gg lavorativi dall’accettazione, previo pagamento del prezzo concordato.

Le urgenze verranno evase sempre tramite e-mail, con una quotazione ad hoc.

ALTRI SERVIZI

  • Consulenza legale
  • Consulenza pagamenti internazionali
  • Consulenza e servizi assicurativi
  • Analisi tecnica dei prodotti ai fini della compliance doganale
  • Consulenza doganale
  • Consulenza IVA UE ed extra UE
  • Sviluppo commerciale
  • Digital marketing
  • Consulenza aziendale – organizzazione dei processi
  • Formazione
  • Tutoring
  • Ufficio stampa/redazione comunicati per le aziende

SETTORI DI RIFERIMENTO

  • Industria, metalmeccanica, produzione macchine ed impianti, meccatronica: Produzione di macchine ed impianti destinati all’industria, all’agricoltura, alla casa e all’automotive, meccatronica, robotica, automazione…
  • Legno e arredamento: Produzione di arredamenti, serramenti, infissi e complementi in legno…
  • Industria gomma e plastica: Trasformazione delle materie plastiche, l’industria della gomma e dei cavi elettrici…
  • Tessile, moda e calzature: Abbigliamento ed accessori, calzature e pelletteria…
  • Consulenza ai professionisti: Richieste su aspetti legati al mondo del commercio estero che esulano dalla competenza professionale…

TradeCube

TradeCube fornisce servizi e risorse alle aziende che affrontano quotidianamente la sfida dell'internazionalizzazione. Con l'aumento della richiesta di soluzioni di qualità per guardare oltre i confini nazionali, fondamentale per le moderne PMI, LIA ha voluto proporre un’alternativa pratica e immediata, trovando in TradeCube e nel suo innovativo metodo di lavoro una soluzione votata all'efficienza.

 TradeCube offre una consulenza trasversale ed interdisciplinare, senza soffermarsi su un unico settore di competenza o Paese, coordinata da un professionista che funge da “collante” delle varie esperienze. Con particolare attenzione ai rischi. Ad esempio, un Paese che per un esperto di marketing o un commerciale può sembrare vantaggioso economicamente, può andare incontro a problemi doganali a causa di sanzioni o embarghi. O magari, dopo lo sdoganamento, potrebbe essere impossibile incassare il pagamento per via di tensioni internazionali che coinvolgono le banche. In alcuni casi, possono essere commessi illeciti perfino involontariamente, mancando in uno specifico settore aziendale la cultura dell’internazionalizzazione, ad esempio per quanto riguarda il distacco transnazionale dei lavoratori in trasferta.

 TradeCube si compone di un network di professionisti, esperti nella gestione degli aspetti legati all’internazionalizzazione. Anche nei settori in cui il potenziale è presente, non basta afferrare al volo le occasioni: occorre affrontare l’argomento senza prendere sottogamba variabili e potenziali rischi. TradeCube vuole aiutare le aziende a vincere la sfida.

case history

Per meglio comprendere ed approfondire il significato di Internazionalizzazione, sono qui scaricabili due documenti relativi alla Slovacchia

