Come abbiamo già evidenziato nel precedente articolo riguardante gli obblighi CONAI per gli importatori, l’importatore di merci imballate (imballaggi pieni), deve aderire a Conai e versare il contributo ambientale con riferimento agli imballaggi introdotti in Italia.
L’obbligo sorge in quanto si introducono sul territorio nazionale imballaggi provenienti dalla UE o dai paesi terzi che, pur non avendo assolto a monte il contributo, dovranno essere smaltiti o riciclati in Italia.
Il contributo Conai viene ordinariamente calcolato sul peso degli imballaggi, distinti per materiale. Molti importatori scelgono però ogni anno di avvalersi della procedura semplificata, soprattutto quando risulta difficoltoso o eccessivamente oneroso differenziare e pesare tutti i materiali.
Non tutti gli importatori che utilizzano la procedura semplificata sanno che, se sono anche esportatori, possono avere diritto al rimborso di parte del contributo pagato.
La quota da rimborsare è determinata proporzionalmente all’ammontare delle esportazioni rispetto fatturato complessivo dell’impresa. Possono essere richiesti rimborsi solo se superiori a 100 €.
In caso di presentazione della domanda con un ritardo contenuto nei 30 gg, Conai rimborserà comunque il 75% dell’importo.
Il 2 marzo scade anche il termine per presentare la domanda di rimborso relativa al contributo pagato in misura ordinaria e riferito agli imballaggi esportati (procedura “ex post” per esportazione).