Il DPCM 22 marzo aggiorna ulteriormente le attività sospese.
Le imprese le cui arrività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Dal 25 marzo restano operative solamente le attività con codice ATECO indicato in allegato.