News

27-07-2022 NOVITA' SUI CONTRATTI DI LAVORO

Nel mese di giugno è stato approvato il D.Lgs che recepisce la direttiva UE 1152/2019 e siamo in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per conoscerne la decorrenza.    Che cosa cambia per i rapporti di lavoro in Italia    Il contratto di assunzione dovrà riportare delle informazioni molto articolate, per le quali in molti casi non sarà possibile, come si fa ora, richiamare il Contratto Collettivo. Citiamo per esempio le ferie spettanti, il periodo di preavviso, la collocazione dell’orario di lavoro, il ricorso al lavoro straordinario.  Ogni modifica alle condizioni contrattuali dovrà essere notificata al lavoratore con una comunicazione che riporti tutte le indicazioni di legge.  Assumere un lavoratore richiederà uno studio approfondito della pratica con riferimento sia alle norme di Legge che al contratto collettivo. Per questa ragione saremo in grado di gestire le pratiche di assunzione solo con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.    Cosa cambia per le trasferte all’estero     Salvo modifiche dell’ultim’ora, prima dell’inizio della trasferta dovrà essere consegnata al lavoratore una lettera d’incarico che comprende le seguenti informazioni:      TRASFERTA UE/EXTRA UE per prestazioni di servizi (es. installazione, servizi post vendita, montaggio, ecc.)  TRASFERTA UE/EXTRA UE quando non c’è un contratto con il cliente (es. fiere, visite commerciali, meeting, ecc.)  In quali casi  Anche per un solo giorno  Durata superiore a quattro settimane consecutive  Destinazione e durata  SI  SI  Indennità specifiche (es. trasferta) e rimborso spese  SI  NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante  Ulteriori emolumenti inerenti agli incarichi in trasferta  SI  SI  Retribuzione alla quale il dipendente ha diritto in base alle norme dello stato ospitante  SI  NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante  Valuta pagamento retribuzione  SI  SI  Indirizzo del sito internet istituzionale dello stato ospitante dedicato al distacco  SI  NO  Condizioni di rimpatrio se previsto  SI  SI  Lingua  Lo stato ospitante potrebbe prevedere la traduzione (anche certificata) nella lingua locale  Ulteriori informazioni  Potrebbero essere richieste dalla normativa dello stato ospitante      Ciò significa che l’individuazione delle norme di Legge, del contratto collettivo e della retribuzione minima devono necessariamente essere effettuati prima della partenza del lavoratore.    ATTENZIONE: in vari paesi europei la normativa entrerà in vigore dal 1 agosto 2022    Ricordiamo che le norme attualmente vigenti prevedono, in estrema sintesi non esaustiva, i seguenti obblighi per le imprese che inviano i dipendenti in trasferta nei paesi UE/SEE e Svizzera:  notifica all’autorità competente  pagamento della retribuzione vigente nello stato ospitante se più favorevole  richiesta del certificato A1   rispetto delle principali condizioni previste dal Contratto collettivo e dalla legge locale  rispetto delle normative locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro  nomina di un referente/rappresentante sul posto  produzione e conservazioni dei documenti richiesti dalle autorità locali  rappresentanza IVA ove obbligatoria  A tali obblighi si possono aggiungere quelli di presentazione di dichiarazioni mensili e iscrizione a enti locali e si applicano anche per un solo giorno di trasferta, salvo rare eccezioni.  Le sanzioni vengono fissate da ogni nazione e si contano sempre in migliaia di euro anche per pochi giorni, con massimali che possono superare i 500.000 €. E possono colpire l’azienda italiana, il cliente, l’impresa ospitante, il legale rappresentanti in qualità di persone fisiche e in alcuni casi anche i dipendenti.  Le autorità possono anche stabilire il divieto di prestare servizi nel paese ospitante o di acquisirvi appalti.     

