Il nuovo Regolamento d’Esecuzione 2018/1912 ha modificato la tipologia di documenti di cui deve essere in possesso un soggetto che cede ad altro soggetto UE per provare l’avvenuta cessione intracomunitaria delle merci.
Il regolamento prevede due distinte casistiche a seconda dei soggetti coinvolti nella cura del trasporto:
Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del regolamento, tra cui:
1) Lettera CMR;
2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;
3) Fattura emessa dallo spedizioniere.
Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), sopra riportati, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:
1) Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni con l’indicazione di:
NB: Tale dichiarazione deve essere consegnata dall’acquirente al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del regolamento, tra cui:
1) Lettera CMR;
2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;
3) Fattura emessa dallo spedizioniere.
Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:
1) Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.