L’ordinanza del Ministero della salute del 21/09/2020 ha previsto che chi rientra dopo avere soggiornato o anche solo transitato in Francia, limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra, così come già previsto per Croazia, Spagna, Malta e Grecia deve:
oppure
Eccezione:
Si è esentati dal tampone.
Ricordiamo che l’effettuazione del tampone non coinvolge il datore di lavoro ma è un obbligo del cittadino; dal momento che si tratta di trasferte il datore di lavoro deve informare il lavoratore che l’esito del tampone deve essere trasmesso al medico competente. Ai sensi dell’art. 5 dello statuto dei lavoratori e come ribadito dal Garante Privacy il datore di lavoro non può disporre tamponi o test sierologici né tantomeno conoscerne l’esito: i controlli devono transitare tramite il medico competente.
In assenza di sintomi alcune regioni impongono la quarantena ed altre no in attesa dell’esito del tampone; è opportuno informarsi presso le autorità sanitarie locali. La quarantena, per i lavoratori dipendenti, è considerata malattia a tutti gli effetti e durante la stessa non è possibile operare nemmeno in smart working.
ALTRE VARIAZIONI:
La situazione può cambiare di ora in ora: raccomandiamo di consultare costantemente