15-06/2022 Trasferte UE e contratto, la parola chiave è informazione

La Direttiva (UE) 2019/1152, che deve essere recepita dagli stati membri entro il 1 agosto 2022, riguarda la trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro nell’ambito dell’Unione Europea. Trasferte UE e contratto, la parola chiave è informazione Ogni lavoratore operante nell’Unione Europea deve essere messo in grado di conoscere e comprendere anticipatamente tutte le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro, in tutti i suoi aspetti. Parliamo di istituzione del rapporto del lavoro, patto di prova e tipo di contratto, ma anche di svolgimento e cessazione del rapporto e di aspetti economici e retributivi. La direttiva specifica nei minimi dettagli il “cosa”, cioè quali sono le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori nel contratto di assunzione e qual è il livello di dettaglio richiesto, e il “come”, cioè i tempi e i modi in cui tutto ciò si deve perfezionare. Il contratto di lavoro è il documento essenziale Quando TradeCube chiede ai clienti le copie dei contratti di lavoro dei lavoratori da inviare in trasferta, spesso riceve mezza paginetta di prestampato, dove si fa generico riferimento alle norme contrattuali e di Legge e copia del modello Unilav/COB, il tutto naturalmente in italiano. Spesso la retribuzione indicata sul contratto non è aggiornata, così come non lo sono le qualifiche, i livelli e le mansioni. I modelli Unilav/COB non sono altro che atti unilaterali del datore di lavoro che comunica alcuni dati alle autorità nazionali e generalmente fuori dall’Italia non hanno alcuna rilevanza. Il documento sostanziale è il contratto di lavoro, che ha natura di contratto tra le parti, certifica le effettive condizioni di lavoro e deve essere sempre aggiornato. Le informazioni contenute nel contratto di lavoro Ad oggi la Legge italiana prevede dei contenuti minimi, ma le normative di altri Stati membri richiedono informazioni aggiuntive, come ad esempio che vengano espressamente esplicitati il trattamento del lavoro straordinario, le ferie spettanti e la formazione. Molto spesso richiedono che il contratto di lavoro sia in inglese o nella lingua locale. La nuova direttiva prevede essenzialmente due set di informazioni, che vengono definite “basic” e “supplementary” e per ogni singola informazione stabilisce se sia vincolante per tutti gli stati i singoli stati possano scegliere se renderla obbligatoria o meno sia/non sia possibile operare un generico rimando al contratto collettivo. Saremo quindi in presenza di un set omogeneo di informazioni ma dovremo sempre accertare come è stata recepita la direttiva nel singolo stato di destinazione. Le informazioni obbligatorie per i lavoratori in trasferta nella UE L’art. 7 della direttiva prevede espressamente che, prima della partenza, ai lavoratori debbano essere comunicate una serie di informazioni relative alla trasferta.  In particolare, per le trasferte nella UE, la comunicazione deve riguardare, tra l’altro: la retribuzione alla quale avrà diritto il lavoratore, calcolata sulla base delle norme in vigore nello stato di destinazione le indennità di trasferta/distacco specifiche e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio Queste informazioni sono necessarie solo per le trasferte di durata superiore alle quattro settimane, salvo che gli stati membri dispongano diversamente. La retribuzione deve essere individuata prima della partenza Prima della trasferta il datore di lavoro si dovrà preoccupare di individuare la retribuzione applicabile nello stato di destinazione, come previsto dalle norme di Legge o dai Contratti Collettivi, in base all’attività svolta, al luogo di effettuazione dei lavori e all’inquadramento del lavoratore. Cosa fa LIA Bergamo attraverso il partner Tradecube? Assiste l’azienda con un’analisi personalizzata per l’individuazione delle condizioni economiche da riconoscere al lavoratore in trasferta. Identifica le norme applicabili, l’esistenza di un Contratto Collettivo nazionale o locale, l’inquadramento del lavoratore e prepara l’informativa specifica nella lingua richiesta dallo stato di destinazione.

02-05-2022 RESTRIZIONI COVID VIGENTI AD OGGI

Ecco una sintesi delle restrizioni Covid a oggi: che cosa è stato abolito e che cosa invece è ancora in vigore.     Rientri in Italia dall’estero  Dal 1 al 31 maggio:  non necessita più il PLF (Passenger Locator Form)  è sempre necessario il green pass non rafforzato (tampone, guarigione o vaccinazione)    Green pass per l’accesso al luogo di lavoro Dal 1 maggio non è più necessario.    Mascherina nei luoghi di lavoro L’ordinanza del 28/04/2022 elimina l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, ma resta in vigore il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 6 aprile 2021 che ancora lo prevede. La stampa ha evidenziato che con la cessazione dello stato di emergenza la mascherina cessa formalmente di essere un DPI e pertanto verrebbe meno anche la previsione del Protocollo.  L’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro è quindi raccomandato: date le incertezze è consigliabile un confronto con il medico competente e l’RSPP e un eventuale aggiornamento del protocollo aziendale.  In ogni caso la mascherina deve essere utilizzata qualora non sia possibile mantenere il distanziamento.    Altre disposizioni Covid I Protocolli Condivisi del 6 aprile 2021 sono sempre in vigore e devono essere rispettati in tutte le loro parti.   In particolare il protocollo condiviso per i cantieri prevede l’obbligo di misurazione della temperatura; per quanto riguarda gli altri settori è necessario fare riferimento alle eventuali ordinanze regionali e locali.     Smart working senza accordo individuale  Si ipotizza un’ulteriore proroga al 31/08/2022 (al momento scade al 30 giugno), ma non è ancora definitiva.    Attenzione: Le disposizioni qui sintetizzate si riferiscono alle aziende manifatturiere e commerciali. Le alte attività, in particolare quelle connesse al settore sanitario, scolastico e dei trasporti hanno regole ad hoc che devono essere osservate.