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09-11-2020 AGGIORNAMENTO COVID E OPERATIVITA' IN SVIZZERA
Stiamo ricevendo numerose richieste sulla possibilità di effettuare trasferte in Italia ed all'estero.
 
Uno dei temi centrali riguarda la Svizzera, per la quale abbiamo curato e pubblicato una guida completa che potete scaricare gratuitamente su
 
Ad oggi non ci sono restrizioni per entrare in Svizzera dall'Italia
 
 
dichiarazione da consegnare ai lavoratori
Raccomandiamo di consegnare ai lavoratori in trasferta (in conformità alle restrizioni vigenti in ciascuna area) una dichiarazione del datore di lavoro che contenga i seguenti dati:
  • la descrizione della trasferta
  • la specifica che si tratta di una trasferta necessaria ed indifferibile
  • l'itinerario da percorrere e le date
E' possibile allegare alla stessa l'ordine del cliente, la copia dei biglietti aerei o altra documentazione atta a dimostrare quanto sopra. In realtà non è strettamente obbligatorio fornire la dichiarazione, perchè la norma prevede l'autocertificazione, ma è quantomai opportuno.
vedi FAQ.
 
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
 
utilizzo automezzi aziendali
Ricordiamo che sono sempre in essere le misure da adottare per l'utilizzo di automezzi aziendali, che devono essere aerati e sanificati su base regolare, vedi FAQ
 
Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
 
Tenete sotto controllo le FAQ al link
 
altre notizie d'attualità
 
formazione in materia di sicurezza
La formazione in materia di Sicurezza deve essere aggiornata e devono essere rispettate le relative scadenze, in quanto rientra tra le attività formative ammesse:
Art. 1 lettera s) DPCM 03/11/2020 - Sono altresì consentiti gli esami (...), nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 
 
divieto di licenziamento
Il DL 137/2020 (Ristori) ha previsto la proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi fino al 31/01/2021; la proroga non è più legata alla fruizione della Cassa integrazione né degli esoneri e vale per tutti i datori di lavoro, salvo accordo collettivo aziendale e cessazione completa dell'attività.
Restano possibili i licenziamenti disciplinari ed è possibile comunque cessare il rapporto, tra gli altri casi, nel periodo di prova, per superamento del periodo di comporto ed al termine del periodo di apprendistato.
La materia è estremamente complessa quindi invitiamo le aziende che intendessero porre termine ad un rapporto di lavoro a sottoporci il caso concreto.